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Decisione

16.2010.20

Contratto di lavoro - pretesa di risarcimento danni nei confronti del lavoratore - presupposti - prova dell'agire illecito - indebito arricchimento - presupposti

4 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 17 giugno 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice

di pace per ottenere il pagamento di fr. 1496.–, così come il rigetto dell'opposizione

da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, rivendicati quale risarcimento

danni e indebito arricchimento. La pretesa si riferisce al pagamento della

spesa sostenuta per la riparazione di una serratura dell'auto della ditta danneggiata

dalla dipendente e alla restituzione di fr. 250.– quale salario percepito in

eccedenza dalla dipendente per delle ore lavorative non effettuate nel mese di

ottobre 2007. All'udienza del 14 luglio 2009, indetta per la discussione, la

convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo

l'8 febbraio 2010 il Giudice di pace, dopo aver rimproverato all'istante di non

avere provato la responsabilità della convenuta né le premesse per indebito arricchimento,

ha respinto l'istanza.

D. Con

ricorso per cassazione del 19 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC

ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente

valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto

sostanziale non ritenendo provate le sue pretese. CO 1 non ha presentato osservazioni

al ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio

2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o

del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata

una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una

norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo

intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e

violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria

tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima

vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione

sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa

scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4

consid. 1.3).

3.

Il

Giudice di pace ha respinto la pretesa di risarcimento danni formulata dall'istante

essendosi questa limitata a provare il danno ma non anche la responsabilità

della convenuta, ovvero che la rottura delle chiavi della sua auto fosse da

ricondurre a un comportamento della convenuta. La ricorrente non condivide questa

conclusione, ritenendo invece di aver fornito sufficienti elementi a comprova

del fatto che il danno poteva essere stato cagionato solo dalla convenuta.

Sennonché,

così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella

motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto la

ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo

giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a

concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.

4.

Si

volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito, la conclusione

del primo giudice che non ha ritenuto provata la pretesa risarcitoria dell'istante

non è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

Nella

fattispecie la pretesa di risarcimento danni si àncora sull'art. 41 CO . Ora, questa

norma concede alla parte lesa il diritto di ottenere il

risarcimento del danno patito in seguito all'agire illecito di un terzo. L'onere

della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un

atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale

adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 4ª

edizione, n. 1 ad art. 42 CO). In concreto, se la prova del danno è indubbia, Angelo

Crivelli avendo confermato di aver visionato presso l'istante “l'impugnatura di

una chiave senza lama” (cfr. deposizione del 25 agosto 2009), così come la sua

entità, suffragata da prove documentali (cfr. doc. 2 e 3), tutto si ignora

sulla sua causa e sul responsabile dell'evento. Al riguardo, al momento dell'intervento

dei due agenti di polizia M__________ __________ e A__________ __________, la

convenuta non era presente sul posto (cfr. deposizioni del 25 agosto 2009), di

modo che questi hanno potuto riferire unicamente quanto loro raccontato dall'istante,

ciò che esclude qualsiasi valore probatorio alla loro deposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). E siccome la versione della

ricorrente, secondo la quale sarebbe stata la convenuta a danneggiare intenzionalmente

le chiavi dell'auto, non ha trovato nessun riscontro, la conclusione del primo

giudice non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

Si aggiunga che a identica soluzione si giungerebbe anche applicando l'art. 321e

CO secondo il quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente

o per negligenza al datore di lavoro, giacché la norma prevede gli stessi

presupposti dell'art. 41 CO, (cfr.

Streiff/ von Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO).

5.

Per quanto attiene alla richiesta

di restituzione di salari pagati in eccedenza per delle ore lavorative non

prestate dalla dipendente, la pretesa si fonda sulle norme dell'indebito

arricchimento (art. 62 segg. CO). In tal caso spetta all'istante provare i presupposti

per l'applicazione di questa norma, ovvero l'arricchimento di un soggetto, l'impoverimento

dell'avente diritto e l'assenza di una giusta causa (Schulin in: Basler Kommentar, op. cit., n. 41 ad art. 62 CO).

In

concreto il Giudice di pace, esaminati i due contratti sottoscritti dalle parti

lo stesso 14 maggio 2007: il primo in cui era previsto un salario mensile di

fr. 750.– per tre ore lavorative oltre a fr. 250.– a titolo di provvigione

mensile anticipata (doc. 4), e il secondo in cui il salario mensile ammontava a

fr. 1000.– per quattro ore lavorative (doc. 5), ha ritenuto infondata la

pretesa dell'istante in entrambi i casi, i due contratti prevedendo in sostanza

una remunerazione mensile di fr. 1000.–. La ricorrente dissente da tale conclusione

e sostiene invece che solo il primo contratto vincolava le parti. Sennonché, l'interpretazione

fornita dalla ricorrente non basta a dimostrare che la conclusione del primo

giudice sia manifestamente insostenibile. Tanto meno se si pensa che la

lavoratrice si è sempre basata sul secondo contratto (cfr. lettere 6 ottobre

2007.

allegato 1, 17 ottobre 2007 allegato 2, e 5 novembre 2007 allegato 5).

Quanto alle

ore di lavoro effettivamente prestate dalla convenuta, il primo giudice ha

ritenuto che le tre ore indicate nel conteggio per la cassa disoccupazione (doc.

6) fossero perfettamente conformi al contenuto del primo contratto di lavoro che

prevedeva – appunto – tre ore di lavoro nel periodo di prova (doc. 4). L'affermazione

della ricorrente secondo cui alla convenuta sarebbe sempre stato versato un

salario mensile di fr. 750.–, è per contro un'allegazione di parte che non ha

trovato nessun riscontro probatorio. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato

nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, la

convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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