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Decisione

16.2010.132

Contratto di locazione - restituzione ente locato - difetti - solidarietà tra inquilini

4 novembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Adito

senza successo l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, con

istanza del 19 gennaio 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 5491.45 oltre interessi del 5% dal 18 novembre 2008. All'udienza del 1°

aprile 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza contestando di aver causato danni all'ente locato ad eccezione della

rottura della chiave della cassetta delle lettere.

C. Statuendo

il 2 dicembre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza non ritenendo provata una

responsabilità della convenuta in relazione ai danni presenti nell'ente locato

al termine della locazione.

D. Con

ricorso per cassazione del 15 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice

di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente

applicato il diritto non considerando il vincolo di solidarietà che sussisteva

tra i fratelli P__________ e in virtù del quale alla convenuta sono imputabili

anche i danni cagionati dal fratello e dalla stessa mai segnalati in

precedenza. Con osservazioni 3 gennaio 2011 la controparte postula il rigetto

del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova

denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48

lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009,

pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.

Il Pretore ha accertato la presenza di

difetti nell'ente locato che eccedevano la normale usura (danneggiamento di

cinque porte), così come la loro tempestiva notifica da parte del locatore.

Egli ha nondimeno respinto l'istanza poiché il locatore non aveva provato che

questi danni fossero imputabili alla conduttrice, tanto più che tutto si ignorava

delle condizioni in cui si trovava l'appartamento al momento in cui CO 1 ha sottoscritto il contratto di locazione, l'unica constatazione essendo stata effettuata all'inizio

della locazione con __________ P__________. Il ricorrente censura tale

conclusione e sostiene che con la sottoscrizione del contratto di locazione da

parte della convenuta unitamente al fratello, si è creato un vincolo di

solidarietà in virtù del quale alla stessa devono essere imputati i difetti

presenti alla fine della locazione e pacificamente cagionati durante l'occupazione

dell'appartamento da parte sua e/o del fratello.

4.

Nella

fattispecie è indubbio che al termine della locazione l'appartamento dell'istante

presentava dei difetti che eccedevano l'usura normale e che questi erano stati

tempestivamente notificati alla conduttrice. Controverso è lo stato dell'ente

locato all'inizio della locazione. Dal fascicolo processuale risulta che nel

2006, allorquando __________ P__________ ha preso possesso dell'appartamento,

questo era in ordine salvo “una porta che presentava il segno di un pugno“

(cfr. deposizione __________ __________ L__________ del 15 luglio 2009). Per

contro nulla è dato di sapere sulla situazione al momento dell'occupazione da

parte della convenuta avvenuta il 1° luglio 2007 né al momento della

sottoscrizione del contratto (12 ottobre 2007).

In simile

evenienza, la conclusione del primo giudice secondo la quale il locatore non ha

fatto fronte all'onere della prova che gli competeva, non può essere

considerata arbitraria. Spettava infatti a quest'ultimo effettuare una verifica

dell'ente locato prima della sua occupazione da parte della convenuta, non

potendole ora addebitare danni verosimilmente cagionati dal fratello. Il fatto

poi che all'inizio della locazione la convenuta abbia preso possesso dell'appartamento

senza formulare riserve sul suo stato non giova al ricorrente, ritenuto che non

sussiste la presunzione legale secondo la quale l'appartamento viene consegnato

in buono stato. L'onere della prova del difetto spetta sempre al locatore

(SVIT, n. 32 ad art. 267-267a CO).

5.

Per

quanto attiene al vincolo di solidarietà al quale fa riferimento il ricorrente,

questo è effettivamente dato dal momento della sottoscrizione del contratto di

locazione con il fratello il 12 ottobre 2007 come risulta espressamente dal

testo del medesimo (cfr. punto 25 contratto). Da detto vincolo deriva però

unicamente la responsabilità della convenuta da questa data ma non prima (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 4, 6 e 7 ad art. 143 CO). A

parte i casi espressamente previsti dalla legge, vi è infatti solidarietà

tra più conduttori solo quando questi si sono espressamente impegnati in tal

senso, ciò che presuppone la sottoscrizione del contratto e non la semplice

occupazione dell'ente locato (Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 2025 seg.). Simile vincolo di

solidarietà non si estende solo al pagamento della pigione, ma anche all'obbligo

del coconduttore di risarcire al locatore i danni cagionati all'ente locato (Jacquemoud-Rossari, Jouissance et titularité du bail ou quelques questions choisies en

rapport avec le bail commun in: Cahiers du bail 1999 pag. 100 segg.; Higi in: Zürcher Kommentar, n. 119 ad

Vorbemerkungen zu Art. 253–274g CO;

Micheli, Les locataires dans le bail commun in: Séminaire sur le droit

du bail, 1994, pag. 15).

Ciò premesso, alla

convenuta possono essere addebitati unicamente eventuali danni cagionati nel periodo

durante il quale la stessa era parte al contratto (dal 1° luglio 2007 al 30

settembre 2008), mentre per il periodo precedente (dal 1° agosto 2006) l'unico

responsabile nei confronti del locatore era il fratello della stessa. Ciò posto, senza incorrere in arbitrio, il primo giudice poteva escludere una

responsabilità della convenuta per danni all'ente locato. Il ricorso, che non

ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

6.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC

ticinese). Il ricorrente rifonderà alla controparte un'equa indennità per l'incomodo

occorsole per la stesura delle osservazioni, commisurata alla circostanza che essa

non si è valsa del patrocinio di un legale (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità

di fr. 200.–.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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