16.2010.109
Contratto di lavoro - valore litigioso - ricorso per cassazione e non appello - breve termine per la notifica del licenziamento in tronco
25 ottobre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.109
Data decisione, Autorità:
25.10.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - valore litigioso - ricorso per cassazione e non appello - breve termine per la notifica del licenziamento in tronco
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
TERMINE
art. 337 CO
art. 400 CPC-TI
art. 36 LOG
Incarto n.
16.2010.109
Lugano
25 ottobre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
(“appello”) 13 ottobre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1,)
contro la sentenza emessa il 1° ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.504
(contratto di lavoro) promossa con istanza 6 aprile 2010 da
CO 1
(rappresentata dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
1°aprile 2009 CO 1 è stata assunta dalla RI 1 come venditrice con un salario mensile
lordo di fr. 3000.– per tredici mensilità. Il 5 gennaio 2010 la datrice di
lavoro, richiamati suoi precedenti scritti nei quali si doleva del
comportamento irrispettoso della lavoratrice, le ha notificato il licenziamento
con effetto immediato a seguito “dell'ennesima mancanza nei confronti del suo
diretto superiore”. CO 1 ha contestato il provvedimento.
Fatti
B.
Con istanza del 6 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3622.15 netti
oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 corrispondenti al salario rivendicato
per il normale periodo di disdetta fino al 28 febbraio 2010 (comprensivo della
tredicesima, delle ore di lavoro straordinario e dei giorni festivi). All'udienza
del 25 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza ribadendo la sussistenza degli estremi per il licenziamento
in tronco dell'istante.
C. Statuendo
il 1° ottobre 2009 il Pretore, ritenuto ingiustificato e tardivo il licenziamento
in tronco della lavoratrice e accertata l'esecuzione delle ore di lavoro
straordinario e domenicale da questa rivendicate, ha accolto l'istanza.
D. Con ricorso
per cassazione (“appello”) del 13 ottobre 2010
RI 1 è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, non potendo
condividere l'assunto del primo giudice che “ha considerato inadempiute le condizioni
di ammissibilità del licenziamento immediato”. Il memoriale non è stato oggetto
di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Trattandosi
di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico rimedio
possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione (art. 36
cpv. 1 LOG e art. 400 CPC per il rinvio dell'art. 418). E tale impugnativa, per
essere considerata valida, deve contenere pena la nullità, le domande di
ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda precisando
(o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 e 3
CPC).
2.
Ora, nella misura in cui la ricorrente
si limita a riproporre il proprio punto di vista circa la fondatezza della
misura adottata nei confronti della lavoratrice, richiamando comportamenti
indisponenti e provocatori di quest'ultima e proponendo altri e nuovi atteggiamenti
inadeguati della lavoratrice (manipolazione fogli stipendio e menzogne varie, peraltro
allegati da __________ nella sua deposizione del 14 luglio 2010 e non dalla
convenuta medesima), come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 CPC), il ricorso, di
natura prevalentemente appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di
arbitrio e andrebbe d'acchito dichiarato irricevibile. Per motivare un ricorso
per cassazione non basta infatti contrapporre alla sentenza impugnata una
propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto
preferibile appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice
sarebbe arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato.
3.
Si
volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore secondo
cui il licenziamento in tronco dell'istante era ingiustificato e tardivo è
frutto di un'errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come
sostiene la convenuta, il ricorso è destinato all'insuccesso.
4.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
5.
Nella
fattispecie, il Pretore non ha individuato nel comportamento della lavoratrice
nulla di tanto grave da giustificare un licenziamento in tronco. La ricorrente
contesta tale conclusione e ribadisce che il primo giudice non ha considerato i
reieterati atteggiamenti indisciplinati e irrispettosi della lavoratrice. Ora,
è vero che anche una mancanza poco grave può comportare un licenziamento
immediato se è ripetuta malgrado un ammonimento. Resta il fatto che la
ricorrente ha atteso 12 giorni prima di comunicare la sua decisione, ciò che,
per il Pretore, escludeva la legittimità del licenziamento in tronco, a
prescindere dalla sussistenza di una causa grave. Tale conclusione non solo non
è manifestamente insostenibile, ma è conforme alla dottrina e giurisprudenza
del Tribunale federale, secondo cui di principio una disdetta con effetto
immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla violazione contrattuale
su cui si fonda giacché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo
superiore a un breve periodo di riflessione (2/3 giorni) viene di fatto a escludere
l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la
continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, con
conseguente perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi
(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6ª edizione, n. 17 ad art. 337
CO; Rehbinder in: Berner
Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37; Favre/
Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.47 e 1.48
ad art. 337 CO; JAR 2004 pag. 483; JAR 2000 pag. 231; DTF 130 III 34 consid.
4.
). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.
6.
L'art.
417.
cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese,
mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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