16.2010.26
Rigetto definitivo dell'opposizione - assunzione d'ufficio di prove da parte del giudice - richiesta all'istante di provare la notifica del titolo esecutivo
30 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.26
Data decisione, Autorità:
30.09.2011, CCC
Ricorso:
TF,5D_214/2011, 16.2.2012
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - assunzione d'ufficio di prove da parte del giudice - richiesta all'istante di provare la notifica del titolo esecutivo
ASSUNZIONE DI PROVE D'UFFICIO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 20 LALEF
art. 84 LEF
Incarto n.
16.2010.26
Lugano
30 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
marzo 2010 presentato dall'
RI 1
contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 220-2009-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 28 ottobre 2009 da
CO 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 28 ottobre 2009 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo
di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'oposizione interposta da RI 1 al
PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 100.–;
che tale
importo corrisponde alla tassa di giustizia posta a carico del convenuto con
risoluzione n. __________del 13 giugno 2008 della Sezione della circolazione;
che all'udienza
del 24 novembre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico
comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido
titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione in questione;
che statuendo il 21 febbraio 2010 il Giudice di pace, accertata la
presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante,
ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 12 marzo 2010, al quale il presidente di questa
Camera ha concesso effetto sospensivo con decreto 26 marzo 20120, RI 1 è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'istante non abbia dimostrato la sua
notifica al destinatario, la prova in tal senso essendo stata assunta dal primo
giudice dopo l'udienza di contraddittorio e quindi senza che egli ne fosse a conoscenza;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre
Fatti
2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
il ricorrente si duole essenzialmente del fatto per il primo giudice di aver
assunto una prova d'ufficio, dopo l'udienza di contraddittorio;
che
invero l'art. 20 cpv. 2 vLALEF imponeva alle parti l'obbligo di produrre all'udienza
di contraddittorio i documenti a suffragio delle rispettive ragioni;
che,
nondimeno, il ricorrente non indica quale norma vieterebbe al giudice, tenuto
ad accertare d'ufficio la presenza di un valido titolo esecutivo (D. Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84
LEF), di assumere delle prove, a condizione che questo
suo agire sia compa-
tibile
con le esigenze di celerità della procedura sommaria (art. 20 cpv. 6 vLALEF);
che
Considerandi
in concreto tali esigenze sono state rispettate il giudice essendosi limitato a
chiedere all'istante “la prova dell'avvenuto invio per posta raccomandata”
della decisione 13 giugno 2008, tanto più che la decisione, secondo le prove
documentali prodotte dall'istante (indicazioni postali circa l'invio raccomandato
n. 98.__________), è stata consegnata allo sportello dell'ufficio postale di
Lugano 1 il 17 giugno 2008;
che
l'agire del giudice di pace può tutto sommato essere tutelato;
che non avendo
evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese);
che
nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere
a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo
aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),
che non
si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il
ricorso nemmeno è stato notificato;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin
dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri
processuali rende la domanda senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC ticinese
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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