16.2010.122
Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio - forma della richiesta - obbligo di diligenza a carico del convenuto circa l'esito della sua domanda di rinvio dell'udienza
3 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.122
Data decisione, Autorità:
03.12.2010, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - richiesta di rinvio - forma della richiesta - obbligo di diligenza a carico del convenuto circa l'esito della sua domanda di rinvio dell'udienza
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 64a CPC-TI
art. 114 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2010.122
Lugano
3 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
novembre 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa l'8 novembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa n. O.17/2010 (contratto
d'appalto) promossa con istanza 4 ottobre 2010 da
CO 1
(rappresentata da );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza
4 ottobre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di
Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 100.– oltre accessori, rivendicati a
saldo di una fattura emessa il 4 marzo 2008 per delle prestazioni da elettricista
svolte nell'abitazione del convenuto, così come il rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che all'udienza del 28 ottobre 2010,
indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e si è lasciato
precludere;
che
statuendo l'8 novembre 2010 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa
prodotta e non contestata dal convenuto, ha accolto l'istanza e ha obbligato il
convenuto a versare all'istante fr. 100.– oltre interessi del 5% dal 7 dicembre
2009, fr. 125.– di spese amministrative e di richiamo e fr. 30.– di spese
esecutive, rigettando per tali importi l'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo;
che con
ricorso per cassazione del 19 novembre 2010 RI 1è insorto contro tale sentenza
postulandone l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del Giudice di pace può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che
Fatti
il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito, la
sentenza essendo stata emanata senza che egli abbia potuto partecipare alla
discussione in quanto ospedalizzato e il giudice non avendo rinviato l'udienza
di discussione come da lui chiesto;
che
la citazione alla discussione del 28 ottobre 2010 è pervenuta al convenuto il
14 ottobre 2010 (cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che il
ricorrente, ospedalizzato dal 13 settembre al 29 ottobre 2010, sostiene di aver
interpellato telefonicamente il Giudice di pace informandolo della sua assenza
e di avergli chiesto “di posticipare la data dell'udienza a gennaio 2011”;
che per
l'art. 114 CPC gli atti del processo per i quali la
legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più
idonea al conseguimento del loro scopo;
che, si ammettesse anche l'ammissibilità di
una richiesta di rinvio telefonica, nulla agli atti permette di stabilire se
effettivamente il convenuto abbia interpellato il Giudice di pace;
che,
comunque sia, spettava al convenuto farsi diligente e preoccuparsi dell'esito
della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 9 ad art.
136; da ultimo: CCC inc. 16.2008.31 del 14 ottobre 2008);
che, non avendolo fatto, egli non può
lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, tanto
meno se si pensa che davanti al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza
processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria
chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC);
che in
circostanze del genere il ricorso deve essere respinto;
che
gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di
Considerandi
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di
intimazione.
Per
questi motivi,
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Non
si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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