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Decisione

16.2010.27

Contratto di mandato - prestazioni del legale - revoca del mandato - dovere di diligenza - pagamento della mercede - concetto di arbitrio - contenuto ricorso per cassazione

2 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti erano stati indagati (art. 219 e 290 CP), mentre non risulta, né i

convenuti hanno dimostrato, che l'istante abbia profuso tempo “allo studio di

casi di abusi sessuali” in relazione al reato di pornografia, al quale il

legale non ha peraltro mai accennato nei suoi allegati di causa;

che anche

il rimprovero mosso dai ricorrenti al primo giudice di aver ignorato la deposizione

di M__________ L____________________, la quale proverebbe che l'istante li

avrebbe “mal difesi” si avvera infondato, la teste limitandosi a riferire di

aver assistito ad alcuni colloqui tra la convenuta e l'istante, rispettivamente

la sua collaboratrice (cfr. verbali 24 settembre 2008), senza che da questa

deposizione risulti una qualsiasi indicazione a sostegno della pretesa cattiva

esecuzione del mandato da parte del legale;

che,

quindi, senza incorrere in arbitro il Pretore poteva ritenere come nell'agire

del legale non fosse ravvisabile nessuna violazione del dovere di diligenza (cfr.

Fellmann, in Berner Kommentar,

1992, n. 412 ad art. 398 CO; Fellmann,

Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 190

segg.);

che non

avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.

327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è

stato intimato;

per

questi motivi,

Considerandi

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.

fr.

150.

sono posti

in solido a carico dei ricorrenti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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