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Decisione

16.2010.119

Contratto di pensionamento di animali - garanzia del giudice naturale - accordo della parte a decisione da parte del SA - buona fede - diffida a munirsi di patrocinatore - valutazione da parte del giu

23 dicembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 21 gennaio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7427.15 oltre

interessi (pensionamento del bestiame fr. 5667.85, interessi fr. 661.–, spese

esecutive fr. 98.30 e costi di patrocinio preprocessuale fr. 1000.–), così come

il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE. All'udienza del 28 aprile 2010, indetta per la discussione, la

convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver concordato con

l'istante il pagamento in natura delle sue prestazioni ovvero prestando lavori

di vario genere nell'azienda agricola, che essa ha opposto in compensazione per

fr. 8000.–. L'istante ha contestato di aver incaricato la convenuta di svolgere

delle prestazioni retribuite per la propria azienda.

C. Statuendo

il 14 ottobre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la

convenuta a versare all'istante fr. 5776.15 (fr.

5667.85 per spese di pensionamento del bestiame e fr. 98.30 per le spese

esecutive) oltre interessi del 5% dal 16 novembre 2007.

D. Con ricorso per cassazione (“appello”) del 4 novembre 2010 RI 1 è

insorta contro il predetto giudizio, lamentando la violazione del suo giudice

naturale, la causa essendo stata istruita dal Segretario assessore ma decisa

dal Pretore. Essa rimprovera poi a quest'ultimo di non averla diffidata a

munirsi di un patrocinatore, di non aver statuito sulla sua domanda

riconvenzionale formulata all'udienza di discussione e di non aver ammesso le

prove da lei proposte. Nel merito essa rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le risultanze istruttorie, in specie le deposizioni testimoniali e le

risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante. Il memoriale non è stato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Per

quanto attiene alla natura del rimedio, esso deve essere trattato quale ricorso

per cassazione, proponibile contro le sentenze dei giudici di pace e dei

pretori come istanza unica (art. 327 CPC ticinese), ovvero per le cause il cui

valore non raggiunge l'importo di fr. 8000.– (art. 13 vLOG). Contrariamente a

quanto preteso dalla ricorrente, il richiamo all'art. 12 CPC ticinese non è

pertinente, non essendovi traccia di un'eventuale sua domanda riconvenzionale

giacché al 28 aprile 2010 essa si è limitata ad opporre in compensazione un suo

credito di fr. 8000.–. Considerato il valore litigioso di fr. 7427.15, il primo giudice ha correttamente istruito la causa secondo

gli art. 291 segg. CPC ticinese applicabili alle cause di valore inappellabile.

3.

La

ricorrente lamenta una violazione della garanzia costituzionale del giudice

naturale poiché la causa è stata istruita dal Segretario assessore ma è poi stata

decisa dal Pretore. Sennonché dal verbale di udienza dell'8 settembre 2010,

sottoscritto senza riserve da RI 1, risulta espressamente l'accordo delle parti

“di esperire il dibattimento finale davanti al Segretario assessore, anziché al

Pretore, il quale emanerà la sentenza”. Sollevare in questa sede tale contestazione

è quindi contrario alla buona fede processuale (DTF 126 III 253/254 consid. 3c).

La questione non merita ulteriore disamina.

4.

La

ricorrente rimprovera poi al primo giudice di non averla diffidata a munirsi di

un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese. A torto.

a) Secondo

l'ordinamento processuale ticinese, ogni persona avente l'esercizio dei diritti

civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, potevano

procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ticinese). La capa­cità

processuale comprendeva, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti

gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC ticinese). Nel Cantone Ticino, come nel

resto della Svizzera, le parti non erano quindi obbligate a farsi patrocinare

in giudizio. Quando il giudice riteneva però che una

persona non fosse capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza

la propria causa, la diffidava a munirsi entro breve termine di un

patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art.

39.

cpv. 2 CPC ticinese).

Proprio

perché configurava una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo

provvedimento doveva giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive

o soggettive, che il Pretore valutava facendo capo al suo ampio potere di

apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva

era così la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al

grado di difficoltà che la causa presentava, considerato anche lo stadio in cui

essa si trova. Una parte poteva apparire incapace di difendersi personalmente,

ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per

incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che

turba l'ordine del processo (Poudret

in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna

1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione andava apprezzata di caso in caso.

b) Ora,

che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa

debba essere diffidata a dotarsi di un legale. In concreto nulla induce a ritenere

che la convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la

causa in questione. Essa ha presentato i suoi atti corretti dal profilo formale,

ha chiaramente indicato i motivi a sostegno della sua opposizione all'istanza, ha

proposto prove documentali e testimoniali a conforto della stessa. In simili condizioni

il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di un patrocinatore,

né tanto meno a nominarle un avvocato d'ufficio. Scegliendo di stare in giudizio

senza alcun ausilio, l'interessata ha consapevolmente affrontato il rischio di

compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. La ricorrente

non può quindi adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare i

suoi diritti di parte.

5.

La ricorrente

lamenta un'erronea comunicazione dei termini di ricorso da parte della

cancelleria della Pretura. Sennonché, per tacere del fatto che l'assunto è

apodittico, la censura non merita particolare disamina giacché essa non ha subìto

alcun pregiudizio, il ricorso risultando tempestivo e completo.

6.

Quanto alla pretesa mancata assunzione di documenti proposti dalla

ricorrente inerenti la banca dati __________ e l'assicurazione del bestiame, a

prescindere dalla loro irrilevanza ai fini del giudizio e soprattutto ai fini

della prova dell'accordo circa la remunerazione in natura delle prestazioni

dell'istante, dagli atti non risulta che essi siano stati rifiutati, la convenuta

avendo sottoscritto il verbale del 28 aprile 2010 senza alcuna riserva.

7.

Nel merito, il Pretore dopo avere accertato che l'importo di fr.

5667.85

fatturato dall'istante era stato calcolato dal

responsabile dell'Ufficio cantonale della consulenza agricola sulla base di tabelle

ufficiali utilizzate per il calcolo dell'indennità per il foraggiamento di

animali in pensione, lo ha ritenuto corretto rispetto al numero di animali

dalla convenuta e al tipo di foraggio utilizzato. Egli ha invece respinto la richiesta di compensazione non avendo la convenuta

provato la pattuizione di una remunerazione in natura delle prestazioni

dell'istante né di avere effettivamente svolto del lavoro per quest'ultimo,

salvo aiuti saltuari che il primo giudice ha ritenuto compensati con i pasti

giornalieri dalla stessa consumati nell'azienda

agricola dell'istante. La ricorrente non condivide siffatta

conclusione sostenendo che le parti hanno pattuito la remunerazione delle

prestazioni dell'istante in natura, nel senso che la convenuta avrebbe prestato

ore lavorative presso l'azienda dell'istante in compenso della tenuta in

pensione provvisoria del suo bestiame.

Sennonché

la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova della remunerazione in

natura (art. 8 CC), non ha addotto nessun elemento a sostegno della sua tesi.

Né i documenti presentati né le testimonianze assunte, permettono di concludere

al perfezionamento di un accordo nel senso indicato dalla ricorrente. Quest'ultima,

invero solleva perplessità sulla valenza probatoria delle deposizioni poiché __________

B__________, __________ Bu__________, __________ G__________ e __________ P__________

avrebbero un interesse nella lite. Tuttavia, per tacere del fatto che essa si è

associata alla loro escussione, nessuna contestazione è stata sollevata al

momento della loro audizione né in sede di conclusioni. In definitiva, la ricorrente

si limita a fornirne una diversa lettura senza che ciò basti a dimostrare che

quella fatta propria dal Pretore sarebbe arbitraria, ovvero che egli ha travisato

in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, non ha tenuto

conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di modificare

l'esito della causa oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto

contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Ciò

posto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna violazione di norme di diritto

procedurale o materiale e tantomeno un'arbitraria valutazione delle risultanze

istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, cui il

ricorso non è nemmeno stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 4 novembre 2010 è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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