Lexipedia

Decisione

16.2010.30

Rigetto dell'opposizione - riconoscimento di debito

27 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il fatto per l'istante di avere effettuato dei lavori nello stabile appartenente

in comproprietà alla convenuta, foss'anche nel suo interesse e pur ammettendo

il principio della suddivisione dei costi sulla base del regolamento

condominiale, non basta a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione da

lei formulata per la quale è necessario produrre un documento, o un insieme di

documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non

equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi

debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);

che

tale documentazione non è stata versata agli atti;

che,

Considerandi

quindi, il giudizio impugnato che ha arbitrariamente concluso all'esistenza di

un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di

una valutazione manifestamente errata delle prove documentali e conseguente

erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la

conseguente integrale reiezione dell'istanza;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di indennità in favore di RI 1 né in prima sede, ove non è

comparsa all'udienza, né in questa sede, la stesura del ricorso non avendole cagionato

particolari costi per la complessità della causa o verosimili perdite di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, e la

sentenza 14 marzo 2010 del Giudice di pace del circolo della Verzasca è annullata

e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 60.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.

II. Gli oneri

processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono

posti a carico di CO 1. Non si assegnano indennità

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster