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Decisione

16.2010.128

Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace - verifica d'ufficio

11 gennaio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

97 n. 3 CPC ticinese il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se

esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i

quali la sua competenza per materia;

che

in concreto l'istante ha promosso un'azione di risarcimento per un danno cagionato

a un bene dato in locazione;

che

l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le

cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione

e commerciali e di affitto;

che

per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo

ampio (cfr. Cocchi, Uffici di

conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie

in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997

pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,

Lugano 2000, n. 940 ad art. 404), alle quali sono applicabili

le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC ticinese;

che

non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione

(Cocchi, op. cit., pag. 293), per

le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

Considerandi

che, in concreto, l'azione

promossa non si riferiva a una procedura di rigetto dell'opposizione ma era

un'azione ordinaria, l'istante chiedendo la condanna del convenuto al pagamento

di fr. 1668.– oltre interessi per il risarcimento di un danno causato all'ente

locato;

che in circostanze

siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,

ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________

del 26 maggio 2008);

che

il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza

(art. 327 lett. a CPC ticinese) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di

incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto

di sapere se il ricorrente abbia o no sollevato la censura davanti al primo

giudice (Cocchi/ Trezzini, op.

cit., n. 5 ad art. 327);

che la

mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace (art.

97.

n. 3 CPC ticinese), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142

cpv. 1 lett. a CPC ticinese), senza che occorra esaminare le censure sollevate

dal ricorrente;

che

in circostanze del genere il giudice di pace, dopo essersi dichiarato incompetente

per materia, trasmetterà l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia

di locazione (art. 126 CPC ticinese);

che

vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio

impugnato, non si prelevano oneri per il presente giudizio, né si assegnano

indennità, la redazione del “ricorso” non avendo causato costi apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 17 novembre 2010 del Giudice

di pace del circolo di Capriasca.

2. Non

si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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