16.2010.125
Risarcimento danni - incidente della circolazione - non è soccombente chi rinuncia ad espimersi sul ricorso - obbligo di quantificare le ripetibili rivendicate
26 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.125
Data decisione, Autorità:
26.04.2011, CCC
Titolo:
Risarcimento danni - incidente della circolazione - non è soccombente chi rinuncia ad espimersi sul ricorso - obbligo di quantificare le ripetibili rivendicate
ONERE DELLA PROVA
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI VEICOLI A MOTORE
RIPETIBILI
RISARCIMENTO DANNI
SOCCOMBENTE
art. 8 CC
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.125
Lugano
26 aprile
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19
novembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 3 novembre 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 46-10-O
(risarcimento danni) promossa con istanza 10 settembre 2010 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 16 marzo 2010, si è verificato a Bellinzona un incidente della circolazione
tra i veicoli condotti da RI 1 e da __________, che si è assunto l'intera
responsabilità del sinistro;
che con
istanza 10 settembre 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1, presso la quale __________
era assicurato, davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere
il pagamento di fr. 1990.– oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2010, corrispondenti
al valore del veicolo
(fr.
1440.–), alle spese di immatricolazione di un nuovo veicolo (fr. 100.–), alle
spese di trasferta sostenute per l'utilizzo dei mezzi pubblici (fr. 300.–), ai
costi per la ricerca di un veicolo sostitutivo (fr. 100.–) e a spese diverse
(fr. 50.–);
che all'udienza
del 20 ottobre 2010, indetta per la discussione, l'istante ha ridotto la sua
pretesa a fr. 150.– avendo nel frattempo ricevuto da controparte il pagamento
di fr. 1540.– e la garanzia dell'ulteriore versamento di fr. 300.–, mentre la
convenuta, assente, si è lasciata precludere;
che
statuendo il 3 novembre 2010 il Giudice di pace supplente, preso atto dell'avvenuto
pagamento di fr. 1540.– da parte della convenuta, comprensivo dell'importo di
fr. 100.– per le spese di ricerca e immatricolazione di un nuovo veicolo e
visto il suo impegno a versare ulteriori fr. 300.–, ha accolto l'istanza
limitatamente a fr. 50.–;
che con
ricorso per cassazione 19 novembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC ticinese;
che invitata
a presentare osservazioni CO 1 è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata intimata prima del 1°
gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che in
concreto il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 50.– poiché la
convenuta aveva già versato all'istante fr. 1540.–, si era dichiarata disposta
a versarne ulteriori fr. 300.– e ne ha versati altri fr. 100.– (per spese
ricerca e nuova immatricolazione);
che per la
ricorrente il primo giudice ha arbitrariamente omesso di considerare che nell'importo
di fr. 1540.– erano già comprese le spese di immatricolazione del veicolo
mentre in realtà essa aveva fatto valere un'ulteriore pretesa di fr. 100.– corrispondente
alla fattura emessa a suo carico dalla carrozzeria __________ di __________ per
la ricerca di un'auto sostitutiva;
che l'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l'obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC);
che
avendo la convenuta provveduto al pagamento del valore residuo del veicolo
danneggiato (fr. 1440.– accettati dall'istante, cfr. istanza pag. 2), oltre a
fr. 100.– quali costi per nuova immatricolazione e ulteriori fr. 300.– per
costi supplementari (cfr. lettera 14 ottobre 2010 della convenuta) a
liquidazione delle pretese dell'istante, spettava a quest'ultima provare l'ulteriore
Considerandi
pretesa di fr. 150.– rivendicata a titolo di risarcimento danni;
che, al
riguardo, l'istante ha provato unicamente l'esborso di fr. 100.– versati alla
Carrozzeria __________ di __________ (doc. F 2° foglio) non contestata dalla
convenuta poiché assente alla discussione, mentre per gli ulteriori fr. 50.–
per spese varie non vi è nessun riscontro probatorio;
che,
inoltre, il primo giudice ha omesso di statuire sugli interessi di mora, espressamente
rivendicati dall'istante dalla data del sinistro;
che,
quindi, il ricorso deve essere parzialmente accolto;
che
accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione
dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di
questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr.
100.
– oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2010;
che gli
oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza delle parti (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese);
che,
visto l'esito del ricorso, si sarebbe giustificato di porre un terzo degli
oneri di questa sede a carico della ricorrente e il resto a carico della
convenuta;
che,
nondimeno, la convenuta si è astenuta dal pronunciarsi sul ricorso e non può
essere tenuta a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4 con richiamo);
che in
circostanze del genere appare equo rinunciare al prelievo dell'esigua quota di
oneri a carico della ricorrente;
che, in
merito alle ripetibili di prima sede, ove il primo giudice rifiuti di assegnare
ripetibili o le compensi, incombe al ricorrente cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309);
che in
concreto all'ammontare dell'indennità la ricorrente nemmeno allude sicché nulla
le può essere riconosciuto per tale posta;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza __________
è condannata a versare a RI 1 fr. 100.– oltre interessi del 5% dal 16 marzo
2010.
2.
Invariato.
II. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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