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Decisione

16.2010.118

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo

6 dicembre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2010.118

Data decisione, Autorità:

06.12.2010, CCC

Titolo:

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo

ANTICIPO DELLE SPESE

STRALCIO

art. 137 CPC-TI

art. 312 CPC-TI

art. 12 LTG

Incarto n.

16.2010.118

Lugano

6 dicembre

2010/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27

ottobre 2010 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2010 dal

Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 55/10/Def (rigetto

dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2010 da

CO 1;

premesso

che con sentenza del 6

ottobre 2010 il Giudice di pace del circolo del Gambarogno ha rigettato in via

definitiva, limitatamente all'importo di fr. 20. – oltre accessori, l'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso

di un importo di fr. 270.– oltre accessori;

preso

atto che il 27 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio;

rammentato

che il 9 novembre 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro

quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la

Considerandi

somma di fr. 100.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello,

introiti agiti, con l'avvertenza

che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai

ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato

che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 9 novembre 2010 con

dichiarazione di ricevuta di ritorno, è stata recapitata

al destinatario l'11 novembre 2010;

constatato

che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta

avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto

che in tali circostanze il ricorso sfugge a qualsiasi esame;

considerato

che gli oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo;

stabilito

che non si giustifica di attribuire ripetibili alla

controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non

ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. Il

ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2.

Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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