16.2010.118
Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo
6 dicembre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2010.118
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo
ANTICIPO DELLE SPESE
STRALCIO
art. 137 CPC-TI
art. 312 CPC-TI
art. 12 LTG
Incarto n.
16.2010.118
Lugano
6 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
ottobre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2010 dal
Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 55/10/Def (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2010 da
CO 1;
premesso
che con sentenza del 6
ottobre 2010 il Giudice di pace del circolo del Gambarogno ha rigettato in via
definitiva, limitatamente all'importo di fr. 20. – oltre accessori, l'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso
di un importo di fr. 270.– oltre accessori;
preso
atto che il 27 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio;
rammentato
che il 9 novembre 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro
quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la
Considerandi
somma di fr. 100.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello,
introiti agiti, con l'avvertenza
che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai
ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato
che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 9 novembre 2010 con
dichiarazione di ricevuta di ritorno, è stata recapitata
al destinatario l'11 novembre 2010;
constatato
che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta
avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto
che in tali circostanze il ricorso sfugge a qualsiasi esame;
considerato
che gli oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo;
stabilito
che non si giustifica di attribuire ripetibili alla
controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non
ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2.
Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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