16.2010.113
Rigetto definitivo dell'opposizione - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio dell'udienza - diligenza della parte circa l'esito della sua domanda
7 giugno 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.113
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, CCC
Ricorso:
TF,5D_132/2011, 7.2.2012
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio dell'udienza - diligenza della parte circa l'esito della sua domanda
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 136 CPC-TI
art. 203 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 21 LALEF
Incarto n.
16.2010.113
Lugano
7 giugno 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
ottobre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 24 settembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Carona nella causa S10-224 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 15 luglio 2010 da
CO 1
(rappresentato dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 15 luglio 2010 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di
Carona il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1al PE n.
__________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 332.– oltre accessori;
che tale
importo corrisponde alle spese esecutive poste a carico di RI 1 con separate
decisioni 13 maggio e 29 luglio 2009 dell'Ufficio di esecuzione di Berna-Mittelland,
passate in giudicato e prodotte a valere quale titolo esecutivo;
che
all'udienza del 23 settembre 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta
non si è presentata e si è lasciata precludere;
che
statuendo il 24 settembre 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale
la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 14 ottobre 2010 RI 1è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
la ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere
sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio e far valere le ragioni
a sostegno della sua opposizione alla procedura esecutiva promossa dall'istante;
che
il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e
in diritto: che la decisione impugnata è stata
comunicata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è
quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC
svizzero), fermo restando la nuova denominazione di
questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del
diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del
giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata
posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere
sentita poiché non ha potuto partecipare al contraddittorio per cause a lei non
imputabili, circostanza nota al giudice di pace;
che
la ricorrente sostiene di avere chiesto, il 12 settembre 2010, il rinvio
(“annullamento”) dell'udienza di contraddittorio del 23 settembre 2010 ma di
non avere ricevuto in tempo debito la risposta del giudice di pace ;
che,
in concreto, con ordinanza del 17 settembre 2010 il primo giudice ha dato seguito
all'istanza del 12 settembre 2010 dell'istante volta al rinvio (“annullamento”)
dell'udienza, confermandola per il successivo 23 settembre;
che
quand'anche tale ordinanza fosse pervenuta alla convenuta il 24 settembre 2010,
incombeva alla stessa farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua
richiesta di annullamento dell'udienza (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 136; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 248
ad art. 136; sentenza CCC 16.2006.12 del 13 febbraio
2006);
che
non avendolo fatto, essa non può dolersi in questa sede di non aver potuto presenziare
al contraddittorio, l'assenza al medesimo essendo imputabile unicamente a lei;
che
le contestazioni in merito al contenuto dell'art. 203 CPC ticinese esulano
dalla presente procedura giacché al procedimento in esame si applica l'art. 21
cpv. 2 vLALEF;
che
secondo tale norma nei processi sommari in tema di esecuzione e fallimenti solo
Fatti
i documenti non redatti in una lingua nazionale devono essere accompagnati
dalla traduzione;
che
in concerto, i documenti dell'istante sono in lingua tedesca, ossia in una
lingua nazionale, sicché il giudice di pace non è incorso in alcuna violazione processuale;
che tutte
le contestazioni in merito all'esecutività (fedefacenza dell'attestazione del
passaggio in giudicato) delle decisioni 13 maggio e 29 luglio 2009 emesse dall'Ufficio
Considerandi
esecuzioni di Berna-Mittelland, così come quelle concernenti l'allestimento del
precetto esecutivo, sono nuove e fondate su mezzi di prova nuovi sicché sono
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese);
che
il ricorso, fondato essenzialmente sulla lesione del diritto di essere sentita
della ricorrente, deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre
non si pone problema di ripetibili alla controparte il ricorso non essendo stato
oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono
a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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