16.2010.36
Contratto di trasporto - esclusa l'audizione del coniuge - legittimazione passiva - prova della conclusione del contratto per trasporto effettuato per conto di terzi - intestazione fattura non determi
6 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.36
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CCC
Titolo:
Contratto di trasporto - esclusa l'audizione del coniuge - legittimazione passiva - prova della conclusione del contratto per trasporto effettuato per conto di terzi - intestazione fattura non determinante - prova del rapporto di rappresentanza a carico di chi se ne prevale - contenuto del ricorso
CONTRATTO DI TRASPORTO
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
RAPPRESENTANZA
art. 32 CO
art. 228 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.36
Lugano
6 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
aprile 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall'
contro la sentenza emessa il 21 aprile 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa inc. IU.2009.80 (contratto
di trasporto) promossa con istanza 24 aprile 2009 da
CO 1
(rappresentata da);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 16 aprile 2007 la ditta di spedizioni e traslochi CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 3800.– incluse le spese assicurative, concernente il
trasporto da Bellinzona a Colonia di dieci oggetti di arte africana. La
fattura, intestata a __________ c/o RI 1, è rimasta impagata. Il 16 febbraio
2009 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per
l'incasso di fr. 3744.– oltre accessori, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
istanza 24 aprile 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3744.– oltre interessi e accessori così
come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto
esecutivo . All'udienza del 25 maggio 2009, indetta per la discussione, il
convenuto ha proposto di respingere l’istanza contestando la sua legittimazione
passiva, il trasporto in questione essendo stato da lui commissionato per conto
della ditta __________ c. di cui egli è l'amministratore.
C. Statuendo
il 16 marzo 2010 il Pretore, ammessa la legittimazione passiva del convenuto,
ha accolto l'istanza obbligando RI 1 a versare all'istante fr. 3744.– oltre interessi
al 5% dal 3 settembre 2008 e spese esecutive, rigettando per tale importo
l'opposizione interposta al menzionato PE.
D. Con
ricorso per cassazione del 21 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 CPC ticinese lett. e) e g). Con decreto 26 aprile 2010 il presidente
di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 7 maggio 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio
2011.
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Il
ricorrente si duole innanzi tutto del fatto che il Pretore ha negato
l'assunzione testimoniale di L__________ __________ la quale, avendo tenuto i contatti
con la ditta istante, avrebbe potuto riferire l'esistenza del rapporto di
rappresentanza. Ora, per tacere del fatto che l'art. 228 n. 1 CPC ticinese
esclude l'audizione testimoniale del coniuge di una parte, è il convenuto
medesimo ad aver rinunciato all'audizione della moglie (cfr. verbale 25 maggio
2009.
pag. 1). Censurare una violazione del diritto di essere sentito in
circostanze del genere rasenta la temerarietà.
3.
Per
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
4.
Il
Pretore, basandosi sulla deposizione di C__________ __________, ha concluso
alla legittimazione passiva del convenuto ritenendo che sia stato quest'ultimo,
per il tramite della moglie, a commissionare all'istante il trasporto degli
oggetti di arte africana. La ricorrente ritiene arbitraria questa conclusione sostenendo
che nulla agli atti permette di addebitare il contratto di trasporto alla sua
persona, tant'è che la stessa C__________ __________ ha lasciato sufficientemente
intendere che L__________ __________ si fosse legittimata quale rappresentante
della __________ Inc e che, in ogni caso, la stessa dovesse ritenere dalle
circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza. Per di più l'istante
medesima aveva intestato la fattura e il relativo richiamo di pagamento alla
società __________ Inc.
Sennonché
così argomentando il ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione
della testimonianza di C__________ __________, senza tuttavia spiegare perché quella
fornita dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile e quindi
arbitraria. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura
preferibile. In concreto, ancorché la deposizione di C__________ __________
possa apparire “ermetica”, non si può ritenere che il Pretore ne abbia tratto
conclusioni, oltre che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento serio
e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti, tant'è che nemmeno il ricorrente
contesta il fatto che i contatti con la ditta di trasporti siano stati tenuti
da sua moglie. Certo, la fattura e il relativo richiamo di pagamento sono intestati
a __________ Inc, c/o RI 1 (doc. B e C), ma la semplice emissione o
intestazione di una fattura non consente di per sé di trarre conclusioni certe
circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA sentenza 12.2005.__________
del 2 novembre 2005). Né il convenuto, al quale incombeva
l'onere della prova, ha addotto elementi dai quali poter dedurre che egli aveva
concluso il contratto in nome della rappresentata e non in nome proprio (Watter in: Basler Kommentar, 4ª edizione,
n. 34 ad art. 32 CO). Ne discende che la sentenza impugnata,
con la quale il primo giudice ha ammesso la legittimazione passiva del convenuto,
non può essere considerata arbitraria. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
assegnano indennità, la redazione di una lettera non avendo causato alla
resistente un incomodo apprezzabile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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