16.2010.120
Contratto di leasing - contenuto ricorso per cassazione - nozione di arbitrio - richiesta di annullamento dell'esecuzione
19 dicembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.120
Data decisione, Autorità:
19.12.2011, CCC
Titolo:
Contratto di leasing - contenuto ricorso per cassazione - nozione di arbitrio - richiesta di annullamento dell'esecuzione
ARBITRIO
CONTENUTO DEL RICORSO
LEASING
art. 8 CC
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.120
Lugano
19 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
novembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2010 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa IU.2008.17 (contratto
di leasing) promossa con istanza 18 settembre 2008 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
2 febbraio 2003 CO 1 ha concluso con la società “__________” un contratto di
leasing della durata di quattro anni, avente per oggetto una Renault Espace
d'occasione. Il 20 dicembre 2006 CO 1 ha riconsegnato la vettura al Garage __________, dopo averla sottoposta a un controllo da parte del Touring Club
svizzero a __________. Il titolare dell'autorimessa, oltre alla ricevuta di
riconsegna, ha compilato e sottoscritto un secondo documento – sotto il nome di
“Garage __________” – in cui figurava una serie di difetti/danni riscontrati
sull'automobile, senza però che lo stesso venisse firmato e approvato da CO 1.
Fatti
B. Il
21 dicembre 2006 la __________ ha chiesto a __________ il pagamento di fr.
5492.– a valere quale conteggio finale (fr. 7000.– per danni cagionati al
veicolo, fr. 150.– per il costo di un test al quale è stato sottoposto il
veicolo, fr. 732.– per spese esecutive e di richiamo, dedotta la cauzione di
fr. 2392.–). Non avendo ottenuto quanto richiesto, il 4 aprile 2008 la RI 1,
alla quale era stata ceduta la pretesa, ha fatto notificare a CO 1 il precetto
esecutivo n. __________ dall'UEF di Locarno al quale l'escusso ha interposto opposizione.
C. Con istanza
del 18 settembre 2008 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 5494.– oltre
interessi al 12% dal 31 dicembre 2006, così come il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 12 febbraio 2009,
indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando
l'esistenza di danni. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato
le loro domande.
D. Statuendo
il 15 ottobre 2010 il Pretore, basandosi sulla perizia giudiziaria che non ha
permesso di accertare la presenza dei contestati danni al veicolo, ha respinto
l'istanza e ha ordinato l'annullamento dell'esecuzione n. __________ dell'UEF
di Locarno.
E. Con
ricorso per cassazione dell'8 novembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. e) e g) CPC
ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove Essa ritiene inoltre lesivo del diritto federale l'annullamento
della procedura esecutiva ordinato dal primo giudice. Con decreto 12 novembre
2010 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del
ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata prima
del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
La
ricorrente sembra dolersi della lesione del suo diritto di essere sentita per
il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato la testimonianza di __________,
decidendo unicamente sulla base della perizia giudiziaria. Sennonché, contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, il Pretore non ha ignorato il rapporto
allestito da __________ (doc. H) e neppure la sua deposizione testimoniale, ma non
le ha ritenute sufficienti e atte a comprovare la presenza di danni al veicolo
al momento della sua riconsegna da parte del convenuto. Un'altra questione è la
valutazione delle prove operata dal Pretore, sulla quale si tornerà in
appresso.
3.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
4.
Il
Pretore, basandosi sul contratto di leasing concluso dalle parti e sull'obbligo
previsto nel medesimo di allestire un verbale di riconsegna che attestasse lo
stato del veicolo (cfr. punto 16.2 doc. C), ha ritenuto che l'istante non
avesse fatto fronte a tale onere. La ricorrente sostiene per contro che il
protocollo allestito da __________ __________ (doc. H) e da questi confermato
in sede testimoniale, conferma tutti i danni cagionati al veicolo dal
convenuto. Sennonché così argomentando la ricorrente si limita a contrapporre
una diversa valutazione della testimonianza di __________ __________, senza
tuttavia spiegare perché quella fornita dal Pretore sarebbe manifestamente
insostenibile e quindi arbitraria. Chi invoca l'arbitrio non può limitarsi a
criticare la sentenza opponendovi semplicemente la propria versione come se si
trattasse di una procedura di appello, ma deve dimostrare che è stato travisato
in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, che non si è
tenuto conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di
modificare l'esito della causa oppure che è stato ammesso o negato un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Per motivare l'arbitrio, non basta infatti criticare la decisione impugnata
(DTF 137 I 62 consid. 4.1.2). Ne discende che il ricorso andrebbe finanche
dichiarato irricevibile.
5.
Sia
come sia, secondo il principio generale l'onere della prova spettava all'istante, che pretende il pagamento dei danni che il
convenuto avrebbe cagionato al veicolo oggetto del leasing, provare la
sussistenza dei medesimi e la loro entità (art. 8 CC). Sennonché, a prescindere dal fatto che il protocollo allestito il
20.
dicembre 2006 da __________ __________ (doc. H) non sia stato allestito in
contraddittorio, esso è generico, non menzionando una descrizione
dettagliata dello stato del veicolo al momento della riconsegna. Dallo stesso
si evincono bensì delle manchevolezze, ma queste sono indicate in modo talmente
sommario da non poter essere sufficienti per dimostrare l'esistenza di un danno
né dei costi relativi al ripristino dello stato della veicolo. Il fatto poi che
il convenuto non abbia fatto pervenire all'istante il controllo standard dallo
stesso richiesto al TCS il 19 ottobre 2006 (doc. 5) così come previsto al punto
16.3
del contratto di leasing (doc. C), non sussidia alla tesi della ricorrente
né rende arbitraria la conclusione del primo giudice. Certo, il contratto
prevede che in simile evenienza l'assuntore del leasing accetta di assumersi i
costi di ripristino del veicolo che risultano da un test fatto allestire dalla
società di leasing, nondimeno, in concreto, l'istante non ha prodotto simile documento
non potendo, per i motivi sopra esposti, essere considerato tale il protocollo
allestito da __________ __________.
Tale rapporto,
per altro, non ha carattere peritale, tant'è che l'istante medesima ha proposto
la perizia giudiziaria. E da questa è emerso che la documentazione agli atti
“non permette di accertare la presenza dei contestati danni” in particolare,
per quanto attiene ai danni alla carrozzeria, non vi sarebbe “nessuna possibilità
tecnica di verificare e quantificare il costo dei danni alla carrozzeria” (cfr.
perizia pag. 6 ad 3.1) mentre il perito ha quantificato in “al massimo CHF 2'000.–“
il costo per gli altri interventi, nonostante abbia escluso la possibilità di
verificarne la pertinenza (cfr. perizia pag. 8 ad 4). Simili risultanze non
fanno che corroborare la conclusione del primo giudice, escludendo quindi
qualsiasi censura di arbitrio.
6.
La ricorrente si duole poi del mancato accoglimento della richiesta
di rimborso dei costi del test eseguito da __________ __________. Sennonché,
anche su questo punto, essa si limita a non condividere la conclusione del Pretore
che non ha attribuito a questo esame il carattere di “Expertise” ai sensi dei
punti 16.3 e 23 delle condizioni generali del contratto di leasing (doc. C),
senza però dimostrare gli estremi dell'arbitrio, ovvero perché tale conclusione
sarebbe manifestamente insostenibile, tanto meno se si pensa che il protocollo allestito
da __________ __________ è generico.
7.
La
ricorrente rimprovera infine al primo giudice di aver violato il diritto
federale accogliendo la domanda di annullamento dell'esecuzione formulata dal
convenuto. A torto. Intanto alla ricorrente difetta un interesse giuridico legittimo
a sanzionare su questo punto la sentenza pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307). Inoltre l'annullamento
dell'esecuzione è avvenuto in esito all'accertamento dell'inesistenza del
credito dell'istante. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La
ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico della ricorrente, la quale rifonderà a controparte fr. 600.– di
ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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