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Decisione

16.2010.122

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio - forma della richiesta - obbligo di diligenza a carico del convenuto circa l'esito della sua domanda di rinvio dell'udienza

3 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito, la

sentenza essendo stata emanata senza che egli abbia potuto partecipare alla

discussione in quanto ospedalizzato e il giudice non avendo rinviato l'udienza

di discussione come da lui chiesto;

che

la citazione alla discussione del 28 ottobre 2010 è pervenuta al convenuto il

14 ottobre 2010 (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);

che il

ricorrente, ospedalizzato dal 13 settembre al 29 ottobre 2010, sostiene di aver

interpellato telefonicamente il Giudice di pace informandolo della sua assenza

e di avergli chiesto “di posticipare la data dell'udienza a gennaio 2011”;

che per

l'art. 114 CPC gli atti del processo per i quali la

legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più

idonea al conseguimento del loro scopo;

che, si ammettesse anche l'ammissibilità di

una richiesta di rinvio telefonica, nulla agli atti permette di stabilire se

effettivamente il convenuto abbia interpellato il Giudice di pace;

che,

comunque sia, spettava al convenuto farsi diligente e preoccuparsi dell'esito

della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 9 ad art.

136; da ultimo: CCC inc. 16.2008.31 del 14 ottobre 2008);

che, non avendolo fatto, egli non può

lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, tanto

meno se si pensa che davanti al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza

processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria

chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC);

che in

circostanze del genere il ricorso deve essere respinto;

che

gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di

Considerandi

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di

intimazione.

Per

questi motivi,

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Non

si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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