16.2010.22
Contratto di lavoro - capacità processuale - diffida a munirsi di patrocinatore - estensione della massima inquisitoria sociale
7 marzo 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2010.22
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - capacità processuale - diffida a munirsi di patrocinatore - estensione della massima inquisitoria sociale
CAPACITÀ PROCESSUALE
MASSIMA INQUISITORIA SOCIALE
PATROCINIO D'UFFICIO
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
art. 343 CO
art. 38 CPC-TI
art. 39 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.22
Lugano
7 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25
febbraio 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 12 febbraio 2010 dal
Pretore del Distretto di Riviera nella causa DI.2009.27 (contratto di lavoro)
promossa con istanza 22 maggio 2009 da
CO 1
(rappresentata da);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
30 aprile 2008 CO 1 è stata assunta alle dipendenze della società RI 1 come cameriera
con un salario mensile lordo di fr. 3000.–. Il rapporto di lavoro, iniziato il
1° maggio 2008, si è concluso il 31 ottobre 2008 in seguito alla disdetta notificata dalla datrice di lavoro.
Fatti
B. Con
istanza 22 maggio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto
di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 7027.55 lordi oltre interessi del
5% dal 1° novembre 2008. La pretesa si riferisce a giorni di libero non goduti
(fr. 3835.70 pari a 25.5 giorni), a giorni festivi non pagati (fr. 453.70 per 3
giorni) e a ore di lavoro straordinario effettuate (fr. 2738.15 equivalenti a
118.16 ore). All'udienza del 7 settembre 2009, indetta per la discussione, la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
C. Statuendo
il 12 febbraio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza riconoscendo
alla lavoratrice il diritto al pagamento di fr. 4201.10 lordi oltre interessi
del 5% dal 1° novembre 2008, ovvero fr. 2400.– per i giorni di riposo non
goduti (16 giorni), fr. 1347.40 per le ore di lavoro straordinarie effettuate
(58.14) e fr. 453.70 per i giorni festivi non goduti (3 giorni).
D. Con
ricorso per cassazione del 25 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art.
327 CPC ticinese, lett. e) e g). Con decreto 3 marzo 2010 il presidente di
questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 18 marzo 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la
procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese
(art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa
autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
2.
La
ricorrente rimprovera al Pretore di non averla diffidata a munirsi di un
patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese e di non avere
applicato la massima indagatoria. Ogni persona avente l'esercizio dei diritti
civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ticinese). La
capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente
tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC ticinese). Nel Cantone Ticino, come
nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in
giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior
parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23
novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una
persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza
la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un legale, con la
comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC ticinese).
Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, questo
provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete,
oggettive o soggettive (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa
debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di
compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso.
Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per
rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta.
In
concreto nulla induce a ritenere che la rappresentante della convenuta non fosse
in grado di discutere con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa
ha espresso in modo chiaro i motivi della sua opposizione alle pretese
avversarie indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi (cfr. verbale 7
settembre 2009). In simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla
perché si munisse di un patrocinatore. Scegliendo di stare in giudizio senza
alcun ausilio, la convenuta ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere
errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. Non può adesso far
carico al Pretore di averle lasciato esercitare i suoi diritti di parte tanto
più che la ricorrente solo in questa sede si è lamentata della mancata diffida
a munirsi di un legale, mentre nulla ha eccepito nelle sue conclusioni di causa
ancorché a quel momento già patrocinata. Su questo punto il ricorso è destinato
all'insuccesso.
3.
Quanto
al fatto che nella procedura in materia di contratto di lavoro viga la massima
inquisitoria sociale, essa riguarda la raccolta del materiale probatorio
- ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - dinanzi al
giudice di prima istanza (sentenza 4C.340/2004 del 2 dicembre 2004 consid. 4.1,
non pubblicato in DTF 131 III 243), non invece l'oggetto della controversia,
che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a
esporre - nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili -
le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova
disponibili (DTF 130 II 107 consid. 2.2; 107 II 233 consid. 2c). Se ha
oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto
e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le
parti (DTF 107 II 233 consid. 2c; sentenza 4P.297/2001 del 26 marzo 2002
consid. 2c; Tobler/Favre/Munoz /Ehm,
Arbeitsrecht, 2006, n. 4.2 ad art. 343 CO). Nella fattispecie, l'istante
non ha contestato di aver ricevuto il salario sulla base delle registrazioni contenute
nel conteggio allestito dal datore di lavoro (cfr. istanza pag. 2) ciò che il
Pretore ha accertato. Perché quindi quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere alla
convenuta la prova dei pagamenti non è dato di capire. Per di più, il primo
giudice nel calcolare le ore supplementari ha tenuto conto del solo conteggio allestito
dalla convenuta sicché nemmeno si può dire che l'istante abbia ricevuto più di
quanto le spettasse.
4.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
5.
La ricorrente ribadisce che determinante è il conteggio orario da
lei allestito (doc. 1), quello della lavoratrice essendo privo di valenza
probatoria. E, soggiunge, per poter sconfessare la veridicità del primo
conteggio, l'istante avrebbe dovuto apportare solide prove a sostegno della sua
pretesa. Ciò nondimeno, in concreto, nessun testimone è stato in grado di
riferire in maniera oggettiva e sostanziale sulle circostanze fatte valere
dalla lavoratrice, tanto più che le testimonianze sono generiche e finanche
contraddittorie.
Sennonché,
così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per
cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione
dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero
viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella
motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto la
ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo
giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a
concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio. E nella fattispecie il Pretore
ha compiutamente illustrato e spiegato perché ha ritenuto che le varie
deposizioni permettevano di confermare le affermazioni dell'istante, ovvero di
avere goduto di un solo giorno di riposo la settimana. Il ricorso, in buona
sostanza, si esaurisce però in una serie di considerazioni appellatorie mediante
le quali la ricorrente mette in discussione la valenza delle testimonianze senza
addurre alcun elemento tale da far apparire la valutazione del materiale
probatorio e l'accertamento dei fatti non solo opinabili, ma addirittura
insostenibili. Al riguardo il ricorso si rivela finanche irricevibile.
6.
Sia come sia, M__________ __________ ha affermato
che il ristorante era chiuso il mercoledì e che “di regola al giovedì l'istante
lavorava” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 1). Nello stesso senso L__________ __________, che ha lavorato alle dipendenze della
convenuta da metà maggio 2008 a fine aprile 2009, ha confermato che “quando il giorno di chiusura era il mercoledì, l'istante stava a casa quel
giorno, poi quando il ristorante rimaneva sempre aperto, l'istante stava a casa
un giorno alla settimana, non ricordo quale. Quel giorno però era sempre lo
stesso all'interno della settimana” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag.
2). Infine anche U__________ __________, altro dipendente della convenuta, ha
dichiarato che l'istante “faceva un giorno di vacanza alla settimana ma non
ricordo quale giorno fosse” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 3). Ciò
posto è possibile che in qualche frangente le affermazioni dei testi non siano
concordanti, ma la valutazione complessiva del Pretore, secondo cui la
lavoratrice non ha goduto di regola dei giorni di riposo che le spettavano non
appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Quanto all'ammontare
della pretesa riconosciuta all'istante, la ricorrente nulla adduce sicché non giova
dilungarsi.
7.
In
merito alle ore straordinarie, il Pretore ha dettagliatamente esposto perché ha
riconosciuto all'istante l'effettuazione di 58.14 ore supplementari. La
ricorrente, senza pretendere che la lavoratrice non abbia effettuato ore di lavoro
straordinario, si limita a non condividere la conclusione del primo giudice,
ribadendo la veridicità del suo conteggio, ma non sostanzia alcuna censura
d'arbitrio. Identica conclusione si impone per il riconoscimento dei giorni
festivi non pagati. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli
di cassazione invocati, deve essere respinto.
8.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ticinese). La ricorrente
rifonderà alla controparte un'equa indennità per la stesura delle osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è
respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese. La ricorrente rifonderà alla controparte un'indennità
di fr. 100.–.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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