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Decisione

16.2010.25

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - libero apprezzamento del giudice nella quantificazione delle ripetibili -

9 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che per

il ricorrente il termine di ricorso sarebbe scaduto il venerdì 12 marzo 2010;

che il

ricorso, recante la data del 12 marzo 2010, è stato

consegnato all'ufficio postale di Lugano Molino Nuovo il 13 marzo seguente alle

ore 10.00 (data del timbro postale sulla busta d'invio);

che in

tali circostanze il ricorso sarebbe tardivo e sfuggirebbe

a qualsiasi esame;

che si

volesse prescindere da ciò, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte;

che nella fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili

il primo giudice fruisce di una notevole latitudine: il suo pronunciato può

essere censurato, di conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere

d'apprezza­mento (Rep. 1996 pag. 171).

che

contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, il fatto di dirigere uno studio

d'avvocatura ancora non significa che un'eventuale indennità debba essere

determinata sulla base della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati

valevole per i soli patrocinatori professionali (art. 1), alla stessa stregua

del vecchio regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10);

Considerandi

che,

infatti, la persona fisica che agisce da sé ha diritto soltanto a un'equa

indennità per l'incomodo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii);

che, in concreto,

ciò si ravvisa solo qualora la partecipazione all'udienza davanti al Giudice di

pace avesse cagionato al convenuto particolari costi oppure comportato apprezzabile

dispendio di tempo o perdite di guadagno;

che tali

premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato nemmeno pretendendo

di avere incontrato particolari disagi d'ordine professionale o affrontato esborsi

di rilievo, dando solo per scontata la “perdita di tempo”;

che,

anche se per altri motivi, la decisione del primo giudice di non concedere un'indennità

al convenuto non appare il frutto di un abuso del potere di appezzamento di cui

egli gode in materia di spese e ripetibili;

che gli

oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese);

che

nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere

a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo

aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),

che non

si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il

ricorso nemmeno è stato notificato;

che,

a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio

della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali

rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC ticinese

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Non si

prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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