16.2010.130
Contratto d'appalto - lavori supplementari - mercede - onere della prova
12 settembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.130
Data decisione, Autorità:
12.09.2011, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - lavori supplementari - mercede - onere della prova
MERCEDE
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 372 CO
Incarto n.
16.2010.130
Lugano
12 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
dicembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 12 novembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2007.167
(contratto d'appalto) promossa con istanza 26 giugno 2007 nei confronti di
CO 1CO 2
(patrocinati dall' );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
27 marzo 2006 RI 1, titolare della ditta individuale __________, ha concluso
con i coniugi CO 1 e CO 2 un contratto di appalto avente per oggetto dei lavori
di riparazione e miglioria interni in un auto camper di loro proprietà. Ultimati
Fatti
i lavori RI 1 ha trasmesso ai coniugi CO 2 il dettaglio delle prestazioni
eseguite con un saldo in suo favore di fr. 7620.–. I committenti hanno versato complessivi
fr. 5000.– rifiutando, con scritto 11 agosto 2006, ulteriori pagamenti.
B. Con
istanza 26 giugno 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2620.– oltre
accessori a saldo delle sue prestazioni oltre a fr. 780.– a titolo di
risarcimento danni materiali e morali. All'udienza del 9 dicembre 2008, indetta
per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza contestando
di dover pagare una mercede superiore a quella preventivata (fr. 3000.–/4000.–)
per dei lavori peraltro da loro non commissionati. Essi hanno inoltre lamentato
la presenza di difetti nell'opera fornita tali da comportare un minor valore della
stessa pari all'importo rivendicato. Al dibattimento finale il 16 novembre 2009
le parti hanno riconfermato sulla scorta di memoriali scritti le loro domande.
C. Statuendo il 12 novembre 2010 il Pretore, accertato che per l'esecuzione
dei lavori in questione le parti avevano pattuito una mercede di circa fr.
3000.–/4000.–, ha rimproverato all'istante di non avere provato di aver
ricevuto dai committenti l'incarico di eseguire altri lavori rispetto a quelli
concordati e pagati né che le ore fatturate fossero necessarie all'esecuzione
dei lavori. Egli ha così respinto sia la richiesta di pagamento di una mercede
supplementare che le ulteriori richieste risarcitorie dell'istante siccome non
comprovate. Quanto ai difetti lamentati dai convenuti, in assenza di una loro tempestiva
notifica il primo giudice ha ritenuto infondata un'eventuale azione di
garanzia, per la quale difettava inoltre la prova del minor valore dell'opera.
D. Con
ricorso per cassazione del 10 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
all'art. 327 lett. f) e g) CPC ticinese. Il ricorrente si duole del mancato
accoglimento della sua istanza nonostante i lavori supplementari fossero stati concordati
con i convenuti e da loro accettati così come il principio del loro pagamento. In
uno scritto del 2 febbraio 2011 CO 1 e CO 2 hanno comunicato di rinunciare a
formulare osservazioni al ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC
ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova
denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48
lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009,
pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sotto il quale possono essere sussunte
tutte le censure ricorsuali il ricorrente non avendo sostanziato il richiamo
all'art. 327 lett. f CPC ticinese, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile
o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se
simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto
certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.
Il Pretore ha respinto la richiesta
dell'istante intesa al pagamento di una mercede supplementare rispetto a quella
inizialmente pattuita, poiché l'appaltatore non aveva dimostrato che gli
ulteriori lavori erano stati concordati con i committenti. Il ricorrente non
condivide questa conclusione e ritiene invece di aver fornito sufficienti
elementi a comprova del fatto che i convenuti avrebbero acconsentito ai lavori
supplementari da lui eseguiti così come alla mercede rivendicata, avendo accettato
il pagamento a saldo di fr. 2620.– (doc. I).
Sennonché,
così argomentando, il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella
motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto il
ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo
giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a concretizzare
una qualsiasi censura di arbitrio.
4.
Si
volesse da ciò prescindere ed esaminare il merito del ricorso, la conclusione
del primo giudice che non ha ritenuto provate le pretese dell'istante, non appare
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
a) Per
quanto attiene alla mercede rivendicata per i lavori supplementari, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne
la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC ticinese). In materia di appalti
spetta all'appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede l'onere
della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR
I, 4ª edizione. n. 21 ad art.
372.
CO). Il giudice valuta poi secondo il suo libero convincimento quale sia la
forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta alla prova e, di
conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (cfr. art. 90 CPC
ticinese; Rep. 1989, pag. 440; Kummer
in: Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC). La mancanza della prova delle
circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in
sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, op. cit., n. 20 ad art. 8 CC).
b) In
quest'ottica, spettava quindi all'istante provare di aver ottenuto dai
convenuti l'incarico di eseguire tutte le opere di cui chiede il pagamento, in
particolare quelle non contemplate nel doc. A. Ora, tutti i documenti ai quali
il ricorrente si riferisce per dimostrare l'accordo dei committenti (in particolare
i doc. E, F, G e I) sono stati da lui allestiti e non risultano essere stati
riconosciuti né tantomeno i bollettini giornalieri sono stati controfirmati dai
convenuti. Essi devono essere considerati alla stregua di una mera allegazione
della parte medesima alla quale non può essere attribuita particolare valenza probatoria. In mancanza di ammissioni da parte dei convenuti
e di risultanze istruttorie che corroborassero la tesi dell'istante il Pretore,
senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere che l'istante non avesse
dimostrato di avere ricevuto l'incarico di eseguire
lavori supplementari oltre a quelli menzionati nel doc. A, né tanto meno l'ammontare
della mercede rivendicata.
c) Quanto
al risarcimento per “danni materiali e morali”, il ricorrente si limita a rilevare
di essere stato chiamato dalla Polizia cantonale di __________ ciò che
costituisce un “danno morale nonché materiale per il grande disguido e perdita
di tempo”, ma non spiega perché il giudizio del Pretore, che ha respinto la pretesa
poiché non comprovata, sia manifestamente insostenibile. Al proposito, egli non
dimostra né la gravità dell'offesa che avrebbe consentito un risarcimento del
torto morale, né l'entità del danno materiale connesso a tale offesa. Ciò posto
il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili ai convenuti che hanno
rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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