16.2010.129
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - riconoscimento sottoscritto da rappresentante
31 gennaio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2010.129
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - riconoscimento sottoscritto da rappresentante
LOCAZIONE
RAPPRESENTANZA
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 55 CC
art. 32 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2010.129
Lugano
31 gennaio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6
dicembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dalla , studio legale )
contro la sentenza emessa il 23 novembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 263-2010-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 23 ottobre 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 1° settembre 2009 CO 1 ha sottoscritto con __________, “per RI 1”, un contratto di locazione avente per oggetto due posteggi di sua proprietà a __________ per una pigione
annua di fr. 1920.– (fr. 160.– mensili);
che il 26
luglio 2010 la locatrice ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2010;
che il 14
settembre 2010 CO 1 ha fatto notificare ad RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona per l'incasso di fr. 800.– oltre accessori, rivendicati a titolo di
pigioni scadute per i mesi da marzo a luglio 2010, al quale l'escussa ha
interposto opposizione;
che con
istanza 23 ottobre 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di
Giubiasco il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al citato
precetto esecutivo, producendo il contratto di locazione a valere quale
riconoscimento di debito;
che all'udienza
del 23 novembre 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non si è presentata
avendo chiesto il giorno prima un rinvio per motivi famigliari;
che
statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace, respinta la richiesta di rinvio dell'udienza
e accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di
locazione, ha accolto l'istanza;
che con
ricorso per cassazione del 6 dicembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC ticinese, il primo giudice avendo erroneamente
concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti;
che con decreto
10 dicembre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo;
che il 24
dicembre 2010 CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata anteriormente
al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che la
documentazione prodotta con le osservazioni (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art. 327
lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver considerato il contratto di locazione
prodotto dall'istante quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione
nei suoi confronti, nonostante la stessa non sia parte al medesimo e tantomeno
l'abbia sottoscritto tramite un suo valido rappresentante;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione, il cui scopo non è quello di
accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì la presenza di un
titolo di rigetto (DTF 132 III 140), il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 LEF);
che
in quest'ambito, attraverso un giudizio sommario emanato in
base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui
poggia l'esecuzione contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di
riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di
denaro (D. Staehelin op.
cit., n. 21 segg. ad art. 82; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163), dovendo altresì verificare che vi
sia identità tra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore e
il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, op. cit.);
che, di principio,
un contratto di locazione costituisce valido riconoscimento di debito per le
pigioni scadute e per le spese accessorie nello stesso espressamente contemplate
(D. Staehelin, op. cit., n.
114 ad art. 82 LEF);
che se il riconoscimento
Considerandi
di debito è sottoscritto da un rappresentante del debitore, il rigetto dell'opposizione
nell'esecuzione promossa nei confronti del rappresentato può essere pronunciato
solo sulla base di un documento che attesti i poteri del rappresentante (DTF 112
III 88 consid. 2c);
che trattandosi, come in
concreto, di un'esecuzione proposta nei confronti di una persona giuridica, il
rigetto dell'opposizione può essere pronunciato solo se i poteri del
rappresentante (art. 32 al. 1 CO) o dell'organo (art. 55 al. 2 CC) che ha
firmato, sono provati mediante documenti (DTF 130 III 88 consid. 3.1);
che,
invero, anche in assenza di una procura scritta il rigetto provvisorio dell'opposizione
può essere pronunciato se i poteri del rappresentante o dell'organo non sono
contestati o si possono dedurre da un comportamento concludente del rappresentato
o della società nel corso della procedura sommaria di rigetto, comportamento
dal quale deve chiaramente risultare che il rappresentante o l'organo hanno
firmato perché in tal senso autorizzati (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; D. Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82
LEF);
che
nella fattispecie, il contratto di locazione indica quale
conduttore “__________ per RI 1”, nondimeno egli non risulta essere legittimato
a rappresentare RI 1, lo stesso non essendo iscritto a Registro di commercio quale
organo della società (Panchaud/ Caprez,
op. cit., § 5 n. 10);
che
il fatto che la locatrice si sia sempre rivolta a __________ “c/o RI 1”, collegando il medesimo alla convenuta, non basta, a fronte delle contestazioni di quest'ultima,
ad addebitarle oneri di pagamento derivanti da un contratto di locazione al
quale la stessa non è parte;
che
davanti al primo giudice l'istante risulta aver dimostrato che “gli affitti
venivano pagati, seppure con un po' di ritardo” (cfr. verbale 23 novembre
2010), sennonché di detti pagamenti non vi è nessun riscontro agli atti, il
documento prodotto in questa sede non potendo essere considerato siccome
irricevibile, di modo che non è possibile ricondurre i medesimi alla convenuta;
che
in concreto, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme,
non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di
debito per l'importo posto in esecuzione, la convenuta non risultando aver
sottoscritto direttamente o indirettamente una qualsiasi dichiarazione in tal
senso;
che
pertanto il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza di
un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di
una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente
erronea applicazione dell'art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC ticinese, la Camera deve decidere il merito della controversia con
la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese), ritenuto
che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta,
assente dal contraddittorio.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 6 dicembre 2010 è accolto e la sentenza 23 novembre 2010
del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 110.–, anticipata dalla parte istante, rimane a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricCO 1fr. 300.– per
ripetibili.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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