16.2010.39
Rigetto dell'opposizione - decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione - onere della prova a carico dell'autorità
30 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.39
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione - onere della prova a carico dell'autorità
DECISIONE AMMINISTRATIVA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2010.39
Lugano
30 luglio
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26
aprile 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa inc. n. 35-2010-S
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 23 dicembre 2009 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con decisione 21 ottobre 2008 la CO 1 ha ordinato a RI 1 la restituzione della prestazione complementare versatagli nel mese di maggio 2008 di fr. 1277.–;
che il 16
marzo 2009 lo stesso ufficio, menzionando la decisione del 21 ottobre 2008, ha diffidato RI 1 a darvi seguito;
che il 2
luglio 2009 la CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona per l'incasso di fr. 1277.–, al quale l'escusso ha interposto
opposizione;
con
istanza 23 dicembre 2009 la CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di
Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al citato
precetto esecutivo;
che
all'udienza del 30 marzo 2010 indetta per il contraddittorio, il convenuto,
unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un
valido titolo esecutivo, la decisione del 21 ottobre 2008 non essendogli mai
pervenuta;
che statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, deducendo dalla
documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo, ha accolto
l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 l'avv. RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova dell'effettiva
notifica della decisione 21 ottobre 2008 della CO 1 al medesimo;
che
con scritto 8 giugno 2010 l'istante ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;
e considerando
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
n.
Fatti
115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84)
che quest'esame
tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra
il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito
indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art.
84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi
l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D. Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80
LEF);
che
la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior
ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver
ricevuto la decisione (D.
Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che
nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, non ha provato
l'invio del plico raccomandato contenente la decisione 21 ottobre 2008;
che,
al riguardo, all'istante sarebbe bastato allegare all'istanza le informazioni
ottenute secondo il sistema “track
Considerandi
and trace” della Posta, accessibile liberamente sul sito
ufficiale di quest'ultima;
che,
invero, il ricorrente ammette di avere ricevuto la diffida del 16 marzo 2009
(doc. C; verbale del 30 marzo 2010);
che
nella misura in cui l'interessato è venuto in qualche modo a conoscenza
dell'esistenza della decisione ci si può chiedere se in virtù dell'obbligo di
diligenza egli non avrebbe dovuto informarsi sul contenuto della decisione,
un'eventuale omissione potendogli in un secondo tempo essere opposta come
abusiva;
che
in concreto, senza essere smentito, il ricorrente ha sostenuto di avere chiesto
alla CO 1 “lumi su questa
incredibile e a lui non conosciuta questione” senza
ottenere risposta;
che
quindi il vizio di notifica non può essere sanato e il ricorso, fondato, deve
essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente
reiezione dell'istanza;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che
si giustifica riconoscere al ricorrente un'equa indennità per l'incomodo occorsogli
per la stesura del ricorso;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza
la sentenza 2 aprile 2010 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipata dalla parte istante, rimane a
suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 100.–.
II. Tasse e
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono poste a carico
della CO 1 la quale rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 100.–.
III. Intimazione
a:
,;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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