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Decisione

16.2010.26

Rigetto definitivo dell'opposizione - assunzione d'ufficio di prove da parte del giudice - richiesta all'istante di provare la notifica del titolo esecutivo

30 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15);

che

il ricorrente si duole essenzialmente del fatto per il primo giudice di aver

assunto una prova d'ufficio, dopo l'udienza di contraddittorio;

che

invero l'art. 20 cpv. 2 vLALEF imponeva alle parti l'obbligo di produrre all'udienza

di contraddittorio i documenti a suffragio delle rispettive ragioni;

che,

nondimeno, il ricorrente non indica quale norma vieterebbe al giudice, tenuto

ad accertare d'ufficio la presenza di un valido titolo esecutivo (D. Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84

LEF), di assumere delle prove, a condizione che questo

suo agire sia compa-

tibile

con le esigenze di celerità della procedura sommaria (art. 20 cpv. 6 vLALEF);

che

Considerandi

in concreto tali esigenze sono state rispettate il giudice essendosi limitato a

chiedere all'istante “la prova dell'avvenuto invio per posta raccomandata”

della decisione 13 giugno 2008, tanto più che la decisione, secondo le prove

documentali prodotte dall'istante (indicazioni postali circa l'invio raccomandato

n. 98.__________), è stata consegnata allo sportello dell'ufficio postale di

Lugano 1 il 17 giugno 2008;

che

l'agire del giudice di pace può tutto sommato essere tutelato;

che non avendo

evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese);

che

nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere

a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo

aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),

che non

si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il

ricorso nemmeno è stato notificato;

che,

a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin

dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri

processuali rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC ticinese

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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