16.2010.30
Rigetto dell'opposizione - riconoscimento di debito
27 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.30
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - riconoscimento di debito
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
16.2010.30
Lugano
27 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
marzo 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa il 14 marzo 2010 dal
Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa n. 15.2010 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 27 gennaio 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RI 1 è titolare della proprietà per piani n. 914 del fondo
base n. __________ RFD __________, sul quale è edificato uno stabile di tre appartamenti;
che nel
mese di dicembre 2008 la ditta di impianti elettrici CO 1 è intervenuta nell'immobile
modificando “il quadro elettrico principale per separazione conteggio padronale
+ tiraggio nuove alimentazioni luce cantine” per un costo complessivo di fr. 1309.30;
che il 10
dicembre 2008 CO 1 ha fatturato a RI 1 l'importo di fr. 436.45 corrispondente a un terzo della sua fattura, pari alla quota ritenuta di spettanza di quest'ultima;
che non
avendo RI 1 dato seguito alla richiesta di pagamento, CO 1 le ha fatto notificare
il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escussa ha interposto tempestiva
opposizione;
che con
istanza 27 gennaio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della
Verzasca il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al
menzionato precetto esecutivo;
che all'udienza del 5 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, la
convenuta non è comparsa e si è lasciata precludere;
che
statuendo il 14 marzo 2010 il Giudice di pace, deducendo dalla documentazione
prodotta dall'istante l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, ha
accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione per fr.
420.30 oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2008 e spese esecutive di fr.
35.–, ponendo la tassa di giustizia di fr. 60.– a carico della convenuta;
che con
ricorso per cassazione del 18 marzo 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo arbitrariamente valutato
le prove documentali concludendo all'accoglimento dell'istanza;
che al
ricorso CO 1 non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
190), tale da permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 LEF);
che in
quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove
e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un
giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve
stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 163),
ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi
debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82
LEF);
che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante,
letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido
riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;
che
Fatti
il fatto per l'istante di avere effettuato dei lavori nello stabile appartenente
in comproprietà alla convenuta, foss'anche nel suo interesse e pur ammettendo
il principio della suddivisione dei costi sulla base del regolamento
condominiale, non basta a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione da
lei formulata per la quale è necessario produrre un documento, o un insieme di
documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non
equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi
debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);
che
tale documentazione non è stata versata agli atti;
che,
Considerandi
quindi, il giudizio impugnato che ha arbitrariamente concluso all'esistenza di
un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di
una valutazione manifestamente errata delle prove documentali e conseguente
erronea applicazione dell'art. 82 LEF;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la
conseguente integrale reiezione dell'istanza;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di indennità in favore di RI 1 né in prima sede, ove non è
comparsa all'udienza, né in questa sede, la stesura del ricorso non avendole cagionato
particolari costi per la complessità della causa o verosimili perdite di guadagno.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto, e la
sentenza 14 marzo 2010 del Giudice di pace del circolo della Verzasca è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 60.–, da anticipare dall'istante, rimane a suo carico.
II. Gli oneri
processuali, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono
posti a carico di CO 1. Non si assegnano indennità
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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