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Decisione

16.2010.112

Rigetto definitivo dell'opposizione - decreto cautelare quale titolo esecutivo - prova del pagamento - estinzione del debito per compensazione

10 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 4 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________

dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 5463.– oltre interessi per

contributi alimentari arretrati per il periodo da luglio 2007 a marzo 2008. All'udienza del 4 ottobre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto,

unico comparente, ha mantenuto l'opposizione limitatamente a fr. 1959.30, il suo

debito ammontando a soli fr. 3503.70.

C. Statuendo

quello stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza respingendo in via definitiva

l'opposizione interposta dal convenuto al noto precetto esecutivo.

D. Con

ricorso per cassazione del 18 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio per ottenerne l'annullamento. CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata essendo stata notificata anteriormente al 1°

gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327

segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Il

Pretore dopo avere rilevato che il calcolo allestito dal convenuto non fosse

corretto in quanto riferito a tutti i pagamenti effettuati nel 2007 e nel 2008

e non a quelli che riguardano il periodo tra luglio 2007 e marzo 2008, ha accertato che in quei mesi il credito dell'istante ammontava a fr. 7587.– (fr. 4902.– da

luglio a dicembre 2007 e fr. 2685.– da gennaio a marzo 2008). Da questo importo

il primo giudice ha dedotto fr. 1800.– per versamenti in eccesso riconosciuti

dall'istante, mentre ha escluso la compensabilità del costo della perizia,

donde un saldo di fr. 5787.–. In definitiva egli ha concesso il rigetto

definitivo dell'opposizione solo per l'importo posto in esecuzione di fr.

5463.

–.

Il

ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto dei suoi

ulteriori pagamenti effettuati durante gli anni 2007 e 2008. Sulla scorta di 26

ricevute postali egli sostiene di avere versato alla moglie, durante il 2007,

fr. 30 528.– a fronte di contributi per fr. 34 800.–, rispettivamente, durante

il 2008, fr. 33 015.– a fronte di contributi per fr. 34 800.–

sicché il saldo in favore della creditrice ammonta a fr. 6057.–. Da questo

importo soggiunge, vanno dedotti fr. 1800.– espressamente riconosciuti dalla

moglie per cui il suo debito ammonterebbe a fr. 4257.– e non a fr. 5463.– come

riconosciuto dal Pretore.

3.

a) Nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice

accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante

possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto

carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D.

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF). In presenza di un tale titolo il

giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso

non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è

stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto.

Trattandosi di estinzione tramite compensazione valgono solo i documenti che

costituirebbero almeno titolo di rigetto provvisorio (D. Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LEF; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

Berna 2008, § 19 pag. 151 n. 54 con riferimenti).

b) In

concreto, le ricevute postali dei pagamenti effettuati dal convenuto nel 2007 e

2008.

in favore dell'istante, prodotte per dimostrare che il saldo a suo carico

ammonta a soli fr. 4257.– e non a fr. 5463.– come fatto valere dall'istante,

non costituiscono titoli di rigetto provvisorio e pertanto non sono atti, nell'ambito

di questa procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione, a provare

l'estinzione del debito in esame tramite compensazione nella misura pretesa dal

ricorrente. In tali circostanze, senza incorrere in arbitrio, il Pretore ha concesso

il rigetto definitivo dell'opposizione nella misura chiesta dall'istante. Ne

discende che il ricorso deve essere respinto.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si

assegnano indennità, CO 1 non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 210.– sono poste a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– avv.,;

– avv.,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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