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Decisione

16.2010.108

Rigetto provvisorio dell'opposizione - bollettino di ordinazione merce quale riconoscimento di debito - eccezioni proponibili - eccezione di inadempimento

29 novembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF e n.

21 segg. ad art. 82 LEF; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere

il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

che il

bollettino di ordinazione prodotto dall'istante (doc. C), che la convenuta non

contesta di aver sottoscritto e con il quale questa attesta di aver acquistato la

merce elencata per un importo netto di fr. 3076.80, costituisce valido

riconoscimento di debito per il prezzo di compravendita ivi indicato (D. Staehelin, op. cit., n. 113 ad art.

82);

che

in presenza di un valido riconoscimento di debito il giudice pronuncia il

rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e

giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2

LEF);

che

in questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

dedotte in giudizio, ovvero gli incombe di sostanziarle in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(D. Staehelin, op. cit., n.

87 seg. ad art. 82; Stücheli, op.

cit., pag. 350 con riferimenti);

che, in caso di un'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici,

ove l'escusso sollevi l'eccezione di non corretto adempimento del

contratto, per una parte della dottrina e giurisprudenza non è

necessario rendere attendibile l'eccezione di inadempimento ma è sufficiente

che essa non risulti subito infondata perché sia il creditore a doverne rendere

verosimile l'inconsistenza (prassi di Basilea-Città: v. D. Staehelin, op. cit.,

n. 106 e 107 ad art. 82 LEF e n. 49 ad art. 84; sentenza del Tribunale federale

del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987

pag. 150 seg.);

che

per un'altra parte della dottrina e giurisprudenza, il rigetto provvisorio

dell'opposizione è concesso salvo se l'escusso rende almeno credibile l'eccezione

di mancato adempimento (prassi di Basilea Campagna: D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989, pag. 348; Rep.

1986 pag. 112-113; CEF sentenza inc. 14.2008.59 del 10

ottobre 2008 consid.2; CCC sentenza inc. 16.2007.30 del 28 novembre

2007, consid. 2);

che,

in concreto, l'eccezione di inadempimento si fonda sul fatto che la merce, i

prezzi e la quantità non corrispondevano con quanto concordato e atteso;

che,

Considerandi

nondimeno, la lettera del 28 novembre 2008 (doc. 4) non basta a rendere verosimile

l'inadempienza dell'istante, le contestazioni essendo troppo vaghe;

che

nemmeno la dichiarazione scritta di __________, foss'anche ammissibile, basta

per rendere verosimile l'assunto della convenuta, limitandosi a riferire una

difformità per qualità e quantità e una diversità di prezzo (doc. 8);

che

quindi, la conclusione del primo giudice secondo cui in sostanza la convenuta

ha solo asserito ma non reso verosimile l'inadempienza contrattuale della

controparte non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile (Cocchi/ Trezzini, CPC

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 327; Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 478 ad

art. 327);

che

il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione,

in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali

ed errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere

respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si

pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato

intimato.

Per

questi motivi,

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

e vista

sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli oneri

del presente giudizio, per complessivi fr. 150.– già anticipate dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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