16.2010.114
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - contratto sottoscritto solo dal marito - quando è vincolante anche per la moglie - eccezioni proponibili
12 gennaio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.114
Data decisione, Autorità:
12.01.2011, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - contratto sottoscritto solo dal marito - quando è vincolante anche per la moglie - eccezioni proponibili - inadempienza del contratto
ABITAZIONE FAMIGLIARE
CONIUGI
ECCEZIONI
LOCAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 166 CC
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2010.114
Lugano
12 gennaio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
ottobre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 13 ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.__________
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 9 agosto 2010 da
CO 1
(patrocinati dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 30 giugno 2008 RI 1 ha sottoscritto con CO 2 un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo e della moglie CO
1 in via __________ a __________ per una pigione mensile di fr. 650.– oltre a
fr. 100.– quale acconto per le spese accessorie;
che il
locatore ha disdetto la locazione per il 28 febbraio 2010;
che il 19
maggio 2010 CO 2 e CO 1 hanno fatto notificare a __________, moglie di RI 1 e condebitrice solidale, il precetto
esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano di fr. 13 300.– oltre accessori,
rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da gennaio ad aprile 2010
oltre a una pretesa per risarcimento danni, al quale l'escussa ha interposto
tempestiva opposizione;
che con
istanza 9 agosto 2010 CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano sezione 5 il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________
al citato PE limitatamente a fr. 3400.– corrispondenti alle sole pigioni rimaste
insolute;
che all'udienza
del 13 ottobre 2010, indetta per il contraddittorio, l'istante ha ridotto la
sua pretesa a fr. 1500.– (pari alla pigione di gennaio e febbraio 2010), mentre
__________ ha proposto di respingere l'istanza;
che
statuendo quel giorno medesimo il Pretore, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza non avendo la convenuta reso verosimile la sua eccezione circa la
presenza di difetti nell'ente locato;
che con
ricorso per cassazione del 22 ottobre 2010 __________ è insorta contro il
predetto giudizio per ottenerne l'annullamento, il primo giudice non avendo
considerato le eccezioni sollevate con riferimento allo stato dell'ente locato;
che con
osservazioni 29 dicembre 2010 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata essendo stata notificata anteriormente
al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami
(cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre
2009, pag. 15);
che la documentazione
prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art.
Fatti
321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di avere considerato il contratto di locazione
valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, nonostante l'inadempienza
contrattuale della parte locatrice;
che nella
procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (D.
Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 LEF);
che
in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla
liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate,
ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza,
il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, ovvero se contiene la
dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti
dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF; D. Staehelin op. cit., n. 21 segg. ad
art. 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l'opposition, 1980, § 163);
che
nella fattispecie, il contratto di locazione è stato sottoscritto dal solo RI 1,
e un riconoscimento di debito sottoscritto dal marito può vincolare la moglie
qualora egli abbia agito come rappresentante dell'unione coniugale senza
eccedere i propri poteri in un modo riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 75 I
3-4, consid. 1; D.
Staehelin, op. cit., n. 62 ad art. 82 LEF; Stücheli, op. cit., pag. 332 seg.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, 1999, n. 74 ad art. 82 LEF);
che, quindi, ove il debito posto in esecuzione sia manifestamente
stato contratto per “i bisogni correnti della famiglia” (art. 166 cpv. 1 CC), nei
quali rientrano l'abitazione familiare (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 204 n. 341) la firma di un
solo coniuge è opponibile anche all'altro;
che in
tali circostanze l'accertamento del primo giudice sulla presenza di un valido
riconoscimento di debito nel contratto di locazione prodotto dagli istanti (doc.
B) non appare arbitrario;
che di
fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che
in questo contesto spetta all'escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (D. Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad
art. 82 LEF; Stücheli, op. cit., pag.
350 con riferimenti);
che in caso di un'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici,
ove l'escusso sollevi l'eccezione di non corretto adempimento del
contratto, per una parte della dottrina e giurisprudenza non è
Considerandi
necessario rendere attendibile l'eccezione di inadempimento ma è sufficiente
che essa non risulti subito infondata perché sia il creditore a doverne rendere
verosimile l'inconsistenza (prassi di Basilea-Città: v. D. Staehelin, op. cit.,
n. 106 e 107 ad art. 82 LEF e n. 49 ad art. 84; sentenza del Tribunale federale
del 13 ottobre 1986 pubblicata in: Rep. 1987
pag. 150 seg.);
che
per un'altra parte della dottrina e giurisprudenza, il rigetto provvisorio
dell'opposizione è concesso salvo se l'escusso rende almeno credibile l'eccezione
di mancato adempimento (prassi di Basilea Campagna: D. Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82
LEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, pag. 348; Rep.
1986.
pag. 112-113; CEF sentenza inc. 14.2008__________
del 10 ottobre 2008 consid.2; CCC sentenza inc. 16.2007.__________ del
28.
novembre 2007, consid. 2);
che in quest'ottica la
conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta
non ha reso verosimile la presenza di difetti nell'ente locato, non
appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che,
infatti, la documentazione fotografica prodotta all'udienza non permette di comprovare
la presenza di difetti nell'ente locato, giacché non è dato di sapere quando le
fotografie siano state scattate poiché la locazione ha avuto inizio il 1°
luglio 2008 mentre le pigioni poste in esecuzione si riferiscono ai mesi di
gennaio e febbraio 2010, né risulta che la convenuta abbia mai manifestato alla
controparte la presenza di difetti nell'ente locato;
che in
circostanze siffatte, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in
particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali ed
errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve
essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ritenuto l'obbligo per la ricorrente di rifondere alla controparte, che ha formulato osservazioni
per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono
posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte
fr.
300.
– per ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–,;
– avv.,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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