16.2010.32
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7 febbraio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.32
Data decisione, Autorità:
07.02.2011, CCC
Titolo:
PPP - incasso spese comuni sulla base di delibera assembleare che approva conti e chiave di riparto - decisione assembleare non contestata - cessione di credito estinto inammissibile - facoltà del giudice di richiedere ulteriori documenti alle parti
CESSIONE DEL CREDITO
COMPENSAZIONE
SPESE / ONERI
art. 164 CO
art. 89 CPC-TI
art. 294 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.32
Lugano
7 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
marzo 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 15 marzo 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa O.23/2008 (contributi per
spese comuni) promossa con istanza 19 settembre 2008 dalla
CO 1
(rappresentati dalla );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. 1873 RFD __________sorge una proprietà per piani (“Condominio
__________ __________”) composta__________. All'assemblea del
17 aprile 2008 i comproprietari hanno approvato, tra l'altro, i conti di gestione
dell'immobile per gli anni 2006/2007, così come il riparto tra i diversi condomini.
Sulla base di questa decisione è risultato un saldo a carico di RI 1 di fr.
963.50 per il biennio 2006/2007.
Fatti
B. Con istanza del 19 settembre 2008 la CO 1” ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di
fr. 963.50 oltre interessi del 5% dal 10 luglio 2008 e accessori così come il
rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio. All'udienza
del 17 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza, la decisione assembleare del 17 aprile 2008 concernente l'approvazione
dei conti per il biennio 2006/2007 essendo stata contestata giudizialmente da P__________
__________, titolare di un'unità, amministratrice del condominio e
amministratrice unica della RI 1. Il giudice di pace ha sospeso, il 24 novembre
2008, la procedura in attesa dell'esito della citata causa. Con sentenza del 17
giugno 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto la
petizione introdotta contro l'approvazione dei conti.
All'udienza
del 19 ottobre 2009, indetta per il proseguimento della discussione, la
convenuta ha contestato di dover pagare le spese comuni riferite agli
appartamenti n. 1 e 3 (fr. 277.60), nel frattempo venduti, mentre per la
differenza di fr. 685.90 essa ha sollevato l'eccezione di compensazione con un credito
di fr. 750.– cedutole da P__________ __________ per sue prestazioni quale
amministratrice dello stabile. L'istante, in replica, ha contestato la
sussistenza del credito opposto in compensazione poiché già estinto.
C. Statuendo
il 15 marzo 2010 il Giudice di pace, accertato il carattere definitivo e vincolante
della sentenza emessa il 17 aprile 2008 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord, con la quale l'assemblea dei comproprietari aveva approvato i
conti relativi alla gestione dello stabile per gli anni 2006 e 2007 e il loro
riparto tra i condomini, ha accolto l'istanza.
D. Con
ricorso per cassazione 31 marzo 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice la
violazione di norme di procedura e di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale
concludendo all'accoglimento dell'istanza. Nelle osservazioni dell'8 maggio
2010 la CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio
2011.
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Per
quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che, contrariamente a
quanto preteso dalla CO 1”, la ricorrente ha chiaramente indicato il motivo di
cassazione invocato, ovvero l'art. 327 lett. g CPC ticinese, ponendo a fondamento
del ricorso la violazione di norme di procedura, la valutazione arbitraria delle
prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo
giudice. La questione non merita ulteriore disamina.
3.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135
V 4 consid. 1.3).
4.
Il
giudice di pace ha accertato che all'assemblea del 17 aprile 2008 i
comproprietari avevano approvato i conti relativi alla gestione 2006/2007 e la chiave
di riparto tra i vari condomini e che la contestazione di un comproprietario
contro la delibera assembleare era stata respinta dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord. Ne ha concluso che la pretesa dell'istante era
legittima, negando alla convenuta la compensazione poiché la mercede
dell'amministratrice, ceduta alla stessa, era già stata pagata.
5.
La ricorrente
contesta di dovere pagare fr. 277.60 poiché si tratta della quota di spese
comuni di appartamenti che essa ha nel frattempo venduto. Secondo la ricorrente
il primo giudice non si è attenuto alle risultanze istruttorie, in particolare
a quanto emerge dal verbale dell'udienza del 19 ottobre 2009 durante la quale l'istante
non si è espressa sulla sua richiesta di deduzione dell'importo di fr. 277.60,
riconoscendola quindi implicitamente. Essa ritiene pertanto che la conclusione del
primo giudice, che si è invece attenuto ai costi e al riparto indicati nel
conteggio doc. D approvato durante l'assemblea condominiale del 17 aprile 2008,
sia arbitraria.
Sennonché,
contrariamente a quanto essa pretende, all'udienza del 19 ottobre 2009, così
come peraltro già fatto alla precedente udienza del 17 novembre 2008, l'istante ha espressamente richiamato il conteggio approvato dall'assemblea dei comproprietari
dal quale si deduce l'importo rivendicato nei confronti della convenuta, che
non comprende nessun tipo di deduzione. Senza incorrere in arbitrio il primo
giudice poteva ritenere contestata la richiesta di decurtazione formulata dalla
convenuta. Ci si può semmai chiedere se la stessa non abbia sollevato
tardivamente la sua contestazione, ritenuto che all'udienza del 17 novembre
2008.
essa si è limitata a richiamare la procedura pendente davanti alla Pretura
di Mendrisio-Nord. Ora, sia come sia il primo giudice ha nondimeno esaminato le
contestazioni della convenuta e le ha ritenute infondate avendo l'assemblea dei
condomini approvato i conti e la loro ripartizione, ciò che basta per escludere
una qualsiasi lesione dei diritti della ricorrente.
6.
Per quel che riguarda l'importo di fr. 750.–, il primo giudice non l'ha
posto in compensazione ritenendo di fatto che il credito fosse estinto, l'istante
avendo provato di aver provveduto al pagamento delle due fatture emesse da P__________
__________ per le proprie prestazioni quale amministratrice dello stabile.
Anche in questo caso la ricorrente si limita a non condividere il giudizio
impugnato sostenendo di aver prodotto una valida cessione di credito a sostegno
del medesimo, senza che l'istante abbia provato di aver pagato quanto
dovuto e oggetto della cessione di credito.
Sennonché,
la diversa conclusione del primo giudice non appare arbitraria, trovando
sufficiente riscontro nelle prove che l'istante ha prodotto entro il termine
assegnatole dal giudice all'udienza del 19 ottobre 2009 (cfr. doc. G, G1, H e
H1). Infatti, da questi documenti si evince che le due fatture emesse da P__________
__________ l'11 giugno 2007 (doc. 4) e il 4 ottobre 2007 (doc. 5), nonostante
siano state contestate dall'istante (cfr. doc. G1), sono già state incassate
dall'interessata il 9 novembre 2007 (cfr. doc. H1 e G), di modo che la stessa
non era più legittimata a cedere successivamente alla ricorrente un credito
estinto e quindi inesistente (cfr. doc. 3; Girsberger
in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 17 ad art. 164 CO). Ne discende che
a fronte di un credito dell'istante comprovato (e riconosciuto dalla convenuta)
per contributi condominiali scoperti, la convenuta, che ha eccepito l'estinzione
del suo debito per compensazione e alla quale incombeva l'onere di provare di
vantare una pretesa nei confronti dell'istante (Peter
in: Basler Kommentar,op. cit., n. 23 ad art. 120 CO), non è stata in grado di
contrapporre nulla.
7.
Né
si può dire che il Giudice di pace, invitando l'istante a produrre determinati
documenti, abbia manifestamente violato la procedura. Per tacere del fatto che
per l'art. 294 cpv. 3 CPC ticinese il giudice può richiamare l'attenzione delle
parti a completare e a meglio specificare i mezzi di prova necessari
all'accertamento della verità (v. anche l'art. 89 CPC ticinese) e che la
convenuta nulla ha eccepito a quel momento, sui documenti prodotti quest'ultima
ha potuto compiutamente esprimersi. Ciò posto il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto formale e sostanziale
da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità
per l'allestimento delle osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 130.–
b) spese fr.
50.-
fr.
180.–
sono
posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte un'indennità di
fr. 100.–.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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