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Decisione

16.2010.22

Contratto di lavoro - capacità processuale - diffida a munirsi di patrocinatore - estensione della massima inquisitoria sociale

7 marzo 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 22 maggio 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto

di Riviera per ottenere il pagamento di fr. 7027.55 lordi oltre interessi del

5% dal 1° novembre 2008. La pretesa si riferisce a giorni di libero non goduti

(fr. 3835.70 pari a 25.5 giorni), a giorni festivi non pagati (fr. 453.70 per 3

giorni) e a ore di lavoro straordinario effettuate (fr. 2738.15 equivalenti a

118.16 ore). All'udienza del 7 settembre 2009, indetta per la discussione, la

convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo

il 12 febbraio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza riconoscendo

alla lavoratrice il diritto al pagamento di fr. 4201.10 lordi oltre interessi

del 5% dal 1° novembre 2008, ovvero fr. 2400.– per i giorni di riposo non

goduti (16 giorni), fr. 1347.40 per le ore di lavoro straordinarie effettuate

(58.14) e fr. 453.70 per i giorni festivi non goduti (3 giorni).

D. Con

ricorso per cassazione del 25 febbraio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione dell'art.

327 CPC ticinese, lett. e) e g). Con decreto 3 marzo 2010 il presidente di

questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni

del 18 marzo 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la

procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese

(art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa

autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

2.

La

ricorrente rimprovera al Pretore di non averla diffidata a munirsi di un

patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese e di non avere

applicato la massima indagatoria. Ogni persona avente l'esercizio dei diritti

civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ticinese). La

capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente

tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC ticinese). Nel Cantone Ticino, come

nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in

giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior

parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23

novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una

persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza

la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un legale, con la

comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC ticinese).

Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, questo

provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete,

oggettive o soggettive (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa

debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di

compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso.

Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per

rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta.

In

concreto nulla induce a ritenere che la rappresentante della convenuta non fosse

in grado di discutere con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa

ha espresso in modo chiaro i motivi della sua opposizione alle pretese

avversarie indicando i mezzi di prova di cui intendeva valersi (cfr. verbale 7

settembre 2009). In simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla

perché si munisse di un patrocinatore. Scegliendo di stare in giudizio senza

alcun ausilio, la convenuta ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere

errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. Non può adesso far

carico al Pretore di averle lasciato esercitare i suoi diritti di parte tanto

più che la ricorrente solo in questa sede si è lamentata della mancata diffida

a munirsi di un legale, mentre nulla ha eccepito nelle sue conclusioni di causa

ancorché a quel momento già patrocinata. Su questo punto il ricorso è destinato

all'insuccesso.

3.

Quanto

al fatto che nella procedura in materia di contratto di lavoro viga la massima

inquisitoria sociale, essa riguarda la raccolta del materiale probatorio

- ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - dinanzi al

giudice di prima istanza (sentenza 4C.340/2004 del 2 dicembre 2004 consid. 4.1,

non pubblicato in DTF 131 III 243), non invece l'oggetto della controversia,

che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a

esporre - nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili -

le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova

disponibili (DTF 130 II 107 consid. 2.2; 107 II 233 consid. 2c). Se ha

oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto

e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le

parti (DTF 107 II 233 consid. 2c; sentenza 4P.297/2001 del 26 marzo 2002

consid. 2c; Tobler/Favre/Munoz /Ehm,

Arbeitsrecht, 2006, n. 4.2 ad art. 343 CO). Nella fattispecie, l'istante

non ha contestato di aver ricevuto il salario sulla base delle registrazioni contenute

nel conteggio allestito dal datore di lavoro (cfr. istanza pag. 2) ciò che il

Pretore ha accertato. Perché quindi quest'ultimo avrebbe dovuto chiedere alla

convenuta la prova dei pagamenti non è dato di capire. Per di più, il primo

giudice nel calcolare le ore supplementari ha tenuto conto del solo conteggio allestito

dalla convenuta sicché nemmeno si può dire che l'istante abbia ricevuto più di

quanto le spettasse.

4.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

5.

La ricorrente ribadisce che determinante è il conteggio orario da

lei allestito (doc. 1), quello della lavoratrice essendo privo di valenza

probatoria. E, soggiunge, per poter sconfessare la veridicità del primo

conteggio, l'istante avrebbe dovuto apportare solide prove a sostegno della sua

pretesa. Ciò nondimeno, in concreto, nessun testimone è stato in grado di

riferire in maniera oggettiva e sostanziale sulle circostanze fatte valere

dalla lavoratrice, tanto più che le testimonianze sono generiche e finanche

contraddittorie.

Sennonché,

così argomentando, la ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per

cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione

dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa

appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una

determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero

viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella

motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto la

ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo

giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a

concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio. E nella fattispecie il Pretore

ha compiutamente illustrato e spiegato perché ha ritenuto che le varie

deposizioni permettevano di confermare le affermazioni dell'istante, ovvero di

avere goduto di un solo giorno di riposo la settimana. Il ricorso, in buona

sostanza, si esaurisce però in una serie di considerazioni appellatorie mediante

le quali la ricorrente mette in discussione la valenza delle testimonianze senza

addurre alcun elemento tale da far apparire la valutazione del materiale

probatorio e l'accertamento dei fatti non solo opinabili, ma addirittura

insostenibili. Al riguardo il ricorso si rivela finanche irricevibile.

6.

Sia come sia, M__________ __________ ha affermato

che il ristorante era chiuso il mercoledì e che “di regola al giovedì l'istante

lavorava” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 1). Nello stesso senso L__________ __________, che ha lavorato alle dipendenze della

convenuta da metà maggio 2008 a fine aprile 2009, ha confermato che “quando il giorno di chiusura era il mercoledì, l'istante stava a casa quel

giorno, poi quando il ristorante rimaneva sempre aperto, l'istante stava a casa

un giorno alla settimana, non ricordo quale. Quel giorno però era sempre lo

stesso all'interno della settimana” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag.

2). Infine anche U__________ __________, altro dipendente della convenuta, ha

dichiarato che l'istante “faceva un giorno di vacanza alla settimana ma non

ricordo quale giorno fosse” (cfr. deposizione del 22 ottobre 2009 pag. 3). Ciò

posto è possibile che in qualche frangente le affermazioni dei testi non siano

concordanti, ma la valutazione complessiva del Pretore, secondo cui la

lavoratrice non ha goduto di regola dei giorni di riposo che le spettavano non

appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Quanto all'ammontare

della pretesa riconosciuta all'istante, la ricorrente nulla adduce sicché non giova

dilungarsi.

7.

In

merito alle ore straordinarie, il Pretore ha dettagliatamente esposto perché ha

riconosciuto all'istante l'effettuazione di 58.14 ore supplementari. La

ricorrente, senza pretendere che la lavoratrice non abbia effettuato ore di lavoro

straordinario, si limita a non condividere la conclusione del primo giudice,

ribadendo la veridicità del suo conteggio, ma non sostanzia alcuna censura

d'arbitrio. Identica conclusione si impone per il riconoscimento dei giorni

festivi non pagati. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli

di cassazione invocati, deve essere respinto.

8.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ticinese). La ricorrente

rifonderà alla controparte un'equa indennità per la stesura delle osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è

respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese. La ricorrente rifonderà alla controparte un'indennità

di fr. 100.–.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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