16.2010.121
Contratto di assicurazione di protezione giuridica - interpretazione clausola contratto
8 novembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.121
Data decisione, Autorità:
08.11.2011, CCC
Titolo:
Contratto di assicurazione di protezione giuridica - interpretazione clausola contratto
CONTRATTO ALBERGHIERO
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2010.121
Lugano
8 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10
novembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 19 ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2008.161 promossa
con istanza 16 giugno 2008 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel
marzo 2005 RI 1 ha stipulato con CO 1 un contratto d'assicurazione di protezione
giuridica per privati con validità dal 3 marzo 2005 al 31 dicembre 2010, a cui erano applicabili le Condizioni generali (CGA) nella loro edizione 07.01. Nel
gennaio 2006 l'assicurato ha incaricato l'avv. __________ di assisterlo in una
vertenza che lo opponeva a __________ SA, per la quale aveva svolto la sua
attività professionale. Il 23 gennaio 2006 la compagnia d'assicurazione ha
confermato al legale che la copertura assicurativa era data “unicamente per una
valutazione della situazione e per le trattative extra giudiziarie”. In seguito,
l'assicuratrice si è tuttavia rifiutata di onorare la nota professionale di complessivi
fr. 6334.40 trasmessale dall'avvocato __________ il 23 maggio 2006 per le sue prestazioni. RI 1 ha poi pagato personalmente la nota d'onorario del legale e
ha chiesto la rifusione del corrispondente importo alla compagnia d'assicurazioni,
che però si è rifiutata di pagare.
Fatti
B. Con
istanza 16 giugno 2008 RI 1 ha convenuto CO 1, davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6334.40. All'udienza del
13 ottobre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza. Statuendo il 19 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, a carico dell'istante
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
C. Con
ricorso per cassazione 10 novembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza, ritenendo arbitraria
l'interpretazione del Pretore sull'estensione del mandato dell'avvocato __________.
Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC
ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova
denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48
lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
2.
Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dalla convenuta, va
rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente
dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art.
329.
cpv. 2 lett. a CPC ticinese, il ricorso è comunque valido se dalla sua
motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,
in modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione
addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto è
fuori di dubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone
l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice (cfr. punto 6 pag. 4 del ricorso),
ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese.
Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile.
3.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
4.
Il Pretore,
dopo avere esaminato le condizioni generali e accertato che la controversia
riguardava il rapporto d'impiego dell'istante quale amministratore unico e
quindi responsabile aziendale di __________ SA, ha ritenuto
che l'assicurato, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per l'intervento
del suo patrocinatore, pretendeva dalla convenuta l'adempimento del contratto d'assicurazione
di protezione giuridica per un evento espressamente escluso dalla copertura
assicurativa. Egli ha poi ritenuto che dallo scritto del 23 gennaio 2006 indirizzato dalla compagnia di assicurazioni all'avvocato __________ non risultava
che la prima avrebbe assunto “esplicitamente e incondizionatamente il
pagamento dell'onorario dell'avv. __________ (procedura contenziosa esclusa),
bensì soltanto che in base alle informazioni fornite dall'istante e dal suo
legale, la convenuta riteneva che la copertura assicurativa fosse data, anche
se limitatamente al lavoro inerente alla valutazione della situazione e alle
trattative extra giudiziarie”. In realtà, ha soggiunto, la
copertura assicurativa era esclusa sicché la lettera del 23 gennaio 2006
conteneva un'informazione sbagliata. Ne ha concluso il primo giudice che da
questo errore l'istante “non ne trae alcuna conseguenza dal profilo
giuridico, in particolare non ne deduce una sua eventuale pretesa di
risarcimento danni verso la compagnia d'assicurazioni convenuta per averle
fornito un'informazione rivelatasi errata. In definitiva, l'istante non
sostiene e meno che meno dimostra che siano adempiuti i presupposti di una
siffatta responsabilità”. Donde la reiezione dell'istanza.
Secondo
il ricorrente l'interpretazione del Pretore travisa palesemente il contenuto
dello scritto del 23 gennaio 2006 della convenuta, ritenuto che la dichiarazione
di adesione di quest'ultima al pagamento della nota d'onorario del suo
rappresentante legale per le prestazioni effettuate in ambito extragiudiziale
rende superfluo stabilire se il caso annunciato fosse o meno coperto dall'assicurazione
di protezione giuridica. Egli sostiene che lo scritto in questione stabiliva
inequivocabilmente il limite in cui si sarebbe dovuto muovere il rappresentante
legale per vedersi riconosciuto il proprio onorario. E l'avvocato __________ ha
poi confermato che tutto il suo operato si era svolto in ossequio dei limiti
posti dall'assicurazione.
5.
Di
principio le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di
volontà delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie,
applicando le regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento,
ovvero secondo il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle
reciproche manifestazioni di volontà (DTF 131 III 276
consid. 5.1.3). E la compagnia d'assicurazione è vincolata
dalle informazioni date in merito alla copertura assicurativa solo con
riferimento ai fatti che le sono stati portati a conoscenza in modo chiaro e
completo, sia che essi risultino da atti che le sono stati presentati sia che
essi risultino da comunicazioni ricevute.
In
concreto, la convenuta ha indicato che in occasione del colloquio telefonico precedente
lo scritto del 23 gennaio 2006 si era parlato di un “problema di lavoro quale
dipendente” (risposta del 13 ottobre 2008, pag. 2; conclusioni) e che l'assicurato
necessitava di assistenza legale “quale dipendente a causa di un licenziamento”
(conclusioni pag. 4). Tale allegazioni non sono state smentite tant'è che l'avvocato
__________ nemmeno è stato in grado di ricordare il contenuto di tale colloquio
(deposizione del 18 maggio 2009, verbali pag. 2). Ciò premesso, ritenuto che il
ricorrente non contesta di essere stato amministratore unico di __________ SA
né che le condizioni generali escludevano la copertura assicurativa degli
interessi giuridici dell'assicurato “in relazione alle condizioni d'impiego in
qualità di responsabile aziendale o di membro del consiglio direttivo, nonché
in relazione a mandati in qualità di consigliere d'amministrazione o di fondazione”, la conclusione del Pretore di ritenere che lo scritto del 23 gennaio 2006 non poteva essere considerato come accettazione esplicita e incondizionata
all'assunzione dell'onorario del legale per questioni escluse dalla copertura
assicurativa non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente
insostenibile. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie
e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve
essere respinto.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il ricorrente
rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni, un'equa indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr 50.–
fr.
450.–
sono posti a
carico del ricorrente che rifonderà alla controparte
un'indennità di
fr. 200.–.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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