16.2010.127
Rigetto opposizione - diritto di essere sentivo - notifica raccomandata - mancato ricevimento avviso di ritiro - onere della prova a carico della parte e non più dell'autorità
20 dicembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.127
Data decisione, Autorità:
20.12.2010, CCC
Titolo:
Rigetto opposizione - diritto di essere sentivo - notifica raccomandata - mancato ricevimento avviso di ritiro - onere della prova a carico della parte e non più dell'autorità
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 124 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2010.127
Lugano
20 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
novembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dalla , )
contro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.2335
(rigetto dell’opposizione) promossa con istanza 3 agosto 2010 da
CO 1
(rappresentata dall' );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 3 agosto 2010 la CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO
1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr.
7334.50 oltre accessori, rivendicati a saldo dell'imposta federale diretta 2006
sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (fr.
7164.–) oltre agli interessi di mora nel frattempo maturati (fr. 170.50). A
sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 13
luglio 2009 relativa all'imposta annua su prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza per il 2006, con l'attestazione del suo passaggio in
giudicato. All'udienza del 16 novembre 2010 indetta per il contraddittorio, nessuno
è comparso.
Fatti
B. Statuendo
il 17 novembre 2010 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo
esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto,
assente alla discussione, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto
l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione del 29 novembre 2010 RI 1è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. e CPC. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorrente si duole della lesione
del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al
contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione e neppure
l'avviso di ritiro della raccomandata. Giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto
che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29
cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.
a) Nella
fattispecie l'ordinanza 9 agosto 2010, spedita mediante invio raccomandato n. 98.46.__________
e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 16 novembre 2010 per
il contraddittorio, non è stata ritirata dal convenuto e, scaduto il periodo di
giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto giudiziario intimato per
raccomandata si ritiene notificato al momento della consegna al suo
destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è
conservato in giacenza all'ufficio postale, sempre che un avviso di ritiro sia
stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; Cocchi/
Trezzini, CPC massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 19 ad art.
124).
Al
riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il
funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di
ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di
questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa
presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del
destinatario, nel senso che se se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso
nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo
e quella data (sentenza del Tribunale federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008
consid. 3, in RSPC 2009 pag. 24). Trattandosi invero di provare un fatto
negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è
sufficiente una “verosimiglianza
preponderante”, ovvero il
destinatario deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in
occasione della notifica (sentenza del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5
giugno 2009 consid. 4.1). In questo senso la giurisprudenza citata dal ricorrente,
secondo cui se il destinatario della raccomandata contestava
di avere ricevuto l’avviso e la prova del contrario non poteva essere portata,
la notifica andava considerata come non avvenuta, appare pertanto
superata.
b) In
concreto, il ricorrente si limita a sostenere di non aver ricevuto l'avviso di
ritiro, ma ciò, come si è detto, non basta per sovvertire la presunzione testé
indicata. Non essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito __________, dalle quali si
evince che la citazione è stata spedita il 10 agosto 2010, mentre l'11 agosto
2010.
il destinatario è stato avvisato per il ritiro (cfr. ‹www. posta.ch/
trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò posto la notifica non può
essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di contraddittorio deve
essere imputata alla parte medesima. Ne discende che il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
2.
Gli
oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 150.– sono posti a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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