Lexipedia

Decisione

16.2010.19

Contratto di carta di credito - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto del ricorso per cassazione

24 novembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di

cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000. n. 2 ad art. 329). In concreto è indubbio che a fondamento della propria

impugnazione la ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove da parte

del primo giudice, al quale rimprovera in particolare di aver ritenuto che la

stessa fosse in mora con il pagamento degli importi rivendicati da controparte.

Essa, implicitamente invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC. Ne discende che il ricorso può essere trattato nel merito.

2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante

giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola

gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando

contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità.

Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come

arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile)

a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra

soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da

questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.Nella fattispecie il Pretore, basandosi

sullo scritto 30 ottobre 2007 con il quale l'istante ha quantificato in fr.

3284.55 lo scoperto per l'utilizzo della carta di credito da parte della

convenuta (doc. C), così come sul pagamento di complessivi fr. 1800.– successivamente

effettuati da quest'ultima (doc. 3), ha riconosciuto all'istante un credito

residuo di fr. 1284.55 così come richiesto con l'istanza (anziché la differenza

di fr. 1484.55), oltre agli interessi di mora maturati e le spese di richiamo

ed esecutive. La convenuta contesta tale conclusione e ritiene che nessuna responsabilità

Considerandi

le possa essere addebitata per eventuali ritardi nel pagamento delle rate richieste

da controparte, ragione per la quale ritiene errata la conclusione del primo

giudice di porre a suo carico interessi e spese.

Sennonché,

così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella

motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto,

la ricorrente si limita in sostanza a dissentire dalla conclusione del primo

giudice, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.

4.

Si

volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito della

questione, la conclusione del primo giudice non è arbitraria. Intanto la

convenuta medesima non contesta lo scoperto di fr. 3284.55 di cui allo scritto

30.

ottobre 2007, tant'è che ha effettuato versamenti rateali per un importo

complessivo di fr. 1800.–, ammettendo poi all'udienza del 16 dicembre 2009 che

“l'importo ancora dovuto all'istante….dovrebbe aggirarsi attorno ai fr. 1000.–/1200.–“.

Il fatto quindi per la convenuta di riconoscere alla fine del 2009 uno scoperto

a favore della controparte per l'utilizzo della carta di credito avvenuto nel

2007, basta per non considerare manifestamente insostenibile, la decisione del

primo giudice che ha riconosciuto lo stato di mora della convenuta e quindi il

diritto dell'istante al pagamento degli interessi di ritardo e delle spese di richiamo

pattuiti contrattualmente, così come delle spese esecutive. Se poi tra le parti

vi sono stati problemi di comunicazione, nel senso che alla convenuta non

sarebbero tempestivamente pervenuti i conteggi dell'istante, nessuna responsabilità

può essere addebitata all'istante che ha indirizzato la sua corrispondenza all'indirizzo

indicato dalla convenuta prima a C__________ poi a O__________. Tantomeno una

responsabilità in tal senso può essere posta a carico del Pretore, estraneo al

rapporto contrattuale tra le parti. Ne discende che non avendo evidenziato

nessun titolo di cassazione il ricorso deve essere respinto.

5.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà

alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 170.–

b) spese fr.

50.–

fr.

220.–

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster