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Decisione

16.2010.28

Indennità per diritto di riposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione

2 aprile 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, pena

nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di

fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno

descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che

in concreto il contenuto dello scritto 16 febbraio 2010 della ricorrente non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che,

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del

Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di

pagamento di un’indennità per l'utilizzo, peraltro dalla stessa autorizzato,

del suo fondo quale passaggio;

che

così facendo la ricorrente non dimostra perché la conclusione del primo giudice

secondo cui essa non ha provato di avere un credito nei confronti del

convenuto, in particolare a quale titolo avendo pacificamente ammesso di non

aver mai pattuito nessun accordo con il vicino sul versamento di un'indennità per

il passaggio sul suo fondo, sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;

che

la proposta di assumere un teste in questa sede è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre

in cassazione nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma doveva

se del caso essere formalizzata davanti al Giudice di pace in occasione dell'udienza

di discussione;

che

l'eventuale violazione da parte del vicino delle distanze legali per la messa a

dimora di una siepe (art. 139 LAC), esula dall'oggetto della presente lite ma

va sottoposta al giudice competente nei modi previsti dall'ordinamento processuale;

che

mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure

richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Considerandi

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si

giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è irricevibile

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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