16.2010.119
Contratto di pensionamento di animali - garanzia del giudice naturale - accordo della parte a decisione da parte del SA - buona fede - diffida a munirsi di patrocinatore - valutazione da parte del giu
23 dicembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.119
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, CCC
Titolo:
Contratto di pensionamento di animali - garanzia del giudice naturale - accordo della parte a decisione da parte del SA - buona fede - diffida a munirsi di patrocinatore - valutazione da parte del giudice
BUONA FEDE PROCESSUALE
CAPACITÀ A STARE IN CAUSA
DIFFIDA
PATROCINATORE
art. 8 CC
art. 38 CPC-TI
art. 39 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.119
Lugano
23 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
(“appello”) del 5 novembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 14 ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2010.4 (contratto di
pensionamento di animali) promossa con istanza 21 gennaio 2010 da
CO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Dal 20 ottobre 2006
al 2 maggio 2007 l'azienda agricola di CO 1 a __________ ha ospitato e foraggiato 3 vacche madri, 2 vitelli, 15 capre lattifere e 2 becchi appartenenti a RI 1.
Per tali prestazioni CO 1 ha trasmesso a RI 1 , il 30 aprile 2007, una
fattura di fr. 5667.85. Visto il mancato pagamento della stessa CO 1 ha fatto intimare a RI 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza 21 gennaio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7427.15 oltre
interessi (pensionamento del bestiame fr. 5667.85, interessi fr. 661.–, spese
esecutive fr. 98.30 e costi di patrocinio preprocessuale fr. 1000.–), così come
il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE. All'udienza del 28 aprile 2010, indetta per la discussione, la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver concordato con
l'istante il pagamento in natura delle sue prestazioni ovvero prestando lavori
di vario genere nell'azienda agricola, che essa ha opposto in compensazione per
fr. 8000.–. L'istante ha contestato di aver incaricato la convenuta di svolgere
delle prestazioni retribuite per la propria azienda.
C. Statuendo
il 14 ottobre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la
convenuta a versare all'istante fr. 5776.15 (fr.
5667.85 per spese di pensionamento del bestiame e fr. 98.30 per le spese
esecutive) oltre interessi del 5% dal 16 novembre 2007.
D. Con ricorso per cassazione (“appello”) del 4 novembre 2010 RI 1 è
insorta contro il predetto giudizio, lamentando la violazione del suo giudice
naturale, la causa essendo stata istruita dal Segretario assessore ma decisa
dal Pretore. Essa rimprovera poi a quest'ultimo di non averla diffidata a
munirsi di un patrocinatore, di non aver statuito sulla sua domanda
riconvenzionale formulata all'udienza di discussione e di non aver ammesso le
prove da lei proposte. Nel merito essa rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie, in specie le deposizioni testimoniali e le
risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante. Il memoriale non è stato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC
ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Per
quanto attiene alla natura del rimedio, esso deve essere trattato quale ricorso
per cassazione, proponibile contro le sentenze dei giudici di pace e dei
pretori come istanza unica (art. 327 CPC ticinese), ovvero per le cause il cui
valore non raggiunge l'importo di fr. 8000.– (art. 13 vLOG). Contrariamente a
quanto preteso dalla ricorrente, il richiamo all'art. 12 CPC ticinese non è
pertinente, non essendovi traccia di un'eventuale sua domanda riconvenzionale
giacché al 28 aprile 2010 essa si è limitata ad opporre in compensazione un suo
credito di fr. 8000.–. Considerato il valore litigioso di fr. 7427.15, il primo giudice ha correttamente istruito la causa secondo
gli art. 291 segg. CPC ticinese applicabili alle cause di valore inappellabile.
3.
La
ricorrente lamenta una violazione della garanzia costituzionale del giudice
naturale poiché la causa è stata istruita dal Segretario assessore ma è poi stata
decisa dal Pretore. Sennonché dal verbale di udienza dell'8 settembre 2010,
sottoscritto senza riserve da RI 1, risulta espressamente l'accordo delle parti
“di esperire il dibattimento finale davanti al Segretario assessore, anziché al
Pretore, il quale emanerà la sentenza”. Sollevare in questa sede tale contestazione
è quindi contrario alla buona fede processuale (DTF 126 III 253/254 consid. 3c).
La questione non merita ulteriore disamina.
4.
La
ricorrente rimprovera poi al primo giudice di non averla diffidata a munirsi di
un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese. A torto.
a) Secondo
l'ordinamento processuale ticinese, ogni persona avente l'esercizio dei diritti
civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, potevano
procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ticinese). La capacità
processuale comprendeva, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti
gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC ticinese). Nel Cantone Ticino, come nel
resto della Svizzera, le parti non erano quindi obbligate a farsi patrocinare
in giudizio. Quando il giudice riteneva però che una
persona non fosse capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, la diffidava a munirsi entro breve termine di un
patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art.
39.
cpv. 2 CPC ticinese).
Proprio
perché configurava una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo
provvedimento doveva giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive
o soggettive, che il Pretore valutava facendo capo al suo ampio potere di
apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva
era così la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al
grado di difficoltà che la causa presentava, considerato anche lo stadio in cui
essa si trova. Una parte poteva apparire incapace di difendersi personalmente,
ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per
incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che
turba l'ordine del processo (Poudret
in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna
1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione andava apprezzata di caso in caso.
b) Ora,
che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa
debba essere diffidata a dotarsi di un legale. In concreto nulla induce a ritenere
che la convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la
causa in questione. Essa ha presentato i suoi atti corretti dal profilo formale,
ha chiaramente indicato i motivi a sostegno della sua opposizione all'istanza, ha
proposto prove documentali e testimoniali a conforto della stessa. In simili condizioni
il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di un patrocinatore,
né tanto meno a nominarle un avvocato d'ufficio. Scegliendo di stare in giudizio
senza alcun ausilio, l'interessata ha consapevolmente affrontato il rischio di
compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. La ricorrente
non può quindi adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare i
suoi diritti di parte.
5.
La ricorrente
lamenta un'erronea comunicazione dei termini di ricorso da parte della
cancelleria della Pretura. Sennonché, per tacere del fatto che l'assunto è
apodittico, la censura non merita particolare disamina giacché essa non ha subìto
alcun pregiudizio, il ricorso risultando tempestivo e completo.
6.
Quanto alla pretesa mancata assunzione di documenti proposti dalla
ricorrente inerenti la banca dati __________ e l'assicurazione del bestiame, a
prescindere dalla loro irrilevanza ai fini del giudizio e soprattutto ai fini
della prova dell'accordo circa la remunerazione in natura delle prestazioni
dell'istante, dagli atti non risulta che essi siano stati rifiutati, la convenuta
avendo sottoscritto il verbale del 28 aprile 2010 senza alcuna riserva.
7.
Nel merito, il Pretore dopo avere accertato che l'importo di fr.
5667.85
fatturato dall'istante era stato calcolato dal
responsabile dell'Ufficio cantonale della consulenza agricola sulla base di tabelle
ufficiali utilizzate per il calcolo dell'indennità per il foraggiamento di
animali in pensione, lo ha ritenuto corretto rispetto al numero di animali
dalla convenuta e al tipo di foraggio utilizzato. Egli ha invece respinto la richiesta di compensazione non avendo la convenuta
provato la pattuizione di una remunerazione in natura delle prestazioni
dell'istante né di avere effettivamente svolto del lavoro per quest'ultimo,
salvo aiuti saltuari che il primo giudice ha ritenuto compensati con i pasti
giornalieri dalla stessa consumati nell'azienda
agricola dell'istante. La ricorrente non condivide siffatta
conclusione sostenendo che le parti hanno pattuito la remunerazione delle
prestazioni dell'istante in natura, nel senso che la convenuta avrebbe prestato
ore lavorative presso l'azienda dell'istante in compenso della tenuta in
pensione provvisoria del suo bestiame.
Sennonché
la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova della remunerazione in
natura (art. 8 CC), non ha addotto nessun elemento a sostegno della sua tesi.
Né i documenti presentati né le testimonianze assunte, permettono di concludere
al perfezionamento di un accordo nel senso indicato dalla ricorrente. Quest'ultima,
invero solleva perplessità sulla valenza probatoria delle deposizioni poiché __________
B__________, __________ Bu__________, __________ G__________ e __________ P__________
avrebbero un interesse nella lite. Tuttavia, per tacere del fatto che essa si è
associata alla loro escussione, nessuna contestazione è stata sollevata al
momento della loro audizione né in sede di conclusioni. In definitiva, la ricorrente
si limita a fornirne una diversa lettura senza che ciò basti a dimostrare che
quella fatta propria dal Pretore sarebbe arbitraria, ovvero che egli ha travisato
in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, non ha tenuto
conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di modificare
l'esito della causa oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Ciò
posto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna violazione di norme di diritto
procedurale o materiale e tantomeno un'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, cui il
ricorso non è nemmeno stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 4 novembre 2010 è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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