16.2010.35
Contratto di lavoro - pagamento vacanze - onere della prova
18 febbraio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2010.35
Data decisione, Autorità:
18.02.2011, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - pagamento vacanze - onere della prova
ONERE DELLA PROVA
VACANZA O FERIE
art. 329d CO
Incarto n.
16.2010.35
Lugano
18 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
aprile 2010 presentato da
RI 1
(rappresentato dall'RA
1 )
contro la sentenza emessa il 15 aprile 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2010.376 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 9 marzo 2010 da
CO 1CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1 ha
lavorato alle dipendenze di CO 1, titolare di una ditta di trasporti, come autista
dal 1° giugno 2005 al 31 gennaio 2009 con un salario mensile lordo di fr. 4830.–
per tredici mensilità. Dal 27 luglio 2007 il lavoratore è stato inabile al
lavoro causa malattia, percependo le indennità giornaliere versate dalla __________
presso la quale il datore di lavoro aveva assicurato il dipendente. Constatato
però che la copertura assicurativa era inferiore a quella prevista dal Contratto
collettivo di lavoro negli autotrasporti del Cantone Ticino al quale era
assoggettato il contratto di lavoro, RI 1 ha chiesto al datore di lavoro la differenza di fr. 7398.60 oltre al pagamento delle vacanze non godute (fr.
2776.50).
Fatti
B.
Con istanza del 9 marzo 2010 CO 1ha convenuto RI 1davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 10 175.10. All'udienza
del 12 aprile 2010, indetta per la discussione, l'istante ha ridotto la sua
pretesa a fr. 7675.10. Il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere.
C. Statuendo
il 15 aprile 2010 il Pretore dopo avere accertato che la differenza rivendicata
dall'istante per le indennità di malattia ammontava a complessivi fr. 14
157.75 per il 2008 e il 2009, ha dedotto quanto percepito dal lavoratore da
altri enti assicurativi e quanto versato dal datore di lavoro. Ciò posto egli ha
parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr.
4898.60. La pretesa intesa al pagamento delle vacanze non godute è stata
respinta.
D. Con
ricorso per cassazione 20 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC
ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto
la pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute, ancorché non
contestata dal convenuto, assente alla discussione. Nelle sue osservazioni del 8
maggio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio
2011.
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.
Litigioso
è il pagamento delle vacanze non godute. Al riguardo il Pretore ha respinto la pretesa,
l'istante non avendo sostanziato “con qualche elemento probatorio che ne
comprovasse almeno i giorni non goduti per il 2007 e quelli arretrati; in ogni
caso non avrebbero potuto essere riconosciuti integralmente in virtù dell'art.
18.5
CCL”. Il ricorrente censura tale conclusione rilevando che nell'istanza egli
aveva indicato chiaramente che la pretesa si riferiva a 21 giorni di vacanze tra
gennaio e luglio 2007, ciò che il convenuto, assente all'udienza, nemmeno aveva
contestato.
a) L'onere
della prova circa il diritto ai giorni di vacanza non goduti spetta al lavoratore,
mentre quello sulla loro effettuazione incombe al datore di lavoro che meglio
di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo disporre –
di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 274; NRCP 2004 pag. 421).
Nella fattispecie, per l'istante “accertato che nel corso del 2007 RI 1, in seguito, alla subentrata incapacità di lavoro non ha potuto beneficiare delle vacanze maturate
e che con effetto 31 gennaio 2009 è intervenuto lo scioglimento del contratto
di lavoro ne proviene, giusta l'art. 329d cpv. 2 CO, essere adempiuti i
presupposti affinché esse vacanze siano compensate con denaro” (istanza pag.
3). Ora, è vero che l'istante non ha dettagliato i giorni di sua spettanza.
Nondimeno senza particolare perspicacia si può ammettere che la pretesa si riferisse
alle vacanze non godute nel 2007, e meglio dal 1° gennaio al 27 luglio 2007,
giorno in cui il lavoratore è stato inabile al lavoro. Del resto, avesse avuto
dubbi, il Pretore, in virtù del principio inquisitorio sociale, avrebbe dovuto invitare
l'istante a precisare la sua pretesa. Ne discende che su questo punto la conclusione
del primo giudice appare insostenibile.
b) Per
quel che concerne l'ammontare della pretesa, secondo l'art. 18.1 del CCL l'istante
aveva diritto a 24 giorni lavorativi di vacanza durante l'anno. Esclusa l’applicabilità
dell’art. 18.4 CCL richiamato dall’istante, l'assenza per malattia essendo risultata
superiore a due mesi nel corso del 2007, in concreto trova applicazione l'art. 18.5 CCL secondo cui la riduzione delle vacanze è effettuata nella proporzione
di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza, fermo restando il
diritto del lavoratore alla metà dei giorni di vacanza di cui ha diritto se ha
lavorato almeno 3 mesi. E siccome, nella fattispecie, l'assenza dell'istante è
stata di cinque mesi (agosto-dicembre 2007), le vacanze di sua spettanza non
sono 24 giorni lavorativi ma solo 14 (5/12 di 24 pari a
10.
giorni). E la remunerazione di questi giorni ammonta a fr. 1851.– netti (fr.
4830.
– : 30 x 14 = fr. 2254.– lordi). La pretesa del lavoratore deve essere
accolta in tale misura, tanto più che al riguardo il convenuto non aveva mosso
contestazioni.
4.
Visto
quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Accogliendo parzialmente
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente parziale
accoglimento dell'istanza per fr. 6749.60, fermo restando che nel frattempo, il
convenuto ha versato alla controparte fr. 4898.60, così come fr. 550.– posti a
suo carico a titolo di ripetibili. Non si giustifica aumentare l'indennità in
favore del ricorrente poiché la richiesta, non cifrata, è irricevibile.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in
caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà al ricorrente
un'adeguata indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 20 aprile 2010 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 15 aprile 2010 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza CO 1, __________
è condannato a versare a RI 1, __________ (CO), l'importo di fr. 6749.60.
2. Non si prelevano né tasse o
spese. CO 1 rifonderà a RI 1 fr. 550.– per ripetibili.
II. Non si
prelevano tasse o spese. CO 1 verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.–.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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