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Decisione

16.2010.111

Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - convenuto assente all'estero - eccezione di prescrizione - eccezione che compete alla parte e non al giuidice

24 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere

sentita per non aver potuto partecipare all'udienza poiché assente all'estero;

che giusta l'art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore può

essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le

proprie ragioni;

che

nella fattispecie la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione

all'udienza del 27 settembre 2010 speditale con invio prioritario (posta A)

dopo l'insuccesso della notifica mediante invio raccomandato

n. 98.__________, ritornato alla Pretura dopo la decorrenza del periodo di giacenza

per mancato ritiro da parte della destinataria;

che

Considerandi

in simile evenienza, la mancata comparizione all'udienza deve essere imputata

alla convenuta medesima la quale non può dolersi della lesione del suo diritto

di essere sentita anche perché, se intenzionata a partecipare alla discussione,

essa

avrebbe

potuto chiedere il rinvio dell'udienza o farvisi rappresentare;

che,

nel merito, essa contesta il mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione

del credito di parte istante;

che

per l'art. 142 CO l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte

che se ne prevale, il giudice non potendo supplirvi d'ufficio (Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 142 CO);

che non

avendo evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, il ricorso deve

essere respinto;

che

gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione analogica

dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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