16.2010.25
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - libero apprezzamento del giudice nella quantificazione delle ripetibili -
9 settembre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.25
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - libero apprezzamento del giudice nella quantificazione delle ripetibili -
INDENNITÀ
RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.25
Lugano
9 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
marzo 2010 presentato dall'
RI 1
contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 224-2009-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 5 novembre 2009 da
CO 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con decisione del 16 maggio 2008 lo CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa disciplinare di fr. 75.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa
all'imposta cantonale e federale diretta 2006;
che con
istanza del 5 novembre 2009 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Giudice
di pace del circolo di Giubiasco di rigettare in via definitiva l'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 135.– rivendicati a titolo di multa disciplinare e tasse di diffida;
che
all'udienza del 1° dicembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto –
unico comparente – ha proposto di respingere l'istanza contestando la presenza
di un valido titolo esecutivo né per la multa, non avendo mai ricevuto la
decisione del 16 maggio 2008, né per le tasse di diffida a comprova delle quali
l'istante non ha prodotto nessun documento;
che
statuendo il 21 febbraio 2010 il Giudice di pace, accertata la mancanza di un valido
titolo esecutivo, ha respinto l'istanza ponendo gli oneri processuali di complessivi
fr. 75.– a carico dell'istante, senza riconoscere indennità al convenuto, negando
la temerarietà dell'agire dell'istante poiché il contribuente “avrebbe per lo meno
dovuto dimostrare di aver consegnato la dichiarazione fiscale”;
che con
ricorso per cassazione del 12 marzo 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio per ottenere la condanna dell'istante al pagamento di un'indennità di
fr. 210.–;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 1°
gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che per
il ricorrente il termine di ricorso sarebbe scaduto il venerdì 12 marzo 2010;
che il
ricorso, recante la data del 12 marzo 2010, è stato
consegnato all'ufficio postale di Lugano Molino Nuovo il 13 marzo seguente alle
ore 10.00 (data del timbro postale sulla busta d'invio);
che in
tali circostanze il ricorso sarebbe tardivo e sfuggirebbe
a qualsiasi esame;
che si
volesse prescindere da ciò, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte;
che nella fissazione e suddivisione delle spese e delle ripetibili
il primo giudice fruisce di una notevole latitudine: il suo pronunciato può
essere censurato, di conseguenza, solo per eccesso o abuso del potere
d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
che
contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, il fatto di dirigere uno studio
d'avvocatura ancora non significa che un'eventuale indennità debba essere
determinata sulla base della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati
valevole per i soli patrocinatori professionali (art. 1), alla stessa stregua
del vecchio regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10);
Considerandi
che,
infatti, la persona fisica che agisce da sé ha diritto soltanto a un'equa
indennità per l'incomodo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii);
che, in concreto,
ciò si ravvisa solo qualora la partecipazione all'udienza davanti al Giudice di
pace avesse cagionato al convenuto particolari costi oppure comportato apprezzabile
dispendio di tempo o perdite di guadagno;
che tali
premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato nemmeno pretendendo
di avere incontrato particolari disagi d'ordine professionale o affrontato esborsi
di rilievo, dando solo per scontata la “perdita di tempo”;
che,
anche se per altri motivi, la decisione del primo giudice di non concedere un'indennità
al convenuto non appare il frutto di un abuso del potere di appezzamento di cui
egli gode in materia di spese e ripetibili;
che gli
oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese);
che
nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere
a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo
aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),
che non
si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il
ricorso nemmeno è stato notificato;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio
della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali
rende la domanda senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC ticinese
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si
prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster