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Decisione

16.2010.114

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - contratto sottoscritto solo dal marito - quando è vincolante anche per la moglie - eccezioni proponibili

12 gennaio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede

nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che la

ricorrente rimprovera al primo giudice di avere considerato il contratto di locazione

valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, nonostante l'inadempienza

contrattuale della parte locatrice;

che nella

procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni

stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito (D.

Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione

(art. 82 LEF);

che

in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla

liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate,

ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza,

il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per

ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, ovvero se contiene la

dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti

dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF; D. Staehelin op. cit., n. 21 segg. ad

art. 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée

de l'opposition, 1980, § 163);

che

nella fattispecie, il contratto di locazione è stato sottoscritto dal solo RI 1,

e un riconoscimento di debito sottoscritto dal marito può vincolare la moglie

qualora egli abbia agito come rappresentante dell'unione coniugale senza

eccedere i propri poteri in un modo riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 75 I

3-4, consid. 1; D.

Staehelin, op. cit., n. 62 ad art. 82 LEF; Stücheli, op. cit., pag. 332 seg.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite, 1999, n. 74 ad art. 82 LEF);

che, quindi, ove il debito posto in esecuzione sia manifestamente

stato contratto per “i bisogni correnti della famiglia” (art. 166 cpv. 1 CC), nei

quali rientrano l'abitazione familiare (Deschenaux/

Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 204 n. 341) la firma di un

solo coniuge è opponibile anche all'altro;

che in

tali circostanze l'accertamento del primo giudice sulla presenza di un valido

riconoscimento di debito nel contratto di locazione prodotto dagli istanti (doc.

B) non appare arbitrario;

che di

fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che

in questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad

art. 82 LEF; Stücheli, op. cit., pag.

350 con riferimenti);

che in caso di un'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici,

ove l'escusso sollevi l'eccezione di non corretto adempimento del

contratto, per una parte della dottrina e giurisprudenza non è

Considerandi

necessario rendere attendibile l'eccezione di inadempimento ma è sufficiente

che essa non risulti subito infondata perché sia il creditore a doverne rendere

verosimile l'inconsistenza (prassi di Basilea-Città: v. D. Staehelin, op. cit.,

n. 106 e 107 ad art. 82 LEF e n. 49 ad art. 84; sentenza del Tribunale federale

del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987

pag. 150 seg.);

che

per un'altra parte della dottrina e giurisprudenza, il rigetto provvisorio

dell'opposizione è concesso salvo se l'escusso rende almeno credibile l'eccezione

di mancato adempimento (prassi di Basilea Campagna: D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989, pag. 348; Rep.

1986.

pag. 112-113; CEF sentenza inc. 14.2008__________

del 10 ottobre 2008 consid.2; CCC sentenza inc. 16.2007.__________ del

28.

novembre 2007, consid. 2);

che in quest'ottica la

conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta

non ha reso verosimile la presenza di difetti nell'ente locato, non

appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

che,

infatti, la documentazione fotografica prodotta all'udienza non permette di comprovare

la presenza di difetti nell'ente locato, giacché non è dato di sapere quando le

fotografie siano state scattate poiché la locazione ha avuto inizio il 1°

luglio 2008 mentre le pigioni poste in esecuzione si riferiscono ai mesi di

gennaio e febbraio 2010, né risulta che la convenuta abbia mai manifestato alla

controparte la presenza di difetti nell'ente locato;

che in

circostanze siffatte, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in

particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali ed

errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve

essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ritenuto l'obbligo per la ricorrente di rifondere alla controparte, che ha formulato osservazioni

per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per

questi motivi,

vista

sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono

posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte

fr.

300.

– per ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–,;

– avv.,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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