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Decisione

16.2010.38

Rigetto definitivo dell'opposizione - tassa di diffida quale titolo esecutivo - prova della notifica del titolo - indennità alla parte non patrocinata

30 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15);

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell'art. 80 LEF (D.

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n.

115 ad art. 80 LEF e n. 50 ad art. 84 LEF);

che quest'esame

tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra

il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito

indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art.

84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

che

l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,

ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi

l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80

LEF);

che

la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior

ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver

Considerandi

ricevuto la decisione e non vi sono indizi per ritenere il contrario (D. Staehelin, op. cit.,

n. 124 ad art. 80 LEF);

che

nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, di fronte alla

precisa contestazione da parte del convenuto non ha fatto fronte a tale onere

probatorio;

che

in tali circostanze la documentazione dallo stesso prodotta non può essere parificata

a valido titolo esecutivo;

che

avendo evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata

applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve

essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC ticinese si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con

la conseguente reiezione dell'istanza;

che

in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica

del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il

ricorso può essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1

ad art. 313bis CPC ticinese), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito

del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC ticinese);

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC ticinese), ma

la particolarità del caso giustifica una rinuncia a qualsiasi prelievo;

che,

per quanto riguarda le ripetibili rivendicate dal ricorrente in entrambe le

sedi, la persona fisica che agisce da sé ha diritto soltanto a un'equa indennità

per l'incomodo (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è

accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 2010 del Giudice di pace del

circolo di Giubiasco è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 55.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo

carico. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al convenuto un'indennità di fr.

100.–.

II. Non si

riscuotono tasse o spese del presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.

100.–.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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