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Decisione

16.2010.121

Contratto di assicurazione di protezione giuridica - interpretazione clausola contratto

8 novembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 16 giugno 2008 RI 1 ha convenuto CO 1, davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6334.40. All'udienza del

13 ottobre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza. Statuendo il 19 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a carico dell'istante

tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.

C. Con

ricorso per cassazione 10 novembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza, ritenendo arbitraria

l'interpretazione del Pretore sull'estensione del mandato dell'avvocato __________.

Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova

denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48

lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

2.

Per

quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va

rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente

dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art.

329.

cpv. 2 lett. a CPC ticinese, il ricorso è comunque valido se dalla sua

motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,

in modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione

addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto è

fuori di dubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone

l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto

sostanziale da parte del primo giudice (cfr. punto 6 pag. 4 del ricorso),

ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese.

Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile.

3.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

4.

Il Pretore,

dopo avere esaminato le condizioni generali e accertato che la controversia

riguardava il rapporto d'impiego dell'istante quale amministratore unico e

quindi responsabile aziendale di __________ SA, ha ritenuto

che l'assicurato, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per l'intervento

del suo patrocinatore, pretendeva dalla convenuta l'adempimento del contratto d'assicurazione

di protezione giuridica per un evento espressamente escluso dalla copertura

assicurativa. Egli ha poi ritenuto che dallo scritto del 23 gennaio 2006 indirizzato dalla compagnia di assicurazioni all'avvocato __________ non risultava

che la prima avrebbe assunto “esplicitamente e incondizionatamente il

pagamento dell'onorario dell'avv. __________ (procedura contenziosa esclusa),

bensì soltanto che in base alle informazioni fornite dall'istante e dal suo

legale, la convenuta riteneva che la copertura assicurativa fosse data, anche

se limitatamente al lavoro inerente alla valutazione della situazione e alle

trattative extra giudiziarie”. In realtà, ha soggiunto, la

copertura assicurativa era esclusa sicché la lettera del 23 gennaio 2006

conteneva un'informazione sbagliata. Ne ha concluso il primo giudice che da

questo errore l'istante “non ne trae alcuna conseguenza dal profilo

giuridico, in particolare non ne deduce una sua eventuale pretesa di

risarcimento danni verso la compagnia d'assicurazioni convenuta per averle

fornito un'informazione rivelatasi errata. In definitiva, l'istante non

sostiene e meno che meno dimostra che siano adempiuti i presupposti di una

siffatta responsabilità”. Donde la reiezione dell'istanza.

Secondo

il ricorrente l'interpretazione del Pretore travisa palesemente il contenuto

dello scritto del 23 gennaio 2006 della convenuta, ritenuto che la dichiarazione

di adesione di quest'ultima al pagamento della nota d'onorario del suo

rappresentante legale per le prestazioni effettuate in ambito extragiudiziale

rende superfluo stabilire se il caso annunciato fosse o meno coperto dall'assicurazione

di protezione giuridica. Egli sostiene che lo scritto in questione stabiliva

inequivocabilmente il limite in cui si sarebbe dovuto muovere il rappresentante

legale per vedersi riconosciuto il proprio onorario. E l'avvocato __________ ha

poi confermato che tutto il suo operato si era svolto in ossequio dei limiti

posti dall'assicurazione.

5.

Di

principio le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di

volontà delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie,

applicando le regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento,

ovvero secondo il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle

reciproche manifestazioni di volontà (DTF 131 III 276

consid. 5.1.3). E la compagnia d'assicurazione è vincolata

dalle informazioni date in merito alla copertura assicurativa solo con

riferimento ai fatti che le sono stati portati a conoscenza in modo chiaro e

completo, sia che essi risultino da atti che le sono stati presentati sia che

essi risultino da comunicazioni ricevute.

In

concreto, la convenuta ha indicato che in occasione del colloquio telefonico precedente

lo scritto del 23 gennaio 2006 si era parlato di un “problema di lavoro quale

dipendente” (risposta del 13 ottobre 2008, pag. 2; conclusioni) e che l'assicurato

necessitava di assistenza legale “quale dipendente a causa di un licenziamento”

(conclusioni pag. 4). Tale allegazioni non sono state smentite tant'è che l'avvocato

__________ nemmeno è stato in grado di ricordare il contenuto di tale colloquio

(deposizione del 18 maggio 2009, verbali pag. 2). Ciò premesso, ritenuto che il

ricorrente non contesta di essere stato amministratore unico di __________ SA

né che le condizioni generali escludevano la copertura assicurativa degli

interessi giuridici dell'assicurato “in relazione alle condizioni d'impiego in

qualità di responsabile aziendale o di membro del consiglio direttivo, nonché

in relazione a mandati in qualità di consigliere d'amministrazione o di fondazione”, la conclusione del Pretore di ritenere che lo scritto del 23 gennaio 2006 non poteva essere considerato come accettazione esplicita e incondizionata

all'assunzione dell'onorario del legale per questioni escluse dalla copertura

assicurativa non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente

insostenibile. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie

e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve

essere respinto.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il ricorrente

rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni, un'equa indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr 50.–

fr.

450.–

sono posti a

carico del ricorrente che rifonderà alla controparte

un'indennità di

fr. 200.–.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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