16.2010.112
Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto cautelare quale titolo esecutivo - prova del pagamento - estinzione del debito per compensazione
10 maggio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.112
Data decisione, Autorità:
10.05.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto cautelare quale titolo esecutivo - prova del pagamento - estinzione del debito per compensazione
COMPENSAZIONE
ECCEZIONE
ESTINZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
16.2010.112
Lugano
10 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
ottobre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.1425
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 4 maggio 2010 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
introdotta il 25 marzo 2008 da CO 1, con sentenza (“decreto cautelare”) del 3 agosto 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha obbligato RI 1 a versare alla moglie dal 1° luglio 2007, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 2000.– mensili.
Fatti
B. Con
istanza 4 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________
dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 5463.– oltre interessi per
contributi alimentari arretrati per il periodo da luglio 2007 a marzo 2008. All'udienza del 4 ottobre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto,
unico comparente, ha mantenuto l'opposizione limitatamente a fr. 1959.30, il suo
debito ammontando a soli fr. 3503.70.
C. Statuendo
quello stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza respingendo in via definitiva
l'opposizione interposta dal convenuto al noto precetto esecutivo.
D. Con
ricorso per cassazione del 18 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio per ottenerne l'annullamento. CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata essendo stata notificata anteriormente al 1°
gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Il
Pretore dopo avere rilevato che il calcolo allestito dal convenuto non fosse
corretto in quanto riferito a tutti i pagamenti effettuati nel 2007 e nel 2008
e non a quelli che riguardano il periodo tra luglio 2007 e marzo 2008, ha accertato che in quei mesi il credito dell'istante ammontava a fr. 7587.– (fr. 4902.– da
luglio a dicembre 2007 e fr. 2685.– da gennaio a marzo 2008). Da questo importo
il primo giudice ha dedotto fr. 1800.– per versamenti in eccesso riconosciuti
dall'istante, mentre ha escluso la compensabilità del costo della perizia,
donde un saldo di fr. 5787.–. In definitiva egli ha concesso il rigetto
definitivo dell'opposizione solo per l'importo posto in esecuzione di fr.
5463.
–.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto dei suoi
ulteriori pagamenti effettuati durante gli anni 2007 e 2008. Sulla scorta di 26
ricevute postali egli sostiene di avere versato alla moglie, durante il 2007,
fr. 30 528.– a fronte di contributi per fr. 34 800.–, rispettivamente, durante
il 2008, fr. 33 015.– a fronte di contributi per fr. 34 800.–
sicché il saldo in favore della creditrice ammonta a fr. 6057.–. Da questo
importo soggiunge, vanno dedotti fr. 1800.– espressamente riconosciuti dalla
moglie per cui il suo debito ammonterebbe a fr. 4257.– e non a fr. 5463.– come
riconosciuto dal Pretore.
3.
a) Nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice
accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D.
Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF). In presenza di un tale titolo il
giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso
non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è
stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto.
Trattandosi di estinzione tramite compensazione valgono solo i documenti che
costituirebbero almeno titolo di rigetto provvisorio (D. Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2008, § 19 pag. 151 n. 54 con riferimenti).
b) In
concreto, le ricevute postali dei pagamenti effettuati dal convenuto nel 2007 e
2008.
in favore dell'istante, prodotte per dimostrare che il saldo a suo carico
ammonta a soli fr. 4257.– e non a fr. 5463.– come fatto valere dall'istante,
non costituiscono titoli di rigetto provvisorio e pertanto non sono atti, nell'ambito
di questa procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione, a provare
l'estinzione del debito in esame tramite compensazione nella misura pretesa dal
ricorrente. In tali circostanze, senza incorrere in arbitrio, il Pretore ha concesso
il rigetto definitivo dell'opposizione nella misura chiesta dall'istante. Ne
discende che il ricorso deve essere respinto.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si
assegnano indennità, CO 1 non avendo presentato osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 210.– sono poste a carico del ricorrente. Non si
assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– avv.,;
– avv.,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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