16.2010.38
Rigetto definitivo dell'opposizione - tassa di diffida quale titolo esecutivo - prova della notifica del titolo - indennità alla parte non patrocinata
30 settembre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.38
Data decisione, Autorità:
30.09.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - tassa di diffida quale titolo esecutivo - prova della notifica del titolo - indennità alla parte non patrocinata
INDENNITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 148 CPC-TI
art. 80 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
16.2010.38
Lugano
30 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26
aprile 2010 presentato dall'
RI 1
contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 33-2010-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 14 gennaio 2010 dallo
CO 1
(rappresentato
dall'RA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 14 gennaio 2010 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio
esazione e condoni, ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 30.–;
che tale
importo corrisponde alla tassa di diffida emessa il 27 giugno 2008 dall'Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano-Città a carico di RI 1 per non aver
inoltrato la dichiarazione d'imposta cantonale e federale per il biennio
2007/2008;
che all'udienza
del 30 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico
comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido
titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione del 27 giugno 2008;
che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, ritenuto che a
sostegno della sua tesi la parte convenuta non ha esibito alcuna prova, mentre
l'istante ha prodotto un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica
al destinatario;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre
Fatti
2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D.
Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n.
115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);
che quest'esame
tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra
il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito
indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art.
84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi
l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80
LEF);
che
la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior
ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver
Considerandi
ricevuto la decisione e non vi sono indizi per ritenere il contrario (D. Staehelin, op. cit.,
n. 124 ad art. 80 LEF);
che
nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, di fronte alla
precisa contestazione da parte del convenuto non ha fatto fronte a tale onere
probatorio;
che
in tali circostanze la documentazione dallo stesso prodotta non può essere parificata
a valido titolo esecutivo;
che
avendo evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata
applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve
essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC ticinese si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con
la conseguente reiezione dell'istanza;
che
in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica
del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il
ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 313bis CPC ticinese), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito
del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC ticinese);
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC ticinese), ma
la particolarità del caso giustifica una rinuncia a qualsiasi prelievo;
che,
per quanto riguarda le ripetibili rivendicate dal ricorrente in entrambe le
sedi, la persona fisica che agisce da sé ha diritto soltanto a un'equa indennità
per l'incomodo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è
accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 2010 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 55.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo
carico. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al convenuto un'indennità di fr.
100.–.
II. Non si
riscuotono tasse o spese del presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
100.–.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster