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Decisione

16.2010.21

Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso

18 marzo 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie lamentele

in merito all'operato della parte istante alla quale

rimprovera di non essere “stata in grado di riparare l'apparecchiatura”, senza

però contestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate;

che

in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato,

questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

pronuncia: 1. Il ricorso

Considerandi

per cassazione è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese o tasse, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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