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Decisione

16.2010.18

Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - eccezioni dell'escusso - difetti nell'ente locato - inadempienza del locatore

28 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

114 ad art. 82 LEF);

che

di fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che

eventuali difetti dell'ente locato così come una riduzione proporzionale del

corrispettivo (art. 259a cpv. 1 lett. b CO), debitamente sostanziati dal

conduttore, permettono di respingere l'istanza di rigetto per l'ammontare del

diritto di riduzione fatto valere;

che, in

concreto, per il Pretore la convenuta ha reso verosimile l'esistenza di una turbativa

da parte di un inquilino per un periodo prolungato, senza che la locatrice si

sia adoperata per trovare una soluzione;

che,

invero, la convenuta non ha sostanziato la percentuale di riduzione delle

pigioni;

che

Considerandi

nondimeno se il conduttore rende verosimile un difettoso adempimento da parte

del locatore, l'opposizione al precetto esecutivo deve essere mantenuta, il

giudice del rigetto non dovendo stabilire per quale parte della pretesa il

contratto possa ancora valere (Rep. 1979 pag. 396; D. Staehelin, op. cit. n. 117 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffung, 1980,

§ 78 n. 10 pag. 197);

che,

avendo la convenuta reso verosimile un difettoso adempimento del contratto da

parte del locatore, circostanza non contestata dall'istante, il Pretore non poteva

pronunciare il rigetto dell'opposizione, ancorché parziale, il contratto di

locazione non potendo, in queste circostanze, essere considerato un valido riconoscimento

di debito (cfr. CCC inc. 16.__________);

che,

quindi, il giudizio impugnato deve essere annullato essendo il frutto di una

valutazione manifestamente errata delle prove documentali e conseguente erronea

applicazione dell'art. 82 LEF;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la

conseguente integrale reiezione dell'istanza;

che gli

oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I.

Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 8 febbraio 2010

del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal

seguente giudicato:

1. L'istanza 14 dicembre 2009 di CO 1, __________, è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.–, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante,

resta a carico di CO 1, che rifonderà alla convenuta fr. 500.– per ripetibili.

II. Gli oneri

del presente giudizio, per complessivi fr. 250.–, già

anticipati

dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, la quale rifonderà alla

ricorrente fr. 500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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