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Decisione

16.2010.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 febbraio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 19 settembre 2008 la CO 1” ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di

fr. 963.50 oltre interessi del 5% dal 10 luglio 2008 e accessori così come il

rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio. All'udienza

del 17 novembre 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza, la decisione assembleare del 17 aprile 2008 concernente l'approvazione

dei conti per il biennio 2006/2007 essendo stata contestata giudizialmente da P__________

__________, titolare di un'unità, amministratrice del condominio e

amministratrice unica della RI 1. Il giudice di pace ha sospeso, il 24 novembre

2008, la procedura in attesa dell'esito della citata causa. Con sentenza del 17

giugno 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto la

petizione introdotta contro l'approvazione dei conti.

All'udienza

del 19 ottobre 2009, indetta per il proseguimento della discussione, la

convenuta ha contestato di dover pagare le spese comuni riferite agli

appartamenti n. 1 e 3 (fr. 277.60), nel frattempo venduti, mentre per la

differenza di fr. 685.90 essa ha sollevato l'eccezione di compensazione con un credito

di fr. 750.– cedutole da P__________ __________ per sue prestazioni quale

amministratrice dello stabile. L'istante, in replica, ha contestato la

sussistenza del credito opposto in compensazione poiché già estinto.

C. Statuendo

il 15 marzo 2010 il Giudice di pace, accertato il carattere definitivo e vincolante

della sentenza emessa il 17 aprile 2008 dal Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Nord, con la quale l'assemblea dei comproprietari aveva approvato i

conti relativi alla gestione dello stabile per gli anni 2006 e 2007 e il loro

riparto tra i condomini, ha accolto l'istanza.

D. Con

ricorso per cassazione 31 marzo 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice la

violazione di norme di procedura e di aver arbitrariamente valutato le

risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale

concludendo all'accoglimento dell'istanza. Nelle osservazioni dell'8 maggio

2010 la CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio

2011.

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Per

quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che, contrariamente a

quanto preteso dalla CO 1”, la ricorrente ha chiaramente indicato il motivo di

cassazione invocato, ovvero l'art. 327 lett. g CPC ticinese, ponendo a fondamento

del ricorso la violazione di norme di procedura, la valutazione arbitraria delle

prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo

giudice. La questione non merita ulteriore disamina.

3.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese

una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è

stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in

caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per

costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria

quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso

o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e

dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere

definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o

riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135

V 4 consid. 1.3).

4.

Il

giudice di pace ha accertato che all'assemblea del 17 aprile 2008 i

comproprietari avevano approvato i conti relativi alla gestione 2006/2007 e la chiave

di riparto tra i vari condomini e che la contestazione di un comproprietario

contro la delibera assembleare era stata respinta dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord. Ne ha concluso che la pretesa dell'istante era

legittima, negando alla convenuta la compensazione poiché la mercede

dell'amministratrice, ceduta alla stessa, era già stata pagata.

5.

La ricorrente

contesta di dovere pagare fr. 277.60 poiché si tratta della quota di spese

comuni di appartamenti che essa ha nel frattempo venduto. Secondo la ricorrente

il primo giudice non si è attenuto alle risultanze istruttorie, in particolare

a quanto emerge dal verbale dell'udienza del 19 ottobre 2009 durante la quale l'istante

non si è espressa sulla sua richiesta di deduzione dell'importo di fr. 277.60,

riconoscendola quindi implicitamente. Essa ritiene pertanto che la conclusione del

primo giudice, che si è invece attenuto ai costi e al riparto indicati nel

conteggio doc. D approvato durante l'assemblea condominiale del 17 aprile 2008,

sia arbitraria.

Sennonché,

contrariamente a quanto essa pretende, all'udienza del 19 ottobre 2009, così

come peraltro già fatto alla precedente udienza del 17 novembre 2008, l'istante ha espressamente richiamato il conteggio approvato dall'assemblea dei comproprietari

dal quale si deduce l'importo rivendicato nei confronti della convenuta, che

non comprende nessun tipo di deduzione. Senza incorrere in arbitrio il primo

giudice poteva ritenere contestata la richiesta di decurtazione formulata dalla

convenuta. Ci si può semmai chiedere se la stessa non abbia sollevato

tardivamente la sua contestazione, ritenuto che all'udienza del 17 novembre

2008.

essa si è limitata a richiamare la procedura pendente davanti alla Pretura

di Mendrisio-Nord. Ora, sia come sia il primo giudice ha nondimeno esaminato le

contestazioni della convenuta e le ha ritenute infondate avendo l'assemblea dei

condomini approvato i conti e la loro ripartizione, ciò che basta per escludere

una qualsiasi lesione dei diritti della ricorrente.

6.

Per quel che riguarda l'importo di fr. 750.–, il primo giudice non l'ha

posto in compensazione ritenendo di fatto che il credito fosse estinto, l'istante

avendo provato di aver provveduto al pagamento delle due fatture emesse da P__________

__________ per le proprie prestazioni quale amministratrice dello stabile.

Anche in questo caso la ricorrente si limita a non condividere il giudizio

impugnato sostenendo di aver prodotto una valida cessione di credito a sostegno

del medesimo, senza che l'istante abbia provato di aver pagato quanto

dovuto e oggetto della cessione di credito.

Sennonché,

la diversa conclusione del primo giudice non appare arbitraria, trovando

sufficiente riscontro nelle prove che l'istante ha prodotto entro il termine

assegnatole dal giudice all'udienza del 19 ottobre 2009 (cfr. doc. G, G1, H e

H1). Infatti, da questi documenti si evince che le due fatture emesse da P__________

__________ l'11 giugno 2007 (doc. 4) e il 4 ottobre 2007 (doc. 5), nonostante

siano state contestate dall'istante (cfr. doc. G1), sono già state incassate

dall'interessata il 9 novembre 2007 (cfr. doc. H1 e G), di modo che la stessa

non era più legittimata a cedere successivamente alla ricorrente un credito

estinto e quindi inesistente (cfr. doc. 3; Girsberger

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 17 ad art. 164 CO). Ne discende che

a fronte di un credito dell'istante comprovato (e riconosciuto dalla convenuta)

per contributi condominiali scoperti, la convenuta, che ha eccepito l'estinzione

del suo debito per compensazione e alla quale incombeva l'onere di provare di

vantare una pretesa nei confronti dell'istante (Peter

in: Basler Kommentar,op. cit., n. 23 ad art. 120 CO), non è stata in grado di

contrapporre nulla.

7.

si può dire che il Giudice di pace, invitando l'istante a produrre determinati

documenti, abbia manifestamente violato la procedura. Per tacere del fatto che

per l'art. 294 cpv. 3 CPC ticinese il giudice può richiamare l'attenzione delle

parti a completare e a meglio specificare i mezzi di prova necessari

all'accertamento della verità (v. anche l'art. 89 CPC ticinese) e che la

convenuta nulla ha eccepito a quel momento, sui documenti prodotti quest'ultima

ha potuto compiutamente esprimersi. Ciò posto il ricorso, che non ha

evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione

delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto formale e sostanziale

da parte del primo giudice, deve essere respinto.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CC ticinese). La ricorrente rifonderà alla controparte un'adeguata indennità

per l'allestimento delle osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 130.–

b) spese fr.

50.-

fr.

180.–

sono

posti a carico della ricorrente che rifonderà alla controparte un'indennità di

fr. 100.–.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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