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Decisione

16.2010.39

Rigetto dell'opposizione - decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione - onere della prova a carico dell'autorità

30 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84)

che quest'esame

tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra

il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito

indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art.

84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

che

l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,

ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi

l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80

LEF);

che

la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior

ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver

ricevuto la decisione (D.

Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

che

nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, non ha provato

l'invio del plico raccomandato contenente la decisione 21 ottobre 2008;

che,

al riguardo, all'istante sarebbe bastato allegare all'istanza le informazioni

ottenute secondo il sistema “track

Considerandi

and trace” della Posta, accessibile liberamente sul sito

ufficiale di quest'ultima;

che,

invero, il ricorrente ammette di avere ricevuto la diffida del 16 marzo 2009

(doc. C; verbale del 30 marzo 2010);

che

nella misura in cui l'interessato è venuto in qualche modo a conoscenza

dell'esistenza della decisione ci si può chiedere se in virtù dell'obbligo di

diligenza egli non avrebbe dovuto informarsi sul contenuto della decisione,

un'eventuale omissione potendogli in un secondo tempo essere opposta come

abusiva;

che

in concreto, senza essere smentito, il ricorrente ha sostenuto di avere chiesto

alla CO 1 “lumi su questa

incredibile e a lui non conosciuta questione” senza

ottenere risposta;

che

quindi il vizio di notifica non può essere sanato e il ricorso, fondato, deve

essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente

reiezione dell'istanza;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

che

si giustifica riconoscere al ricorrente un'equa indennità per l'incomodo occorsogli

per la stesura del ricorso;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza

la sentenza 2 aprile 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata

e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipata dalla parte istante, rimane a

suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 100.–.

II. Tasse e

spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono poste a carico

della CO 1 la quale rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 100.–.

III. Intimazione

a:

,;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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