16.2010.111
Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - convenuto assente all'estero - eccezione di prescrizione - eccezione che compete alla parte e non al giuidice
24 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.111
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, CCC
Titolo:
Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - convenuto assente all'estero - eccezione di prescrizione - eccezione che compete alla parte e non al giuidice
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PRESCRIZIONE
art. 142 CO
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2010.111
Lugano
24 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
ottobre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 27 settembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.218
(contratto di carta di credito) promossa con istanza 20 agosto 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 5 maggio 1997 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 una domanda di rilascio di
una carta di credito __________;
che
con istanza del 20 agosto 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3688.75 oltre
interessi del 15% dal 16 ottobre 1998 e il rigetto dell'opposizione da questa
interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Ginevra,
corrispondenti allo scoperto maturato sull'utilizzo della carta di credito;
che
all'udienza del 27 settembre 2010, indetta per la discussione, l'istante si è
riconfermata nella sua domanda mentre la convenuta non è comparsa e si è
lasciata precludere;
che
statuendo quel giorno medesimo il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato la
convenuta a versare all'istante fr. 3688.75 oltre interessi del 15% dal 16
ottobre 1998, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo;
che
con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2010 RI 1 è insorta contro tale sentenza
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art. 327 lett.
e) e g) CPC;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la documentazione
prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art.
Fatti
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni;
che la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere
sentita per non aver potuto partecipare all'udienza poiché assente all'estero;
che giusta l'art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che
nella fattispecie la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione
all'udienza del 27 settembre 2010 speditale con invio prioritario (posta A)
dopo l'insuccesso della notifica mediante invio raccomandato
n. 98.__________, ritornato alla Pretura dopo la decorrenza del periodo di giacenza
per mancato ritiro da parte della destinataria;
che
Considerandi
in simile evenienza, la mancata comparizione all'udienza deve essere imputata
alla convenuta medesima la quale non può dolersi della lesione del suo diritto
di essere sentita anche perché, se intenzionata a partecipare alla discussione,
essa
avrebbe
potuto chiedere il rinvio dell'udienza o farvisi rappresentare;
che,
nel merito, essa contesta il mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione
del credito di parte istante;
che
per l'art. 142 CO l'eccezione di prescrizione deve essere sollevata dalla parte
che se ne prevale, il giudice non potendo supplirvi d'ufficio (Däppen in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 142 CO);
che non
avendo evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, il ricorso deve
essere respinto;
che
gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi
in applicazione analogica
dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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