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Decisione

16.2010.116

Contratto di lavoro - competenza giudice civile - clausola compromissoria - contenuto e forma clausola - clausola contenuta nel contratto - non valida per contestazioni future e pretese di natura impe

14 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 3 maggio 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere

il pagamento di fr. 3838.80 oltre interessi, rivendicati a saldo delle proprie

pretese salariali per il mancato pagamento delle ore di lavoro notturne e

festive anche durante i periodi di vacanza e malattia. All'udienza dell'8

giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha chiesto di dichiarare

irricevibile l'istanza sollevando l'incompetenza del giudice adito, le parti

avendo sottoscritto una clausola di proroga del foro in favore della Commissione paritetica e conciliativa istituita sulla base del

Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti

Ospedalieri Privati del Cantone Ticino al quale era assoggettato il loro

rapporto di lavoro, mentre nel merito ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza “per carente

competenza giurisdizionale del giudice adito”.

C. Con

ricorso per cassazione del 2 novembre 20101 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. b CPC, il primo giudice avendo escluso a torto la propria

competenza. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 CO 1 conclude per il

rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. L'art.

327.

lett. b CPC permette di annullare una sentenza quando il giudice adito ha

negato a torto la sua competenza. In concreto, il Pretore si è dichiarato

incompetente ritenendo fondata l'eccezione sollevata della convenuta secondo cui

competente per dirimere la vertenza era la Commissione

paritetica e conciliativa (CPC) indicata non solo nel Contratto

collettivo (CCL) ma anche nel contratto di lavoro individuale sottoscritto

dalle parti. Secondo la ricorrente, in sintesi, il tribunale arbitrale designato

dalle parti non fornisce sufficienti garanzie procedurali alla lavoratrice.

2.

a) Nella

fattispecie l'azione proposta dall'istante verte sul pagamento di pretese

salariali derivanti dal contratto di lavoro concluso con la convenuta. Ora, secondo

l'atto di assunzione del 30 settembre 1999 sottoscritto tra le parti “ogni e qualsiasi litigio tra le parti, fatta riserva dell'art. 4

cpv. 3 del CCL, riguardante il presente contratto di lavoro e relativo a conseguenze

disciplinate dal diritto federale, verrà sottoposto in prima istanza alla

Commissione Paritetica e Conciliativa“ (cfr. doc. C). Secondo

l'art. 32 cpv. 1 lett. g del Contratto

collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri del Cantone Ticino, la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) permanente è

competente per decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione

del CCL e dal rapporto di lavoro, mentre la Commissione speciale di ricorso è

l'autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della

Commissione paritetica e conciliativa (doc. B).

b) Per

l'art. 4 del Concordato intercantonale sull'arbitrato il

patto d'arbitrato è concluso nella forma del compromesso o della clausola

compromissoria. Secondo l'art. 5 CIA l'arbitrato può

vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti,

salvo che la causa sia di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria in

virtù di una disposizione imperativa della legge. Ora, in una recente sentenza

del 28 giugno 2010 (inc.4A_ 71/2010 destinata a pubblicazione e in SJ 2010

pag. 545) il Tribunale federale ha ritenuto che nella misura in cui un

lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da disposizioni

imperative della legge o di un contratto collettivo, egli non può pattuire

anticipatamente la loro arbitrabilità sicché una clausola

compromissoria inserita in un contratto di lavoro per risolvere contestazioni

future in merito a tali contestazioni non è valevole (consid.

4.

). E che oltre alle disposizioni

inderogabili degli art. 361 e 362 CO, l'arbitrabilità è esclusa per controversie in materia di salario per ore di lavoro straordinarie

già compiute (v. anche Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, 1996, n. 6 ad art 341 CO). Tale sentenza è invero già stata commentata (cfr. Beffa in AJP/PJA 11/2010 pag. 1433),

c) Ciò

premesso, nella fattispecie, trattandosi di una contestazione

sulla retribuzione di ore supplementari, la clausola compromissoria contenuta

nell'atto di assunzione del 30 settembre 1999, ancorché formalmente valida, non

può essere opposta alla lavoratrice. La citata sentenza del Tribunale federale

riguardava invero una lite con un valore superiore a fr. 30 000.– sicché ci si

può chiedere se essa valga anche in caso di contestazioni per importi

inferiori. Ora, l'art. 343 cpv. 2 CO prescrive che per tali vertenze i Cantoni

sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida. Ancorché la norma di

per sé non escluda l'arbitrabilità, la dottrina maggioritaria ritiene che un

patto d'arbitrato deve essere considerato nullo se priva il lavoratore delle

garanzie procedurali minime previste dalla stessa (Streiff/von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 8 ad art. 343 CO; Staehelin in: Zürcher Kommentar, n. 4 ad art 343 CO; Portmann in: Basler Kommentar, OR I, 4ª

edizione, n. 21 e 22 ad art. 343 CO; Wyler,

Droit du travail, 2ª edizione, pag 626; Vischer,

Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, 3ª edizione, pag. 387; Brunner/ Bühler/Wae­ber, Commentaire du

contrat de travail, 2ª edizione, n. 16 ad art. 343 CO; Aubert, L'arbitrage en droit du travail in: Bulletin de

l'Association suisse de l'arbitrage, 2000, pag. 5 seg.).

d) Nella

fattispecie tutto si ignora sulla procedura della Commissione paritetica

e conciliativa, il contratto collettivo nulla menzionando.

La convenuta sostiene invero che l'art. 32 CCL è in grado di garantire una

corretta e celere evasione della controversia, ma per tacere che il regolamento

della commissione nulla prevede in particolare, essa non indica quale

concretamente sia la procedura applicabile davanti a quella commissione. Né

risulta o è preteso che essa sia gratuita, garanzia quest'ultima che rende un

arbitrato quasi teorico, il tribunale arbitrale dovendosi autofinanziare. Tutto

sommato la clausola compromissoria contenuta nell'atto di assunzione del 30

settembre 1999 non può essere considerata valida. Ne discende che il ricorso è provvisto di buon diritto. Accogliendo il ricorso e

ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una

nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'eccezione

sollevata dalla convenuta.

3.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(salvo casi di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà alla

ricorrente, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto e la sentenza impugnata è annullata e

sostituita dal seguente decreto:

1.

2. Non

si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà all'istante fr. 300.– per ripetibili.

II. Non si

prelevano tasse o spese per il presente giudizio. CO 1 rifonderà alla ricorrente

fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

,;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto

del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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