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Decisione

16.2010.109

Contratto di lavoro - valore litigioso - ricorso per cassazione e non appello - breve termine per la notifica del licenziamento in tronco

25 ottobre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con istanza del 6 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3622.15 netti

oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 corrispondenti al salario rivendicato

per il normale periodo di disdetta fino al 28 febbraio 2010 (comprensivo della

tredicesima, delle ore di lavoro straordinario e dei giorni festivi). All'udienza

del 25 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza ribadendo la sussistenza degli estremi per il licenziamento

in tronco dell'istante.

C. Statuendo

il 1° ottobre 2009 il Pretore, ritenuto ingiustificato e tardivo il licenziamento

in tronco della lavoratrice e accertata l'esecuzione delle ore di lavoro

straordinario e domenicale da questa rivendicate, ha accolto l'istanza.

D. Con ricorso

per cassazione (“appello”) del 13 ottobre 2010

RI 1 è

insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, non potendo

condividere l'assunto del primo giudice che “ha considerato inadempiute le condizioni

di ammissibilità del licenziamento immediato”. Il memoriale non è stato oggetto

di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Trattandosi

di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico rimedio

possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione (art. 36

cpv. 1 LOG e art. 400 CPC per il rinvio dell'art. 418). E tale impugnativa, per

essere considerata valida, deve contenere pena la nullità, le domande di

ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda precisando

(o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 e 3

CPC).

2.

Ora, nella misura in cui la ricorrente

si limita a riproporre il proprio punto di vista circa la fondatezza della

misura adottata nei confronti della lavoratrice, richiamando comportamenti

indisponenti e provocatori di quest'ultima e proponendo altri e nuovi atteggiamenti

inadeguati della lavoratrice (manipolazione fogli stipendio e menzogne varie, peraltro

allegati da __________ nella sua deposizione del 14 luglio 2010 e non dalla

convenuta medesima), come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 CPC), il ricorso, di

natura prevalentemente appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di

arbitrio e andrebbe d'acchito dichiarato irricevibile. Per motivare un ricorso

per cassazione non basta infatti contrapporre alla sentenza impugnata una

propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto

preferibile appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice

sarebbe arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato.

3.

Si

volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore secondo

cui il licenziamento in tronco dell'istante era ingiustificato e tardivo è

frutto di un'errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come

sostiene la convenuta, il ricorso è destinato all'insuccesso.

4.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

5.

Nella

fattispecie, il Pretore non ha individuato nel comportamento della lavoratrice

nulla di tanto grave da giustificare un licenziamento in tronco. La ricorrente

contesta tale conclusione e ribadisce che il primo giudice non ha considerato i

reieterati atteggiamenti indisciplinati e irrispettosi della lavoratrice. Ora,

è vero che anche una mancanza poco grave può comportare un licenziamento

immediato se è ripetuta malgrado un ammonimento. Resta il fatto che la

ricorrente ha atteso 12 giorni prima di comunicare la sua decisione, ciò che,

per il Pretore, escludeva la legittimità del licenziamento in tronco, a

prescindere dalla sussistenza di una causa grave. Tale conclusione non solo non

è manifestamente insostenibile, ma è conforme alla dottrina e giurisprudenza

del Tribunale federale, secondo cui di principio una disdetta con effetto

immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla violazione contrattuale

su cui si fonda giacché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo

superiore a un breve periodo di riflessione (2/3 giorni) viene di fatto a escludere

l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la

continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, con

conseguente perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi

(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

6ª edizione, n. 17 ad art. 337

CO; Rehbinder in: Berner

Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,

Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37; Favre/

Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.47 e 1.48

ad art. 337 CO; JAR 2004 pag. 483; JAR 2000 pag. 231; DTF 130 III 34 consid.

4.

). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

6.

L'art.

417.

cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese,

mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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