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Decisione

16.2010.125

Risarcimento danni - incidente della circolazione - non è soccombente chi rinuncia ad espimersi sul ricorso - obbligo di quantificare le ripetibili rivendicate

26 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che in

concreto il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 50.– poiché la

convenuta aveva già versato all'istante fr. 1540.–, si era dichiarata disposta

a versarne ulteriori fr. 300.– e ne ha versati altri fr. 100.– (per spese

ricerca e nuova immatricolazione);

che per la

ricorrente il primo giudice ha arbitrariamente omesso di considerare che nell'importo

di fr. 1540.– erano già comprese le spese di immatricolazione del veicolo

mentre in realtà essa aveva fatto valere un'ulteriore pretesa di fr. 100.– corrispondente

alla fattura emessa a suo carico dalla carrozzeria __________ di __________ per

la ricerca di un'auto sostitutiva;

che l'art.

8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di

fatto l'obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della

prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a

decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.

8 CC);

che

avendo la convenuta provveduto al pagamento del valore residuo del veicolo

danneggiato (fr. 1440.– accettati dall'istante, cfr. istanza pag. 2), oltre a

fr. 100.– quali costi per nuova immatricolazione e ulteriori fr. 300.– per

costi supplementari (cfr. lettera 14 ottobre 2010 della convenuta) a

liquidazione delle pretese dell'istante, spettava a quest'ultima provare l'ulteriore

Considerandi

pretesa di fr. 150.– rivendicata a titolo di risarcimento danni;

che, al

riguardo, l'istante ha provato unicamente l'esborso di fr. 100.– versati alla

Carrozzeria __________ di __________ (doc. F 2° foglio) non contestata dalla

convenuta poiché assente alla discussione, mentre per gli ulteriori fr. 50.–

per spese varie non vi è nessun riscontro probatorio;

che,

inoltre, il primo giudice ha omesso di statuire sugli interessi di mora, espressamente

rivendicati dall'istante dalla data del sinistro;

che,

quindi, il ricorso deve essere parzialmente accolto;

che

accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione

dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di

questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr.

100.

– oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2010;

che gli

oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza delle parti (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese);

che,

visto l'esito del ricorso, si sarebbe giustificato di porre un terzo degli

oneri di questa sede a carico della ricorrente e il resto a carico della

convenuta;

che,

nondimeno, la convenuta si è astenuta dal pronunciarsi sul ricorso e non può

essere tenuta a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4 con richiamo);

che in

circostanze del genere appare equo rinunciare al prelievo dell'esigua quota di

oneri a carico della ricorrente;

che, in

merito alle ripetibili di prima sede, ove il primo giudice rifiuti di assegnare

ripetibili o le compensi, incombe al ricorrente cifrare l'indennità richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309);

che in

concreto all'ammontare dell'indennità la ricorrente nemmeno allude sicché nulla

le può essere riconosciuto per tale posta;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza __________

è condannata a versare a RI 1 fr. 100.– oltre interessi del 5% dal 16 marzo

2010.

2.

Invariato.

II. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano indennità.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici sulla pagina seguente

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o

almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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