16.2010.34
Contratto di lavoro - termine ricorsuale - ricorso tardivo
30 aprile 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.34
Data decisione, Autorità:
30.04.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - termine ricorsuale - ricorso tardivo
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
TARDIVITÀ
TEMPESTIVITÀ
art. 120 CPC-TI
art. 131 CPC-TI
art. 398 CPC-TI
art. 398bis CPC-TI
art. 418 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.34
Lugano
30 aprile
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione
presentato da
RI 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro la sentenza emessa il 29 marzo 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2010.135
(contratto di lavoro) promossa con istanza 26 gennaio 2010 da
CO 1 ()
(rappresentata daRA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
CO 1 ha lavorato per RI 1 come cameriera al Ristorante __________, dal 14
maggio al 31 dicembre 2007, percependo un salario mensile lordo di fr. 2230.–
per un'occupazione al 70%;
che con
istanza 26 gennaio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3964.35 oltre interessi
del 5% dal 1° gennaio 2008 rivendicati quale differenze salariali tra quanto
percepito e quanto dovuto in base al CCNL, ore straordinarie e vacanze non
pagate, e il salario per il periodo di disdetta;
che all'udienza
del 15 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza;
che statuendo
il 29 marzo 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo
alla lavoratrice il diritto al pagamento di fr. 2749.40 netti oltre interessi
del 5% dal 1° gennaio 2008;
che con
ricorso per cassazione del 19 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 398 cpv. 1 CPC,
applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in
cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni
derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie
(art. 398bis CPC);
che questo
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza, per stessa ammissione della ricorrente, le è stata
notificata martedì 6 aprile 2010 (vedi anche il timbro a retro della busta
d'intimazione);
che
quindi il termine per impugnare la sentenza pretorile è cominciato a decorrere mercoledì
Fatti
7 aprile 2010 ed è scaduto venerdì 16 aprile 2010;
che nelle
Considerandi
circostanze illustrate il ricorso per cassazione introdotto il 19 aprile 2010 si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili
all'istante alla quale il ricorso non è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster