16.2010.19
Contratto di carta di credito - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto del ricorso per cassazione
24 novembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2010.19
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, CCC
Titolo:
Contratto di carta di credito - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto del ricorso per cassazione
CONTENUTO DEL RICORSO
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 327 CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.19
Lugano
24 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
febbraio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 25 gennaio 2010 dal
Pretore del Distretto di Riviera, nella causa inc. IU.2009.9 (contratto di
carta di credito) promossa con istanza 17 novembre 2009 da
CO 1
(patrocinata dall',);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: 1.
Il 20 novembre 2002 RI 1 ha sottoscritto con la società __________ AG una
richiesta per l'apertura di un conto cliente, per il quale le è stata rilasciata
una carta di credito __________. Dall'utilizzo di tale carta di credito al 16
ottobre 2007 è risultato uno scoperto di fr. 4449.80, per l'incasso del quale
la società CO 1, alla quale __________ AG ha ceduto il suo credito, ha fatto
notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Riviera, al quale l'escussa
ha interposto opposizione.
2. Con istanza del 17 novembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere il pagamento di fr.
1284.55 oltre interessi del 15% dal 24 ottobre 2007, fr. 573.80 per tasse di
richiamo, fr. 1165.25 per interessi di mora e fr. 70.– di spese esecutive, oltre
al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza
del 16 dicembre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza, gli importi rivendicati dall'istante non essendo corretti e non
trovando riscontro nella documentazione prodotta.
3. Statuendo
il 25 gennaio 2010 il Pretore, preso atto dei pagamenti comprovati dalla
convenuta nella misura di fr. 1800.–, ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
1284.55, come rivendicato con l'istanza e non contestato, oltre interessi del
15% dal 18 novembre 2009, fr. 573.80 per interessi di mora pure comprovati, fr.
40.– oltre interessi del 5% per spese di richiamo documentate, e fr. 70.– di spese
esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto
esecutivo.
4. Con
ricorso per cassazione del 15 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie, omettendo di considerare che eventuali ritardi nei pagamenti non
le sono addebitabili, da qui la richiesta di esenzione dal pagamento degli interessi
di mora, delle spese di richiamo e delle spese esecutive. Nelle sue
osservazioni del 12 aprile 2010 l'istante ha concluso per l'irricevibilità del
ricorso sia per carenze formali sia nel merito.
in diritto: 1. Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che un ricorso, anche
se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo
prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, è comunque valido se dalla sua
motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo,
Fatti
di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di
cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000. n. 2 ad art. 329). In concreto è indubbio che a fondamento della propria
impugnazione la ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove da parte
del primo giudice, al quale rimprovera in particolare di aver ritenuto che la
stessa fosse in mora con il pagamento degli importi rivendicati da controparte.
Essa, implicitamente invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. Ne discende che il ricorso può essere trattato nel merito.
2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.
Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)
a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.Nella fattispecie il Pretore, basandosi
sullo scritto 30 ottobre 2007 con il quale l'istante ha quantificato in fr.
3284.55 lo scoperto per l'utilizzo della carta di credito da parte della
convenuta (doc. C), così come sul pagamento di complessivi fr. 1800.– successivamente
effettuati da quest'ultima (doc. 3), ha riconosciuto all'istante un credito
residuo di fr. 1284.55 così come richiesto con l'istanza (anziché la differenza
di fr. 1484.55), oltre agli interessi di mora maturati e le spese di richiamo
ed esecutive. La convenuta contesta tale conclusione e ritiene che nessuna responsabilità
Considerandi
le possa essere addebitata per eventuali ritardi nel pagamento delle rate richieste
da controparte, ragione per la quale ritiene errata la conclusione del primo
giudice di porre a suo carico interessi e spese.
Sennonché,
così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella
motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto,
la ricorrente si limita in sostanza a dissentire dalla conclusione del primo
giudice, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.
4.
Si
volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito della
questione, la conclusione del primo giudice non è arbitraria. Intanto la
convenuta medesima non contesta lo scoperto di fr. 3284.55 di cui allo scritto
30.
ottobre 2007, tant'è che ha effettuato versamenti rateali per un importo
complessivo di fr. 1800.–, ammettendo poi all'udienza del 16 dicembre 2009 che
“l'importo ancora dovuto all'istante….dovrebbe aggirarsi attorno ai fr. 1000.–/1200.–“.
Il fatto quindi per la convenuta di riconoscere alla fine del 2009 uno scoperto
a favore della controparte per l'utilizzo della carta di credito avvenuto nel
2007, basta per non considerare manifestamente insostenibile, la decisione del
primo giudice che ha riconosciuto lo stato di mora della convenuta e quindi il
diritto dell'istante al pagamento degli interessi di ritardo e delle spese di richiamo
pattuiti contrattualmente, così come delle spese esecutive. Se poi tra le parti
vi sono stati problemi di comunicazione, nel senso che alla convenuta non
sarebbero tempestivamente pervenuti i conteggi dell'istante, nessuna responsabilità
può essere addebitata all'istante che ha indirizzato la sua corrispondenza all'indirizzo
indicato dalla convenuta prima a C__________ poi a O__________. Tantomeno una
responsabilità in tal senso può essere posta a carico del Pretore, estraneo al
rapporto contrattuale tra le parti. Ne discende che non avendo evidenziato
nessun titolo di cassazione il ricorso deve essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà
alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 170.–
b) spese fr.
50.–
fr.
220.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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