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Decisione

16.2010.113

Rigetto definitivo dell'opposizione - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio dell'udienza - diligenza della parte circa l'esito della sua domanda

7 giugno 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti non redatti in una lingua nazionale devono essere accompagnati

dalla traduzione;

che

in concerto, i documenti dell'istante sono in lingua tedesca, ossia in una

lingua nazionale, sicché il giudice di pace non è incorso in alcuna violazione processuale;

che tutte

le contestazioni in merito all'esecutività (fedefacenza dell'attestazione del

passaggio in giudicato) delle decisioni 13 maggio e 29 luglio 2009 emesse dall'Ufficio

Considerandi

esecuzioni di Berna-Mittelland, così come quelle concernenti l'allestimento del

precetto esecutivo, sono nuove e fondate su mezzi di prova nuovi sicché sono

irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese);

che

il ricorso, fondato essenzialmente sulla lesione del diritto di essere sentita

della ricorrente, deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre

non si pone problema di ripetibili alla controparte il ricorso non essendo stato

oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono

a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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