16.2010.23
Azione di disconoscimento del debito - assistenza giudiziaria - ricorso contro rifiuto AG - AG non data per persona giuridica - eccezione - AG regolata dal diritto cantonale - in Ticino AG solo per pe
12 agosto 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.23
Data decisione, Autorità:
12.08.2010, CCC
Titolo:
Azione di disconoscimento del debito - assistenza giudiziaria - ricorso contro rifiuto AG - AG non data per persona giuridica - eccezione - AG regolata dal diritto cantonale - in Ticino AG solo per persona fisica e non giuridica
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 4 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
16.2010.23
Lugano
12 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente,
Lardelli e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso in materia di
assistenza giudiziaria 1° marzo 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1)
contro la decisione del 9 febbraio 2010 con cui il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria presentata dalla ricorrente nell'ambito delle cause IU.2010.9-10
(azione di disconoscimento del debito) promosse con istanze 8 febbraio 2010
nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 16 maggio 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________, alla quale è poi subentrata
a seguito di fusione CO 1, un contratto di leasing finanziario avente per
oggetto l'acquisto di un autocarro con rimorchio per un valore di fr. 338 390.–,
che RI 1 si è impegnata a pagare mediante rate di fr. 5434.90 mensili;
che il 25
aprile 2008 l'autocarro, assicurato alla __________ di __________, è andato
distrutto nel corso di un incendio;
che da
quel momento RI 1 ha sospeso i pagamenti delle rate di leasing;
che CO 1 ha avviato due procedure esecutive volte all'incasso delle rate e degli interessi moratori relativi
al mese di agosto 2009 (PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per fr.
7554.45) e novembre 2009 (PE n. __________ del medesimo UEF per fr. 5434.90),
alle quali RI 1 ha interposto opposizione;
che in
esito a due istanze di CO 1 con separate sentenze del 13 gennaio 2010 (EF.2009.__________
e EF.2009.__________ il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la
presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di leasing e
respinta l'eccezione di estinzione del debito sollevata dall'escussa con riferimento
alla distruzione dell'autocarro, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni
da questa interposte ai menzionati precetti esecutivi;
che con
separate istanze dell'8 febbraio 2010 RI 1 ha chiesto al medesimo Pretore il disconoscimento dei menzionati debiti, ha denunciato la lite a __________ e ha chiesto
l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con
un'unica decisione (“decreto”) del 9 febbraio 2010 il Pretore ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria, la richiedente essendo una persona giuridica;
che con ricorso
del 1° marzo 2010 RI 1 è insorta contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
che per
sua natura il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato
con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente
superiore (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001,
commento all'art. 35 in fine);
che
trattandosi di una procedura davanti al Pretore come istanza unica, il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria va presentato alla Camera di cassazione
civile;
che il
Pretore ha negato all'istante il beneficio richiesto poiché la richiedente “è una
persona giuridica”;
che per
la ricorrente il diritto all'assistenza giudiziaria a determinate condizioni può
essere concesso anche a una persona giuridica;
che l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona
fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti
del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag);
che secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale le persone giuridiche non hanno di
principio diritto all'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 326 consid. 5.2, 119
Ia 337, 116 II 651, 88 II 387);
che,
invero, se la lite verte sul solo attivo di una persona giuridica e le persone
fisiche aventi diritto economico della medesima sono senza risorse, non è
esclusa la possibilità di accordare l'assistenza giudiziaria anche alla persona
giuridica (DTF 131 II 306 consid. 5.2.2);
che
nondimeno il Tribunale federale ha unicamente riservato tale possibilità e, interpretando
restrittivamente tali condizioni, non ha mai accordato il beneficio richiesto a
una persona giuridica (sentenza del Tribunale federale 4A_517/2007 del 14 gennaio
2008);
che, in
ogni caso, il diritto all'assistenza giudiziaria è in primo luogo disciplinato dal
diritto procedurale cantonale (cfr. sentenza del Tribunale federale 7B.247/2004
del 22 dicembre 2004);
che nella
fattispecie la chiara formulazione dell'art. 3 Lag “l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona
fisica indigente”, non costituisce
una lacuna legislativa ma piuttosto un silenzio qualificato, il legislatore
avendo espressamente voluto limitare il beneficio alle sole persone fisiche, “anche
per contenere gli oneri derivanti allo Stato a dipendenza del suo obbligo – peraltro
indiscusso e pacifico – di permettere alle persone indigenti di far valere in
modo appropriato i loro diritti “ (cfr. Messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001,
commento all'art. 3 Lag);
che
ciò premesso la decisione dal Pretore merita tutela e il ricorso, infondato,
deve essere respinto;
che la
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita salvo ipotesi di temerarietà,
non date in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili
alla convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria in cassazione non può essere accolta, il ricorso
mancando sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Fatti
2. Non si riscuotono tasse o spese né si
assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in cassazione è respinta.
4. Intimazione
a:
–,;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
Considerandi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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