16.2010.128
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace - verifica d'ufficio
11 gennaio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.128
Data decisione, Autorità:
11.01.2011, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace - verifica d'ufficio
COMPETENZA PER MATERIA
GIUDICE DI PACE
LOCAZIONE
art. 97 CPC-TI
art. 126 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 327 let. a CPC-TI
art. 404 CPC-TI
art. 31 cpv. 2 let. b LOG
Incarto n.
16.2010.128
Lugano
11 gennaio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1°
dicembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella causa n. 17/10/O (locazione) promossa
con istanza 26 ottobre 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 21 agosto 2009 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione
avente per oggetto una casa unifamiliare e due posteggi esterni ad __________,
rapporto di locazione conclusosi il 30 giugno 2010;
che
durante la locazione CO 1i, rilevate macchie di olio e combustibile sulla pavimentazione
dei due posteggi, ha incaricato la ditta __________ di eliminarle;
che,
sulla base dell’offerta emessa da quest'ultima ditta, CO 1 ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 1448.–;
che con
istanza del 26 ottobre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 1668.– oltre accessori,
rivendicati quale risarcimento per il menzionato danno oltre alle spese di
richiamo;
che all'udienza
del 15 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e
si è lasciato precludere;
che
statuendo il 17 novembre 2010 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha
accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione 1° dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non
aver potuto partecipare alla discussione, così come dell'assenza di un valido
riconoscimento di debito a sostegno della pretesa di controparte;
che
con scritto 29 dicembre 2010 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;
e
in diritto: che
la decisione essendo stata notificata nella fattispecie
anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria
degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo
restando la nuova denominazione di questa autorità in
Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che per l'art.
Fatti
97 n. 3 CPC ticinese il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se
esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i
quali la sua competenza per materia;
che
in concreto l'istante ha promosso un'azione di risarcimento per un danno cagionato
a un bene dato in locazione;
che
l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione
e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo
ampio (cfr. Cocchi, Uffici di
conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie
in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997
pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,
Lugano 2000, n. 940 ad art. 404), alle quali sono applicabili
le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC ticinese;
che
non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione
(Cocchi, op. cit., pag. 293), per
le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;
Considerandi
che, in concreto, l'azione
promossa non si riferiva a una procedura di rigetto dell'opposizione ma era
un'azione ordinaria, l'istante chiedendo la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 1668.– oltre interessi per il risarcimento di un danno causato all'ente
locato;
che in circostanze
siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,
ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________
del 26 maggio 2008);
che
il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC ticinese) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di
incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto
di sapere se il ricorrente abbia o no sollevato la censura davanti al primo
giudice (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 5 ad art. 327);
che la
mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace (art.
97.
n. 3 CPC ticinese), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142
cpv. 1 lett. a CPC ticinese), senza che occorra esaminare le censure sollevate
dal ricorrente;
che
in circostanze del genere il giudice di pace, dopo essersi dichiarato incompetente
per materia, trasmetterà l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia
di locazione (art. 126 CPC ticinese);
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano oneri per il presente giudizio, né si assegnano
indennità, la redazione del “ricorso” non avendo causato costi apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 17 novembre 2010 del Giudice
di pace del circolo di Capriasca.
2. Non
si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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