16.2010.21
Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso
18 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.21
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.21
Lugano
18 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
febbraio 2010 presentato da
RI 1)
contro la sentenza emessa il 9 febbraio 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa inc. 03/B/Ord. (contratto
d'appalto) promossa con istanza 15 dicembre 2009 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nel 2006 CO 1, titolare di una ditta di impianti elettrici, ha istallato presso
la RI 1 di __________, ditta attiva nel settore del cambio di valute, un
impianto di videosorveglianza composto di due videocamere, un videoregistratore
e un monitor, intervento regolarmente pagato;
che nel
mese di ottobre del 2008, in seguito a un guasto dell'impianto, CO 1 è intervenuto
sul medesimo sostituendo la telecamera e l'alimentatore del videorecorder,
fatturando alla cliente, il 3 dicembre 2008, complessivi fr. 1228.35;
che la RI
1 ha tempestivamente contestato tale fattura lamentando la lunga durata della
riparazione (tre mesi) durante la quale l'ufficio è rimasto privo di
sorveglianza, e il fatto di non essere ancora in possesso del videorecorder,
ritirato per la sostituzione di una ventola;
che con
istanza del 15 dicembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1228.35 oltre accessori e
il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio;
che all'udienza
del 4 febbraio 2010 indetta per la discussione l'istante ha dichiarato la propria
disponibilità a sostituire gratuitamente la ventola del videorecorder, mentre
la convenuta ha proposto di respingere l'istanza giacché intenzionata a
sostituire l'intero impianto di sorveglianza;
che
statuendo il 9 febbraio 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, l'istante
avendo dimostrato di avere fornito le prestazioni oggetto della fattura;
che con
ricorso per cassazione del 22 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso
per cassazione deve contenere, pena nullità (cpv. 3) le domande di ricorso come
pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o
almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che
in concreto il contenuto del ricorso 22 febbraio 2010 non supera la soglia imposta
dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice
Fatti
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie lamentele
in merito all'operato della parte istante alla quale
rimprovera di non essere “stata in grado di riparare l'apparecchiatura”, senza
però contestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate;
che
in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,
questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso
Considerandi
per cassazione è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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