16.2010.18
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - eccezioni dell'escusso - difetti nell'ente locato - inadempienza del locatore
28 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.18
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di locazione quale riconoscimento di debito - eccezioni dell'escusso - difetti nell'ente locato - inadempienza del locatore
ECCEZIONI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 259a CO
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2010.18
Lugano
28 ottobre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
febbraio 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
)
contro la sentenza emessa l'8 febbraio 2010 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa EF.2009.496 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 14 dicembre 2009 da
CO 1
(rappresentata da
);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 15 maggio 2002 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile in via __________ 24f a __________ mentre il 13 dicembre 2004 ne ha stipulato un altro per la locazione di un posteggio
nel medesimo immobile;
che con
istanza 14 dicembre 2009 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1
al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr.
7007.25 oltre interessi al 7% dal 3 novembre 2009 e fr. 136.10 interessi conteggiati
sino al 2 novembre 2009, rivendicati a titolo di pigioni scadute da aprile a
novembre 2009 (fr. 948.– il mese), già dedotti i pagamenti della locazione del
posteggio da aprile a luglio 2009 (fr. 400.–), e il conguaglio spese 2008 in favore della locataria (fr. 176.75);
che all'udienza
del 2 febbraio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza e ha sollevato l'eccezione d'inadempimento contrattuale,
l'istante non essendo intervenuta per far cessare il comportamento inaccettabile
di un inquilino dello stabile;
che
statuendo l'8 febbraio 2010 il Pretore, ammessa la verosimiglianza di una turbativa
da parte dell'inquilino ma non di una gravità tale da escludere l'uso dell'ente
locato , ha parzialmente accolto l'istanza limitatamente a fr. 6131.25 oltre interessi;
che con
ricorso per cassazione del 22 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio per ottenerne l'annullamento;
che con
le sue osservazioni CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di avere considerato il contratto di locazione
valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, nonostante l'inadempienza
contrattuale da parte della locatrice;
che nella
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 LEF);
che i
contratti di locazione per l'appartamento e per il parcheggio in oggetto sottoscritti
dalla convenuta (doc. A e B) costituiscono di principio validi titoli di
rigetto provvisorio dell'opposizione per le pigioni correnti e scadute (D. Staehelin, op. cit., n.
Fatti
114 ad art. 82 LEF);
che
di fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che
eventuali difetti dell'ente locato così come una riduzione proporzionale del
corrispettivo (art. 259a cpv. 1 lett. b CO), debitamente sostanziati dal
conduttore, permettono di respingere l'istanza di rigetto per l'ammontare del
diritto di riduzione fatto valere;
che, in
concreto, per il Pretore la convenuta ha reso verosimile l'esistenza di una turbativa
da parte di un inquilino per un periodo prolungato, senza che la locatrice si
sia adoperata per trovare una soluzione;
che,
invero, la convenuta non ha sostanziato la percentuale di riduzione delle
pigioni;
che
Considerandi
nondimeno se il conduttore rende verosimile un difettoso adempimento da parte
del locatore, l'opposizione al precetto esecutivo deve essere mantenuta, il
giudice del rigetto non dovendo stabilire per quale parte della pretesa il
contratto possa ancora valere (Rep. 1979 pag. 396; D. Staehelin, op. cit. n. 117 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffung, 1980,
§ 78 n. 10 pag. 197);
che,
avendo la convenuta reso verosimile un difettoso adempimento del contratto da
parte del locatore, circostanza non contestata dall'istante, il Pretore non poteva
pronunciare il rigetto dell'opposizione, ancorché parziale, il contratto di
locazione non potendo, in queste circostanze, essere considerato un valido riconoscimento
di debito (cfr. CCC inc. 16.__________);
che,
quindi, il giudizio impugnato deve essere annullato essendo il frutto di una
valutazione manifestamente errata delle prove documentali e conseguente erronea
applicazione dell'art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che gli
oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I.
Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 8 febbraio 2010
del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
1. L'istanza 14 dicembre 2009 di CO 1, __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.–, comprensiva delle spese e da anticipare dall'istante,
resta a carico di CO 1, che rifonderà alla convenuta fr. 500.– per ripetibili.
II. Gli oneri
del presente giudizio, per complessivi fr. 250.–, già
anticipati
dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1, la quale rifonderà alla
ricorrente fr. 500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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