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Decisione

16.2010.129

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - riconoscimento sottoscritto da rappresentante

31 gennaio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che la

documentazione prodotta con le osservazioni (e non davanti al primo giudice) è

irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di

addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l'art. 327

lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove;

che la

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver considerato il contratto di locazione

prodotto dall'istante quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione

nei suoi confronti, nonostante la stessa non sia parte al medesimo e tantomeno

l'abbia sottoscritto tramite un suo valido rappresentante;

che

nella procedura di rigetto dell'opposizione, il cui scopo non è quello di

accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì la presenza di un

titolo di rigetto (DTF 132 III 140), il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione

(art. 82 LEF);

che

in quest'ambito, attraverso un giudizio sommario emanato in

base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui

poggia l'esecuzione contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di

riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di

denaro (D. Staehelin op.

cit., n. 21 segg. ad art. 82; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163), dovendo altresì verificare che vi

sia identità tra il creditore, il debitore e il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore e

il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, op. cit.);

che, di principio,

un contratto di locazione costituisce valido riconoscimento di debito per le

pigioni scadute e per le spese accessorie nello stesso espressamente contemplate

(D. Staehelin, op. cit., n.

114 ad art. 82 LEF);

che se il riconoscimento

Considerandi

di debito è sottoscritto da un rappresentante del debitore, il rigetto dell'opposizione

nell'esecuzione promossa nei confronti del rappresentato può essere pronunciato

solo sulla base di un documento che attesti i poteri del rappresentante (DTF 112

III 88 consid. 2c);

che trattandosi, come in

concreto, di un'esecuzione proposta nei confronti di una persona giuridica, il

rigetto dell'opposizione può essere pronunciato solo se i poteri del

rappresentante (art. 32 al. 1 CO) o dell'organo (art. 55 al. 2 CC) che ha

firmato, sono provati mediante documenti (DTF 130 III 88 consid. 3.1);

che,

invero, anche in assenza di una procura scritta il rigetto provvisorio dell'opposizione

può essere pronunciato se i poteri del rappresentante o dell'organo non sono

contestati o si possono dedurre da un comportamento concludente del rappresentato

o della società nel corso della procedura sommaria di rigetto, comportamento

dal quale deve chiaramente risultare che il rappresentante o l'organo hanno

firmato perché in tal senso autorizzati (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; D. Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82

LEF);

che

nella fattispecie, il contratto di locazione indica quale

conduttore “__________ per RI 1”, nondimeno egli non risulta essere legittimato

a rappresentare RI 1, lo stesso non essendo iscritto a Registro di commercio quale

organo della società (Panchaud/ Caprez,

op. cit., § 5 n. 10);

che

il fatto che la locatrice si sia sempre rivolta a __________ “c/o RI 1”, collegando il medesimo alla convenuta, non basta, a fronte delle contestazioni di quest'ultima,

ad addebitarle oneri di pagamento derivanti da un contratto di locazione al

quale la stessa non è parte;

che

davanti al primo giudice l'istante risulta aver dimostrato che “gli affitti

venivano pagati, seppure con un po' di ritardo” (cfr. verbale 23 novembre

2010), sennonché di detti pagamenti non vi è nessun riscontro agli atti, il

documento prodotto in questa sede non potendo essere considerato siccome

irricevibile, di modo che non è possibile ricondurre i medesimi alla convenuta;

che

in concreto, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme,

non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di

debito per l'importo posto in esecuzione, la convenuta non risultando aver

sottoscritto direttamente o indirettamente una qualsiasi dichiarazione in tal

senso;

che

pertanto il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all'esistenza di

un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di

una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente

erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC ticinese, la Camera deve decidere il merito della controversia con

la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC ticinese), ritenuto

che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta,

assente dal contraddittorio.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 6 dicembre 2010 è accolto e la sentenza 23 novembre 2010

del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 110.–, anticipata dalla parte istante, rimane a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricCO 1fr. 300.– per

ripetibili.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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