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Decisione

16.2010.35

Contratto di lavoro - pagamento vacanze - onere della prova

18 febbraio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B.

Con istanza del 9 marzo 2010 CO 1ha convenuto RI 1davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 10 175.10. All'udienza

del 12 aprile 2010, indetta per la discussione, l'istante ha ridotto la sua

pretesa a fr. 7675.10. Il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere.

C. Statuendo

il 15 aprile 2010 il Pretore dopo avere accertato che la differenza rivendicata

dall'istante per le indennità di malattia ammontava a complessivi fr. 14

157.75 per il 2008 e il 2009, ha dedotto quanto percepito dal lavoratore da

altri enti assicurativi e quanto versato dal datore di lavoro. Ciò posto egli ha

parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr.

4898.60. La pretesa intesa al pagamento delle vacanze non godute è stata

respinta.

D. Con

ricorso per cassazione 20 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC

ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto

la pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute, ancorché non

contestata dal convenuto, assente alla discussione. Nelle sue osservazioni del 8

maggio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio

2011.

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.

Litigioso

è il pagamento delle vacanze non godute. Al riguardo il Pretore ha respinto la pretesa,

l'istante non avendo sostanziato “con qualche elemento probatorio che ne

comprovasse almeno i giorni non goduti per il 2007 e quelli arretrati; in ogni

caso non avrebbero potuto essere riconosciuti integralmente in virtù dell'art.

18.5

CCL”. Il ricorrente censura tale conclusione rilevando che nell'istanza egli

aveva indicato chiaramente che la pretesa si riferiva a 21 giorni di vacanze tra

gennaio e luglio 2007, ciò che il convenuto, assente all'udienza, nemmeno aveva

contestato.

a) L'onere

della prova circa il diritto ai giorni di vacanza non goduti spetta al lavoratore,

mentre quello sulla loro effettuazione incombe al datore di lavoro che meglio

di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo disporre –

di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 274; NRCP 2004 pag. 421).

Nella fattispecie, per l'istante “accertato che nel corso del 2007 RI 1, in seguito, alla subentrata incapacità di lavoro non ha potuto beneficiare delle vacanze maturate

e che con effetto 31 gennaio 2009 è intervenuto lo scioglimento del contratto

di lavoro ne proviene, giusta l'art. 329d cpv. 2 CO, essere adempiuti i

presupposti affinché esse vacanze siano compensate con denaro” (istanza pag.

3). Ora, è vero che l'istante non ha dettagliato i giorni di sua spettanza.

Nondimeno senza particolare perspicacia si può ammettere che la pretesa si riferisse

alle vacanze non godute nel 2007, e meglio dal 1° gennaio al 27 luglio 2007,

giorno in cui il lavoratore è stato inabile al lavoro. Del resto, avesse avuto

dubbi, il Pretore, in virtù del principio inquisitorio sociale, avrebbe dovuto invitare

l'istante a precisare la sua pretesa. Ne discende che su questo punto la conclusione

del primo giudice appare insostenibile.

b) Per

quel che concerne l'ammontare della pretesa, secondo l'art. 18.1 del CCL l'istante

aveva diritto a 24 giorni lavorativi di vacanza durante l'anno. Esclusa l’applicabilità

dell’art. 18.4 CCL richiamato dall’istante, l'assenza per malattia essendo risultata

superiore a due mesi nel corso del 2007, in concreto trova applicazione l'art. 18.5 CCL secondo cui la riduzione delle vacanze è effettuata nella proporzione

di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il

diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto se ha

lavorato almeno 3 mesi. E siccome, nella fattispecie, l'assenza dell'istante è

stata di cinque mesi (agosto-dicembre 2007), le vacanze di sua spettanza non

sono 24 giorni lavorativi ma solo 14 (5/12 di 24 pari a

10.

giorni). E la remunerazione di questi giorni ammonta a fr. 1851.– netti (fr.

4830.

– : 30 x 14 = fr. 2254.– lordi). La pretesa del lavoratore deve essere

accolta in tale misura, tanto più che al riguardo il convenuto non aveva mosso

contestazioni.

4.

Visto

quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Accogliendo parzialmente

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente parziale

accoglimento dell'istanza per fr. 6749.60, fermo restando che nel frattempo, il

convenuto ha versato alla controparte fr. 4898.60, così come fr. 550.– posti a

suo carico a titolo di ripetibili. Non si giustifica aumentare l'indennità in

favore del ricorrente poiché la richiesta, non cifrata, è irricevibile.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in

caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà al ricorrente

un'adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 20 aprile 2010 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 15 aprile 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 è

annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1, __________

è condannato a versare a RI 1, __________ (CO), l'importo di fr. 6749.60.

2. Non si prelevano né tasse o

spese. CO 1 rifonderà a RI 1 fr. 550.– per ripetibili.

II. Non si

prelevano tasse o spese. CO 1 verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.–.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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