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Decisione

16.2010.126

Rigetto opposizione - diritto di essere sentivo - notifica raccomandata - mancato ricevimento avviso di ritiro - onere della prova a carico della parte e non più dell'autorità

20 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

il 17 novembre 2010 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo

esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto,

assente alla discussione, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza.

C. Con

ricorso per cassazione del 29 novembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. e CPC. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorrente si duole della lesione

del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al

contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione e neppure

l'avviso di ritiro della raccomandata. Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto

che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29

cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere

annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.

a) Nella

fattispecie l'ordinanza 9 agosto 2010, spedita mediante invio raccomandato n.

98.46

__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 16

novembre 2010 per il contraddittorio, non è stata ritirata dal convenuto e,

scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto giudiziario

intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al

suo destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali

è conservato in giacenza all'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro

sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 127 I 31 consid.

2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; Cocchi/

Trezzini, CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 19 ad art.

124).

Al

riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il

funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di

ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di

questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa

presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del

destinatario, nel senso che se se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso

nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo

e quella data (sentenza del Tribunale federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008

consid. 3, in RSPC 2009 pag. 24). Trattandosi invero di provare un fatto

negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è

sufficiente una “verosimiglianza

preponderante”, ovvero il

destinatario deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in

occasione della notifica (sentenza del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5

giugno 2009 consid. 4.1). In questo senso la giurisprudenza citata dal

ricorrente, secondo cui se il destinatario della raccomandata

contestava di avere ricevuto l’avviso e la prova del contrario non poteva

essere portata, la notifica andava considerata come non avvenuta, appare

pertanto superata.

b) In

concreto, il ricorrente si limita a sostenere di non aver ricevuto l'avviso di

ritiro, ma ciò, come si è detto, non basta per sovvertire la presunzione testé

indicata. Non essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito __________, dalle quali si

evince che la citazione è stata spedita il 10 agosto 2010, mentre l'11 agosto

2010.

il destinatario è stato avvisato per il ritiro (cfr. ‹www. posta.ch/

trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò posto la notifica non può

essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di contraddittorio deve

essere imputata alla parte medesima. Ne discende che il

ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere

respinto.

2.

Gli

oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 150.– sono posti a carico del ricorrente.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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