16.2010.20
Contratto di lavoro - pretesa di risarcimento danni nei confronti del lavoratore - presupposti - prova dell'agire illecito - indebito arricchimento - presupposti
4 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.20
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - pretesa di risarcimento danni nei confronti del lavoratore - presupposti - prova dell'agire illecito - indebito arricchimento - presupposti
ATTO ILLECITO
INDEBITO ARRICCHIMENTO
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 41 CO
art. 42 CO
art. 62 CO
art. 321e CO
Incarto n.
16.2010.20
Lugano
4 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19
febbraio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa l'8 febbraio 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 267-31/2009 (contratto di
lavoro) promossa con istanza 17 giugno 2009 nei confronti di
CO 1CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato per la società RI 1 come “venditrice al telefono” dal 14 maggio
al 31 ottobre 2007, giorno in cui le è stata notificata la disdetta del
contratto. Per il recupero delle proprie pretese salariali ammontanti a fr.
1000.– oltre accessori, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________
dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione. Su istanza
della procedente, con sentenza 25 maggio 2008 il Giudice di pace del circolo di
Vezia ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RI 1.
Fatti
B. Con
istanza del 17 giugno 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice
di pace per ottenere il pagamento di fr. 1496.–, così come il rigetto dell'opposizione
da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, rivendicati quale risarcimento
danni e indebito arricchimento. La pretesa si riferisce al pagamento della
spesa sostenuta per la riparazione di una serratura dell'auto della ditta danneggiata
dalla dipendente e alla restituzione di fr. 250.– quale salario percepito in
eccedenza dalla dipendente per delle ore lavorative non effettuate nel mese di
ottobre 2007. All'udienza del 14 luglio 2009, indetta per la discussione, la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
C. Statuendo
l'8 febbraio 2010 il Giudice di pace, dopo aver rimproverato all'istante di non
avere provato la responsabilità della convenuta né le premesse per indebito arricchimento,
ha respinto l'istanza.
D. Con
ricorso per cassazione del 19 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC
ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale non ritenendo provate le sue pretese. CO 1 non ha presentato osservazioni
al ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio
2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC
ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o
del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata
una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione
sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa
scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4
consid. 1.3).
3.
Il
Giudice di pace ha respinto la pretesa di risarcimento danni formulata dall'istante
essendosi questa limitata a provare il danno ma non anche la responsabilità
della convenuta, ovvero che la rottura delle chiavi della sua auto fosse da
ricondurre a un comportamento della convenuta. La ricorrente non condivide questa
conclusione, ritenendo invece di aver fornito sufficienti elementi a comprova
del fatto che il danno poteva essere stato cagionato solo dalla convenuta.
Sennonché,
così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella
motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto la
ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo
giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a
concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.
4.
Si
volesse da ciò prescindere ed esaminare il ricorso nel merito, la conclusione
del primo giudice che non ha ritenuto provata la pretesa risarcitoria dell'istante
non è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
Nella
fattispecie la pretesa di risarcimento danni si àncora sull'art. 41 CO . Ora, questa
norma concede alla parte lesa il diritto di ottenere il
risarcimento del danno patito in seguito all'agire illecito di un terzo. L'onere
della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un
atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale
adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4ª
edizione, n. 1 ad art. 42 CO). In concreto, se la prova del danno è indubbia, Angelo
Crivelli avendo confermato di aver visionato presso l'istante “l'impugnatura di
una chiave senza lama” (cfr. deposizione del 25 agosto 2009), così come la sua
entità, suffragata da prove documentali (cfr. doc. 2 e 3), tutto si ignora
sulla sua causa e sul responsabile dell'evento. Al riguardo, al momento dell'intervento
dei due agenti di polizia M__________ __________ e A__________ __________, la
convenuta non era presente sul posto (cfr. deposizioni del 25 agosto 2009), di
modo che questi hanno potuto riferire unicamente quanto loro raccontato dall'istante,
ciò che esclude qualsiasi valore probatorio alla loro deposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237). E siccome la versione della
ricorrente, secondo la quale sarebbe stata la convenuta a danneggiare intenzionalmente
le chiavi dell'auto, non ha trovato nessun riscontro, la conclusione del primo
giudice non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
Si aggiunga che a identica soluzione si giungerebbe anche applicando l'art. 321e
CO secondo il quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente
o per negligenza al datore di lavoro, giacché la norma prevede gli stessi
presupposti dell'art. 41 CO, (cfr.
Streiff/ von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 4 ad art. 321e CO).
5.
Per quanto attiene alla richiesta
di restituzione di salari pagati in eccedenza per delle ore lavorative non
prestate dalla dipendente, la pretesa si fonda sulle norme dell'indebito
arricchimento (art. 62 segg. CO). In tal caso spetta all'istante provare i presupposti
per l'applicazione di questa norma, ovvero l'arricchimento di un soggetto, l'impoverimento
dell'avente diritto e l'assenza di una giusta causa (Schulin in: Basler Kommentar, op. cit., n. 41 ad art. 62 CO).
In
concreto il Giudice di pace, esaminati i due contratti sottoscritti dalle parti
lo stesso 14 maggio 2007: il primo in cui era previsto un salario mensile di
fr. 750.– per tre ore lavorative oltre a fr. 250.– a titolo di provvigione
mensile anticipata (doc. 4), e il secondo in cui il salario mensile ammontava a
fr. 1000.– per quattro ore lavorative (doc. 5), ha ritenuto infondata la
pretesa dell'istante in entrambi i casi, i due contratti prevedendo in sostanza
una remunerazione mensile di fr. 1000.–. La ricorrente dissente da tale conclusione
e sostiene invece che solo il primo contratto vincolava le parti. Sennonché, l'interpretazione
fornita dalla ricorrente non basta a dimostrare che la conclusione del primo
giudice sia manifestamente insostenibile. Tanto meno se si pensa che la
lavoratrice si è sempre basata sul secondo contratto (cfr. lettere 6 ottobre
2007.
allegato 1, 17 ottobre 2007 allegato 2, e 5 novembre 2007 allegato 5).
Quanto alle
ore di lavoro effettivamente prestate dalla convenuta, il primo giudice ha
ritenuto che le tre ore indicate nel conteggio per la cassa disoccupazione (doc.
6) fossero perfettamente conformi al contenuto del primo contratto di lavoro che
prevedeva – appunto – tre ore di lavoro nel periodo di prova (doc. 4). L'affermazione
della ricorrente secondo cui alla convenuta sarebbe sempre stato versato un
salario mensile di fr. 750.–, è per contro un'allegazione di parte che non ha
trovato nessun riscontro probatorio. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
7.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, la
convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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