16.2010.116
Contratto di lavoro - competenza giudice civile - clausola compromissoria - contenuto e forma clausola - clausola contenuta nel contratto - non valida per contestazioni future e pretese di natura impe
14 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2010.116
Data decisione, Autorità:
14.12.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - competenza giudice civile - clausola compromissoria - contenuto e forma clausola - clausola contenuta nel contratto - non valida per contestazioni future e pretese di natura imperativa quali il pagmanento di ore straordinarie - garanzie procedurali tribunale arbitrale
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
TRIBUNALE ARBITRALE
art. 4 CIA
art. 5 CIA
art. 343 CO
art. 327 let. b CPC-TI
Incarto n.
16.2010.116
Lugano
14 dicembre 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2
novembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2010 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa inc. DI.2010.87 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 3 maggio 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall'
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della CO 1 dal 1° luglio 1999 al 30 aprile 2010, data per la quale la lavoratrice ha disdetto il
rapporto di lavoro.
Fatti
B. Con
istanza 3 maggio 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere
il pagamento di fr. 3838.80 oltre interessi, rivendicati a saldo delle proprie
pretese salariali per il mancato pagamento delle ore di lavoro notturne e
festive anche durante i periodi di vacanza e malattia. All'udienza dell'8
giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha chiesto di dichiarare
irricevibile l'istanza sollevando l'incompetenza del giudice adito, le parti
avendo sottoscritto una clausola di proroga del foro in favore della Commissione paritetica e conciliativa istituita sulla base del
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti
Ospedalieri Privati del Cantone Ticino al quale era assoggettato il loro
rapporto di lavoro, mentre nel merito ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza “per carente
competenza giurisdizionale del giudice adito”.
C. Con
ricorso per cassazione del 2 novembre 20101 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. b CPC, il primo giudice avendo escluso a torto la propria
competenza. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 CO 1 conclude per il
rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. L'art.
327.
lett. b CPC permette di annullare una sentenza quando il giudice adito ha
negato a torto la sua competenza. In concreto, il Pretore si è dichiarato
incompetente ritenendo fondata l'eccezione sollevata della convenuta secondo cui
competente per dirimere la vertenza era la Commissione
paritetica e conciliativa (CPC) indicata non solo nel Contratto
collettivo (CCL) ma anche nel contratto di lavoro individuale sottoscritto
dalle parti. Secondo la ricorrente, in sintesi, il tribunale arbitrale designato
dalle parti non fornisce sufficienti garanzie procedurali alla lavoratrice.
2.
a) Nella
fattispecie l'azione proposta dall'istante verte sul pagamento di pretese
salariali derivanti dal contratto di lavoro concluso con la convenuta. Ora, secondo
l'atto di assunzione del 30 settembre 1999 sottoscritto tra le parti “ogni e qualsiasi litigio tra le parti, fatta riserva dell'art. 4
cpv. 3 del CCL, riguardante il presente contratto di lavoro e relativo a conseguenze
disciplinate dal diritto federale, verrà sottoposto in prima istanza alla
Commissione Paritetica e Conciliativa“ (cfr. doc. C). Secondo
l'art. 32 cpv. 1 lett. g del Contratto
collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri del Cantone Ticino, la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) permanente è
competente per decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione
del CCL e dal rapporto di lavoro, mentre la Commissione speciale di ricorso è
l'autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della
Commissione paritetica e conciliativa (doc. B).
b) Per
l'art. 4 del Concordato intercantonale sull'arbitrato il
patto d'arbitrato è concluso nella forma del compromesso o della clausola
compromissoria. Secondo l'art. 5 CIA l'arbitrato può
vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti,
salvo che la causa sia di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria in
virtù di una disposizione imperativa della legge. Ora, in una recente sentenza
del 28 giugno 2010 (inc.4A_ 71/2010 destinata a pubblicazione e in SJ 2010
pag. 545) il Tribunale federale ha ritenuto che nella misura in cui un
lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da disposizioni
imperative della legge o di un contratto collettivo, egli non può pattuire
anticipatamente la loro arbitrabilità sicché una clausola
compromissoria inserita in un contratto di lavoro per risolvere contestazioni
future in merito a tali contestazioni non è valevole (consid.
4.
). E che oltre alle disposizioni
inderogabili degli art. 361 e 362 CO, l'arbitrabilità è esclusa per controversie in materia di salario per ore di lavoro straordinarie
già compiute (v. anche Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, 1996, n. 6 ad art 341 CO). Tale sentenza è invero già stata commentata (cfr. Beffa in AJP/PJA 11/2010 pag. 1433),
c) Ciò
premesso, nella fattispecie, trattandosi di una contestazione
sulla retribuzione di ore supplementari, la clausola compromissoria contenuta
nell'atto di assunzione del 30 settembre 1999, ancorché formalmente valida, non
può essere opposta alla lavoratrice. La citata sentenza del Tribunale federale
riguardava invero una lite con un valore superiore a fr. 30 000.– sicché ci si
può chiedere se essa valga anche in caso di contestazioni per importi
inferiori. Ora, l'art. 343 cpv. 2 CO prescrive che per tali vertenze i Cantoni
sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida. Ancorché la norma di
per sé non escluda l'arbitrabilità, la dottrina maggioritaria ritiene che un
patto d'arbitrato deve essere considerato nullo se priva il lavoratore delle
garanzie procedurali minime previste dalla stessa (Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 8 ad art. 343 CO; Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 4 ad art 343 CO; Portmann in: Basler Kommentar, OR I, 4ª
edizione, n. 21 e 22 ad art. 343 CO; Wyler,
Droit du travail, 2ª edizione, pag 626; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, 3ª edizione, pag. 387; Brunner/ Bühler/Waeber, Commentaire du
contrat de travail, 2ª edizione, n. 16 ad art. 343 CO; Aubert, L'arbitrage en droit du travail in: Bulletin de
l'Association suisse de l'arbitrage, 2000, pag. 5 seg.).
d) Nella
fattispecie tutto si ignora sulla procedura della Commissione paritetica
e conciliativa, il contratto collettivo nulla menzionando.
La convenuta sostiene invero che l'art. 32 CCL è in grado di garantire una
corretta e celere evasione della controversia, ma per tacere che il regolamento
della commissione nulla prevede in particolare, essa non indica quale
concretamente sia la procedura applicabile davanti a quella commissione. Né
risulta o è preteso che essa sia gratuita, garanzia quest'ultima che rende un
arbitrato quasi teorico, il tribunale arbitrale dovendosi autofinanziare. Tutto
sommato la clausola compromissoria contenuta nell'atto di assunzione del 30
settembre 1999 non può essere considerata valida. Ne discende che il ricorso è provvisto di buon diritto. Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una
nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'eccezione
sollevata dalla convenuta.
3.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(salvo casi di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà alla
ricorrente, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto e la sentenza impugnata è annullata e
sostituita dal seguente decreto:
1.
2. Non
si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà all'istante fr. 300.– per ripetibili.
II. Non si
prelevano tasse o spese per il presente giudizio. CO 1 rifonderà alla ricorrente
fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
,;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto
del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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