16.2010.27
Contratto di mandato - prestazioni del legale - revoca del mandato - dovere di diligenza - pagamento della mercede - concetto di arbitrio - contenuto ricorso per cassazione
2 aprile 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.27
Data decisione, Autorità:
02.04.2010, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - prestazioni del legale - revoca del mandato - dovere di diligenza - pagamento della mercede - concetto di arbitrio - contenuto ricorso per cassazione
CASSAZIONE
CONTENUTO DEL RICORSO
DOVERE DI DILIGENZA
MANDATO
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 398 CO
art. 327 let. g CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.27
Lugano
2 aprile 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13
marzo 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 15 febbraio 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2006.18 (mandato)
promossa con istanza 16 gennaio 2006 dall'
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nel mese di settembre del 2004 RI 2 e RI 1 hanno incaricato l'avv. CO 1di assisterli
nell'ambito di un procedimento penale contro di loro promosso per violazione
del dovere di assistenza o educazione verso i figli N__________ e A__________ così
come per rottura di sigilli;
che il 17
febbraio 2005 i coniugi RI 2 hanno revocato il mandato al legale, il quale il
23 febbraio 2005 ha trasmesso loro una nota professionale di complessivi fr. 17
098.50, sulla quale i mandanti hanno versato fr. 11 836.–;
che con
istanza del 16 gennaio 2006 l'avv. CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5262.50
oltre interessi del 5% dal 14 aprile 2005, così come il rigetto in via
definitiva delle opposizioni da loro interposte ai PE n. __________;
che all'udienza
del 4 aprile 2006, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di
respingere l'istanza contestando in particolare l'adeguatezza dell'onorario;
che vista
la natura della contestazione, il Pretore ha trasmesso gli atti alla Commissione
di verifica dell'Ordine degli avvocati e ha sospeso la procedura;
che con
decisione del 2 ottobre 2006 la citata Commissione ha tassato la nota in
questione in complessivi fr. 17 098.50 (onorario fr. 15 000.– e spese varie fr.
891.80);
che riattivata
la procedura, all'udienza dell'8 gennaio 2007 indetta per il proseguimento
della discussione, i convenuti hanno nuovamente proposto di respingere l'istanza,
chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di fr. 11 836.– lamentando un'inadempienza
del legale al quale rimproverano di non aver assolto il mandato nel loro
interesse;
che
l'istante ha proposto di respingere la domanda riconvenzionale;
che
statuendo il 15 febbraio 2010 il Pretore, accertato il corretto adempimento del
mandato da parte dell'istante al quale i convenuti si sono limitati ad
addebitare una generica e totale inadempienza senza comprovarla, ha accolto l'istanza
e ha respinto la domanda riconvenzionale;
che con
ricorso per cassazione del 13 marzo 2010 RI 1insorti contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC;
che i
ricorrenti rimproverano al primo giudice di non aver considerato le prove da
loro addotte a sostegno della cattiva esecuzione del mandato da parte del
legale;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art.
329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, pena
nullità (cpv. 3), deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo)
il motivo di cassazione invocato;
che
in concreto il memoriale dei ricorrenti non contiene nessuna domanda di ricorso,
ciò che renderebbe il ricorso d'acchito irricevibile;
che
nondimeno, indirizzato volutamente a questa Camera, si può legittimamente
presupporre che gli interessati postulino l'annullamento del giudizio impugnato
per quanto riguarda l'obbligo di versare all'istante fr. 5262.50 e non quello
concernente la domanda riconvenzionale;
che,
ciò posto, una trasmissione alla seconda Camera civile di appello a dipendenza
del valore della riconvenzionale, non entra in linea di conto;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità;
che per
essere definita come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta
e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;
che l'arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3);
che nella
fattispecie il Pretore, dopo avere esaminato le contestazioni dei convenuti a
sostegno della loro opposizione al pagamento della nota professionale, compresa
quella secondo cui il legale non avrebbe tutelato i loro interessi ma avrebbe
agito in modo tale da discreditarli, così come le argomentazioni dell'istante a
comprova della correttezza del suo agire, ha accolto l'istanza e respinto la
domanda riconvenzionale;
che i
ricorrenti, riproponendo in sostanza le loro contestazioni in merito all'operato
del legale, al quale rimproverano in particolare di aver effettuato a loro
spese ricerche per una fattispecie per la quale sono stati da subito prosciolti
e di non aver svolto il mandato nel loro interesse, e censurando alcune
affermazioni del primo giudice, non evidenziano né una violazione di norme di diritto
né tanto meno un'arbitraria valutazione delle prove da parte di quest'ultimo;
che
infatti, per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza
impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero
arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;
che, comunque
sia, il fatto per il primo giudice di aver menzionato anche l'altro figlio dei
ricorrenti, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, non è
frutto di un'iniziativa del Pretore giacché come si evince dal verbale di
interrogatorio 27 settembre 2004 davanti all'autorità penale RI 1 ha confermato di essere sentita “in qualità di denunciata per titolo di violazione del dovere d'assistenza
o educazione (art. 219 CP), reato commesso in correità con mio marito RI 2 in relazione al dovere di assistenza e di educazione verso i nostri figli A__________ e N…” (cfr.
doc. R);
che inoltre
le ricerche effettuate dal legale sono tutte in relazione ai reati per i quali
Fatti
i convenuti erano stati indagati (art. 219 e 290 CP), mentre non risulta, né i
convenuti hanno dimostrato, che l'istante abbia profuso tempo “allo studio di
casi di abusi sessuali” in relazione al reato di pornografia, al quale il
legale non ha peraltro mai accennato nei suoi allegati di causa;
che anche
il rimprovero mosso dai ricorrenti al primo giudice di aver ignorato la deposizione
di M__________ L____________________, la quale proverebbe che l'istante li
avrebbe “mal difesi” si avvera infondato, la teste limitandosi a riferire di
aver assistito ad alcuni colloqui tra la convenuta e l'istante, rispettivamente
la sua collaboratrice (cfr. verbali 24 settembre 2008), senza che da questa
deposizione risulti una qualsiasi indicazione a sostegno della pretesa cattiva
esecuzione del mandato da parte del legale;
che,
quindi, senza incorrere in arbitro il Pretore poteva ritenere come nell'agire
del legale non fosse ravvisabile nessuna violazione del dovere di diligenza (cfr.
Fellmann, in Berner Kommentar,
1992, n. 412 ad art. 398 CO; Fellmann,
Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 190
segg.);
che non
avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.
327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è
stato intimato;
per
questi motivi,
Considerandi
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
150.
–
sono posti
in solido a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster