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Decisione

16.2010.130

Contratto d'appalto - lavori supplementari - mercede - onere della prova

12 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori RI 1 ha trasmesso ai coniugi CO 2 il dettaglio delle prestazioni

eseguite con un saldo in suo favore di fr. 7620.–. I committenti hanno versato complessivi

fr. 5000.– rifiutando, con scritto 11 agosto 2006, ulteriori pagamenti.

B. Con

istanza 26 giugno 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2620.– oltre

accessori a saldo delle sue prestazioni oltre a fr. 780.– a titolo di

risarcimento danni materiali e morali. All'udienza del 9 dicembre 2008, indetta

per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza contestando

di dover pagare una mercede superiore a quella preventivata (fr. 3000.–/4000.–)

per dei lavori peraltro da loro non commissionati. Essi hanno inoltre lamentato

la presenza di difetti nell'opera fornita tali da comportare un minor valore della

stessa pari all'importo rivendicato. Al dibattimento finale il 16 novembre 2009

le parti hanno riconfermato sulla scorta di memoriali scritti le loro domande.

C. Statuendo il 12 novembre 2010 il Pretore, accertato che per l'esecuzione

dei lavori in questione le parti avevano pattuito una mercede di circa fr.

3000.–/4000.–, ha rimproverato all'istante di non avere provato di aver

ricevuto dai committenti l'incarico di eseguire altri lavori rispetto a quelli

concordati e pagati né che le ore fatturate fossero necessarie all'esecuzione

dei lavori. Egli ha così respinto sia la richiesta di pagamento di una mercede

supplementare che le ulteriori richieste risarcitorie dell'istante siccome non

comprovate. Quanto ai difetti lamentati dai convenuti, in assenza di una loro tempestiva

notifica il primo giudice ha ritenuto infondata un'eventuale azione di

garanzia, per la quale difettava inoltre la prova del minor valore dell'opera.

D. Con

ricorso per cassazione del 10 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui

all'art. 327 lett. f) e g) CPC ticinese. Il ricorrente si duole del mancato

accoglimento della sua istanza nonostante i lavori supplementari fossero stati concordati

con i convenuti e da loro accettati così come il principio del loro pagamento. In

uno scritto del 2 febbraio 2011 CO 1 e CO 2 hanno comunicato di rinunciare a

formulare osservazioni al ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova

denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48

lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009,

pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sotto il quale possono essere sussunte

tutte le censure ricorsuali il ricorrente non avendo sostanziato il richiamo

all'art. 327 lett. f CPC ticinese, una sentenza del Pretore o del Giudice di

pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile

o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se

simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la

situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto

certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.

Il Pretore ha respinto la richiesta

dell'istante intesa al pagamento di una mercede supplementare rispetto a quella

inizialmente pattuita, poiché l'appaltatore non aveva dimostrato che gli

ulteriori lavori erano stati concordati con i committenti. Il ricorrente non

condivide questa conclusione e ritiene invece di aver fornito sufficienti

elementi a comprova del fatto che i convenuti avrebbero acconsentito ai lavori

supplementari da lui eseguiti così come alla mercede rivendicata, avendo accettato

il pagamento a saldo di fr. 2620.– (doc. I).

Sennonché,

così argomentando, il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella

motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto il

ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo

giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a concretizzare

una qualsiasi censura di arbitrio.

4.

Si

volesse da ciò prescindere ed esaminare il merito del ricorso, la conclusione

del primo giudice che non ha ritenuto provate le pretese dell'istante, non appare

arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

a) Per

quanto attiene alla mercede rivendicata per i lavori supplementari, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne

la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC ticinese). In materia di appalti

spetta all'appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede l'onere

della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR

I, 4ª edizione. n. 21 ad art.

372.

CO). Il giudice valuta poi secondo il suo libero convincimento quale sia la

forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta alla prova e, di

conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (cfr. art. 90 CPC

ticinese; Rep. 1989, pag. 440; Kummer

in: Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC). La mancanza della prova delle

circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in

sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, op. cit., n. 20 ad art. 8 CC).

b) In

quest'ottica, spettava quindi all'istante provare di aver ottenuto dai

convenuti l'incarico di eseguire tutte le opere di cui chiede il pagamento, in

particolare quelle non contemplate nel doc. A. Ora, tutti i documenti ai quali

il ricorrente si riferisce per dimostrare l'accordo dei committenti (in particolare

i doc. E, F, G e I) sono stati da lui allestiti e non risultano essere stati

riconosciuti né tantomeno i bollettini giornalieri sono stati controfirmati dai

convenuti. Essi devono essere considerati alla stregua di una mera allegazione

della parte medesima alla quale non può essere attribuita particolare valenza probatoria. In mancanza di ammissioni da parte dei convenuti

e di risultanze istruttorie che corroborassero la tesi dell'istante il Pretore,

senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere che l'istante non avesse

dimostrato di avere ricevuto l'incarico di eseguire

lavori supplementari oltre a quelli menzionati nel doc. A, né tanto meno l'ammontare

della mercede rivendicata.

c) Quanto

al risarcimento per “danni materiali e morali”, il ricorrente si limita a rilevare

di essere stato chiamato dalla Polizia cantonale di __________ ciò che

costituisce un “danno morale nonché materiale per il grande disguido e perdita

di tempo”, ma non spiega perché il giudizio del Pretore, che ha respinto la pretesa

poiché non comprovata, sia manifestamente insostenibile. Al proposito, egli non

dimostra né la gravità dell'offesa che avrebbe consentito un risarcimento del

torto morale, né l'entità del danno materiale connesso a tale offesa. Ciò posto

il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili ai convenuti che hanno

rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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