16.2010.28
Indennità per diritto di riposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione
2 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.28
Data decisione, Autorità:
02.04.2010, CCC
Titolo:
Indennità per diritto di riposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 327 CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.28
Lugano
2 aprile 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
febbraio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 5 febbraio 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Lugano est nella causa n. 73/2009 (indennità
per “diritto di riposizione”) promossa con istanza 8 novembre 2009 nei confronti
di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 8 novembre 2009 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Lugano est per ottenere il pagamento di fr. 800.–, quale indennità
per l'utilizzo da parte del convenuto della sua proprietà come passaggio e
deposito di materiale durante lavori di ristrutturazione della sua abitazione per
la durata di due anni;
che all'udienza
del 16 dicembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza non avendo concordato con la vicina nessun indennizzo;
che statuendo
il 5 febbraio 2010 il giudice di pace supplente ha respinto l'istanza non
avendo l'istante provato l'esistenza del credito rivendicato, in particolare un
accordo sul versamento di
un'indennità
per l'utilizzo del suo fondo;
che il 16
febbraio 2010RI 1si è rivolta al Giudice di pace contestando il predetto giudizio;
che l'atto,
trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, non
è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che giusta l'art.
Fatti
329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, pena
nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno
descrivendo) il motivo di cassazione invocato;
che
in concreto il contenuto dello scritto 16 febbraio 2010 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di
pagamento di un’indennità per l'utilizzo, peraltro dalla stessa autorizzato,
del suo fondo quale passaggio;
che
così facendo la ricorrente non dimostra perché la conclusione del primo giudice
secondo cui essa non ha provato di avere un credito nei confronti del
convenuto, in particolare a quale titolo avendo pacificamente ammesso di non
aver mai pattuito nessun accordo con il vicino sul versamento di un'indennità per
il passaggio sul suo fondo, sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;
che
la proposta di assumere un teste in questa sede è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti la facoltà di addurre
in cassazione nuovi fatti, prove ed eccezioni, ma doveva
se del caso essere formalizzata davanti al Giudice di pace in occasione dell'udienza
di discussione;
che
l'eventuale violazione da parte del vicino delle distanze legali per la messa a
dimora di una siepe (art. 139 LAC), esula dall'oggetto della presente lite ma
va sottoposta al giudice competente nei modi previsti dall'ordinamento processuale;
che
mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure
richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Considerandi
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si
giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, la ricorrente
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è irricevibile
2.
Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano est.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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