16.2010.108
Rigetto provvisorio dell'opposizione - bollettino di ordinazione merce quale riconoscimento di debito - eccezioni proponibili - eccezione di inadempimento
29 novembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.108
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - bollettino di ordinazione merce quale riconoscimento di debito - eccezioni proponibili - eccezione di inadempimento
ECCEZIONI
INADEMPIMENTO
ONERE DELLA PROVA
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2010.108
Lugano
29 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
ottobre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 27 settembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.884
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 marzo 2010 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 24 ottobre 2008 RI 1 ha ordinato alla ditta individuale CO 1 la fornitura di diversi gioielli (51 pezzi), per complessivi
fr. 3076.80, oltre l'IVA;
che,
dopo avere ricevuto al merce, il 28 novembre 2008 RI 1 l'ha ritornata al fornitore contestando la modifica del prezzo e della quantità;
che
il 20 gennaio 2009 CO 1 ha nuovamente inviato la stessa merce a RI 1;
che
in seguito al mancato pagamento della fattura emessa il 25 novembre 2008, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per fr. 3319.80
(IVA compresa) al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che
con istanza 4 marzo 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano
sezione 5, il rigetto in via provvisoria della citata opposizione;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il bollettino di
comanda sottoscritto dall'escussa il 24 ottobre 2008;
che
all'udienza del 27 agosto 2010 indetta per il contraddittorio, la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza, la merce essendo stata ritornata poiché non
conforme a quanto pattuito;
che
statuendo il 27 settembre 2010 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento
di debito nella conferma d'ordine sottoscritta dalla convenuta e respinta la
contestazione sulla difformità della merce, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 7 ottobre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione dell'art.
327 lett. g CPC;
che
la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le
prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, non
ritenendo comprovata la sua eccezione di inadempienza del contratto di
compravendita da parte dell'istante;
che
con decreto del 13 ottobre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
Fatti
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF e n.
21 segg. ad art. 82 LEF; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere
il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);
che il
bollettino di ordinazione prodotto dall'istante (doc. C), che la convenuta non
contesta di aver sottoscritto e con il quale questa attesta di aver acquistato la
merce elencata per un importo netto di fr. 3076.80, costituisce valido
riconoscimento di debito per il prezzo di compravendita ivi indicato (D. Staehelin, op. cit., n. 113 ad art.
82);
che
in presenza di un valido riconoscimento di debito il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2
LEF);
che
in questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
dedotte in giudizio, ovvero gli incombe di sostanziarle in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(D. Staehelin, op. cit., n.
87 seg. ad art. 82; Stücheli, op.
cit., pag. 350 con riferimenti);
che, in caso di un'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici,
ove l'escusso sollevi l'eccezione di non corretto adempimento del
contratto, per una parte della dottrina e giurisprudenza non è
necessario rendere attendibile l'eccezione di inadempimento ma è sufficiente
che essa non risulti subito infondata perché sia il creditore a doverne rendere
verosimile l'inconsistenza (prassi di Basilea-Città: v. D. Staehelin, op. cit.,
n. 106 e 107 ad art. 82 LEF e n. 49 ad art. 84; sentenza del Tribunale federale
del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987
pag. 150 seg.);
che
per un'altra parte della dottrina e giurisprudenza, il rigetto provvisorio
dell'opposizione è concesso salvo se l'escusso rende almeno credibile l'eccezione
di mancato adempimento (prassi di Basilea Campagna: D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82
LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, pag. 348; Rep.
1986 pag. 112-113; CEF sentenza inc. 14.2008.59 del 10
ottobre 2008 consid.2; CCC sentenza inc. 16.2007.30 del 28 novembre
2007, consid. 2);
che,
in concreto, l'eccezione di inadempimento si fonda sul fatto che la merce, i
prezzi e la quantità non corrispondevano con quanto concordato e atteso;
che,
Considerandi
nondimeno, la lettera del 28 novembre 2008 (doc. 4) non basta a rendere verosimile
l'inadempienza dell'istante, le contestazioni essendo troppo vaghe;
che
nemmeno la dichiarazione scritta di __________, foss'anche ammissibile, basta
per rendere verosimile l'assunto della convenuta, limitandosi a riferire una
difformità per qualità e quantità e una diversità di prezzo (doc. 8);
che
quindi, la conclusione del primo giudice secondo cui in sostanza la convenuta
ha solo asserito ma non reso verosimile l'inadempienza contrattuale della
controparte non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile (Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 327; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 478 ad
art. 327);
che
il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione,
in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali
ed errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere
respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si
pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato
intimato.
Per
questi motivi,
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
e vista
sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Gli oneri
del presente giudizio, per complessivi fr. 150.– già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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