16.2010.117
Contratto di lavoro - competenza giudice civile - clausola compromissoria a favore di tribunale arbitrale - contenuto e forma clausola compromissoria - semplice rinvio contenuto nel contratto non bast
14 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.117
Data decisione, Autorità:
14.12.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - competenza giudice civile - clausola compromissoria a favore di tribunale arbitrale - contenuto e forma clausola compromissoria - semplice rinvio contenuto nel contratto non basta
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
TRIBUNALE ARBITRALE
art. 4 CIA
art. 6 CIA
art. 98 CPC-TI
art. 327 let. b CPC-TI
art. 455 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.117
Lugano
14 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3
novembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2010 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa inc. DI.2010.102 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 25 maggio 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della CO 1 dal 10 dicembre 1990 al 30 novembre 2009, data per la quale la datrice di lavoro ha
disdetto il rapporto di lavoro.
Fatti
B. Con
istanza 25 maggio 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere
il pagamento di fr. 4271.– oltre interessi, rivendicati a saldo delle proprie
pretese salariali per il mancato pagamento delle ore di lavoro notturne e
festive anche durante i periodi di vacanza e malattia. All'udienza dell'8 luglio
2010, indetta per la discussione, la convenuta ha chiesto di dichiarare
irricevibile l'istanza sollevando l'incompetenza del giudice adito, le parti
avendo sottoscritto una clausola di proroga del foro in favore della Commissione paritetica e conciliativa istituita sulla base del
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti
Ospedalieri Privati del Cantone Ticino al quale era assoggettato il loro rapporto
di lavoro, mentre nel merito ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza “per
carente competenza giurisdizionale del giudice adito”.
C. Con
ricorso per cassazione del 3 novembre 20101 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. b CPC, il primo giudice avendo escluso a torto la propria
competenza. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 CO 1 conclude per il
rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. L'art.
327.
lett. b CPC permette di annullare una sentenza quando il giudice adito ha
negato a torto la sua competenza. In concreto, il Pretore si è dichiarato
incompetente ritenendo fondata l'eccezione sollevata della convenuta secondo
cui competente per dirimere la vertenza era la
Commissione paritetica e conciliativa (CPC) indicata nel
Contratto collettivo (CCL) al quale era assoggettato il rapporto di lavoro tra
le parti. Secondo la ricorrente, in sintesi, il tribunale arbitrale designato nel
Contratto collettivo non fornisce sufficienti garanzie procedurali alla
lavoratrice.
2.
a) Nella
fattispecie l'azione proposta dall'istante verte sul pagamento di pretese
salariali derivanti dal contratto di lavoro concluso con la convenuta. Sottoscrivendo
l'atto di assunzione dell'8 marzo 1991 la lavoratrice ha aderito al Contratto
collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri del
Cantone Ticino, che al suo art. 32 cpv. 1 lett. g stabilisce
che la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) permanente è competente per
decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione
del CCL e dal rapporto di impiego, mentre la Commissione speciale di ricorso è
l'autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della
Commissione paritetica e conciliativa (doc. G).
b) L'art.
4.
del Concordato intercantonale sull'arbitrato, applicabile in virtù del rinvio
di cui all'art. 455 CPC, prevede che il patto d'arbitrato è concluso nella
forma del compromesso o della clausola compromissoria. Simile clausola è un
elemento di una convenzione più generale con la quale le parti convengono di
sottoporre a una giurisdizione arbitrale le contestazioni che potrebbero
eventualmente insorgere in futuro tra di loro su un determinato rapporto
giuridico (Jolidon, Commentaire du
concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, n. 24 ad art. 4 CIA). Una clausola
compromissoria deve contenere almeno due elementi: il ricorso all'arbitrato e
la determinazione del litigio da sottoporre al tribunale arbitrale (Jolidon, op. cit., n. 41 ad art. 4 CIA),
ciò che presuppone evidentemente che la stessa venga formalizzata in forma
scritta (Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n.
636.
ad art. 6 CIA), ritenuto che la volontà delle parti di rimettersi al
giudizio di un tribunale arbitrale e di sottrarsi alle competenze del giudice
naturale deve essere chiaramente espressa (Rep. 1985 pag. 332).
c) In
concreto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti contiene un semplice
rinvio al CCL (cfr. doc. B). Ora la semplice adesione
al contratto collettivo in assenza di una dichiarazione supplementare esplicita
e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale nello stesso prevista,
non basta per fondare la competenza del tribunale arbitrale, in concreto la Commissione paritetica e conciliativa (Lalive/ Poudret/ Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, pag. 61 in alto; Jolidon,
op. cit., n. 31 ad art. 6 CIA). Simile dichiarazione di
adesione al contratto collettivo non ha quindi alcun effetto giuridico circa la
scelta delle parti di assoggettare il loro litigio a un tribunale arbitrale (Jolidon, op. cit., n. 4 ad art. 6 CIA), scelta alla quale la lavoratrice
non ha in ogni caso neppure tacitamente aderito, avendo proposto la sua azione
dinanzi al Pretore. Da qui l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Pretore sollevata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. n. 3 e 375 ad art. 98). Ne discende che il ricorso,
provvisto di buon diritto, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una
nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'eccezione
sollevata dalla convenuta.
3.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(salvo casi di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà alla
ricorrente, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto e la sentenza impugnata è annullata e
sostituita dal seguente decreto:
1. AO 1
2. Non
si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà all'istante fr. 300.– per ripetibili.
II. Non si
prelevano tasse o spese per il presente giudizio. CO 1 rifonderà alla ricorrente
fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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