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Decisione

16.2010.131

Contratto di lavoro - verbale non impugnabile - diritto di essere sentito - rinvio dell'udienza - legittimazione attiva - cessione pretese lavoratore alla cassa disoccupazione

12 settembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 30 settembre 2010 CO 1 ha convenuto l'avv. RI 1 davanti al Giudice di

pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1318.75 netti

oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2010. Tale importo corrisponde allo stipendio

del mese di maggio 2010 (fr. 3102.65), alla quota di vacanze non godute (fr.

334.50), alla differenza di salario percepito durante la riduzione dell'orario

di lavoro (fr. 681.70), da cui ha dedotto fr. 2800.10 anticipato dalla Cassa

disoccupazione e già rimborsato dal convenuto. All'udienza del 25

novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e si è

lasciato precludere.

C. Statuendo il 29 novembre

2010 il Giudice di pace, ritenute fondate le rivendicazioni salariali della

lavoratrice, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare all'istante

fr. 1318.75 più interessi al 5% dal 1° giugno 2010.

D. Con ricorso per

cassazione 9 dicembre 2010 l'avv. RI 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. e) e g) CPC ticinese.

Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere

sentito, avendo il primo giudice respinto la sua richiesta di rinvio dell'udienza,

ancorché tempestiva e debitamente motivata. Egli rimprovera inoltre al primo

giudice di aver accolto l'istanza nonostante alla lavoratrice difettasse la

legittimazione attiva avendo ceduto le sue pretese alla Cassa disoccupazione.

Invitata a formulare osservazioni CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova

denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48

lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009,

pag. 15).

2.

Per

quanto attiene al rimprovero mosso al primo giudice di avere indicato sul verbale

d'udienza la reiezione della richiesta di rinvio formulata dal convenuto “perché

tardive”, va rilevato che il verbale in quanto tale non può essere impugnato. Il

ricorso per cassazione è infatti proponibile solo contro le decisioni formali

che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327; Cocchi/Trezzini,

op. cit., Appendice 2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327). Sulla questione non occorre

dilungarsi.

3.

In

concreto il Giudice di pace con ordinanza del 22 novembre 2010 ha respinto una

richiesta di rinvio dell'udienza non ritenendola giustificata poiché il

convenuto “avrebbe dovuto mettere in agenda la nuova data dell'udienza” non

appena ricevuto il 29 ottobre 2010 il primo rinvio. Il 24 novembre successivo

lo stesso giudice ha poi respinto un'ulteriore richiesta di rinvio per i medesimi

motivi. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito poiché,

in sintesi, il primo giudice ha respinto una tempestiva e motivata richiesta di

rinvio dell'udienza.

a) Giusta

l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice

di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni. Ora, qualora la parte o il suo

rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all'udienza,

essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC ticinese). La richiesta di

rinvio dell'udienza, oltre a dover essere presentata tempestivamente così da

permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in

caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte

il rinvio dell'udienza, deve essere motivata da un grave impedimento (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 7 ad art. 136). La concessione del rinvio di un'udienza è in ogni caso facoltà riservata

al giudice il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere

sentito della parte, salvo casi eccezionali.

b) In

concreto il giudice di pace, ricevuta l'istanza del 30 settembre 2010, ha citato il 13 ottobre 2010 le parti all'udienza del 4 novembre successivo. Il 29 ottobre 2010

egli, su richiesta del convenuto, ha rinviato l'udienza al 25 novembre 2010. Il

18.

novembre 2010 il convenuto ha però nuovamente chiesto il rinvio dell'udienza

poiché “lo scrivente sarà assente quel giorno per impegni professionali precedentemente

assunti ed inderogabili”. Respinta il 22 novembre 2010 dal giudice di pace la

richiesta in quanto “il convenuto avrebbe dovuto mettere in agenda la nuova

data dell'udienza non appena ricevuto il 29 ottobre 2010 il primo rinvio”,

l'avvocato RI 1 ha trasmesso allo stesso uno scritto in cui l'avvocato __________

di __________ confermava la presenza del collega nel suo studio per la

sottoscrizione di un contratto lo stesso giorno dell'udienza. Il giudice di pace

ha però nuovamente respinto il rinvio dell'udienza per gli stessi motivi indicati

nell'ordinanza del 22 novembre 2010.

c) Ora,

nella fattispecie, la decisione del primo giudice di non concedere un ulteriore

rinvio potrà fors'anche apparire opinabile. Resta il fatto che il convenuto,

dopo avere ricevuto la conferma dell'udienza per il 25 novembre 2010, avrebbe dovuto

organizzarsi in modo da assicurare la propria partecipazione alla discussione,

tanto più che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la

rappresentanza processuale a ogni persona ritenuta dal giudice capace di proporre

e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC

ticinese). Nulla impediva quindi all'interessato di delegare a terzi la tutela

dei suoi interessi. Ne discende che la decisione del primo giudice di non

ammettere il rinvio dell'udienza non configura un caso eccezionale tale da

costituire una violazione del diritto di essere sentito. Su questo punto il

ricorso è destinato all'insuccesso.

4.

Il

ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver accertato la carenza di

legittimazione attiva dell'istante poiché la stessa aveva ceduto le sue pretese

alla Cassa disoccupazione.

a) In

concreto, trattandosi di una pretesa derivante da contratto di lavoro, legittimato

a pretendere il pagamento delle pretese salariali che ne derivano è il lavoratore,

fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito nelle

forme previste dall'art. 165 CO. L'art. 29 cpv. 2 LADI prevede che con il

pagamento [dell'indennità di disoccupazione], le pretese dell'assicurato

passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata. Questa

disposizione prevede una cessione legale, opponibile ai terzi senza alcuna

formalità e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del

creditore originario, ai sensi dell'art. 166 CO, secondo cui il debitore è

liberato nei confronti del creditore/cedente, ma deve versare la prestazione al

terzo/cessionario che ha soddisfatto il creditore. In altre parole, il

lavoratore perde le pretese che avrebbe potuto far valere contro il datore di

lavoro nella misura delle prestazioni versategli dall'assicurazione disoccupazione;

la cassa diviene titolare di questo credito mentre il lavoratore conserva i

propri diritti in relazione alla parte non coperta dall'indennità. Di

conseguenza, qualora le pretese risultino fondate, il lavoratore/assicurato non

è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione percepite, bensì la Cassa

dispone, quale contropartita, di un credito contro il datore di lavoro

(sentenza del Tribunale federale 4A_192/2009 del 14 gennaio 2010 consid.

5.3.2

con riferimenti).

b) In

concreto è indubbio che la lavoratrice ha ceduto alla Cassa disoccupazione __________

le sue pretese nei confronti del datore di lavoro relative al mese di maggio

2010.

“fino a concorrenza dell'importo che la menzionata Cassa ha anticipato

quale indennità di disoccupazione” (cfr. cessione di credito 11 maggio 2010;

art. 29 cpv. 2 LADI). Da parte sua il convenuto ha già restituito alla Cassa medesima

l'importo di fr. 2800.10 da questa anticipato all'istante (cfr. doc. Q). Resta

il fatto che l'istante procede per l'incasso della differenza (cfr. doc. Q e

conteggio allegato) sicché la stessa è legittimata a rivendicare il pagamento

di pretese salariali non cedute alla Cassa disoccupazione, e da questa non anticipate.

Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve

essere respinto.

5.

La procedura nelle azioni derivanti da

contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in

concreto (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ticinese). Non si pone problema di

indennità all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e

CPC ticinese

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

prelevano tasse o spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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