16.2010.41
Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta quale titolo esecutivo - termine di ricorso - ricorso tardivo
18 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.41
Data decisione, Autorità:
18.05.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta quale titolo esecutivo - termine di ricorso - ricorso tardivo
CASSAZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 131 cpv. 3 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2010.41
Lugano
18 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26
aprile 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 2 aprile 2010 del
Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa inc. 34-2010-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 21 dicembre 2009 da
CO 1
(rappresentato
dalla RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 21 dicembre 2009 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso
di fr. 30.– oltre accessori, corrispondenti alla tassa di giustizia e alle
spese posti a carico dell'escusso con sentenza 27 novembre 2006 del __________;
che
all'udienza del 30 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto,
unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un
valido titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la sentenza prodotta quale
titolo esecutivo;
che
statuendo il 2 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
la sua domanda;
che
con ricorso per cassazione del 26 aprile 2010 RI 1è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica
al destinatario;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10
giorni;
che
questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica
della sentenza al destinatario;
che
nella fattispecie, come ammette il ricorrente, la sentenza del Giudice di pace, intimatagli per raccomandata il 3 aprile 2010, è stata ritirata dal
destinatario il 14 aprile 2010;
che, di
conseguenza, il termine per ricorrere in cassazione è iniziato a decorrere
giovedì 15 aprile 2010 ed è scaduto sabato 24 aprile 2010, salvo prorogarsi a
lunedì 26 aprile 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che ancorché datato 26 aprile il ricorso è stato introdotto il 27
aprile 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.
Fatti
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC);
che
Considerandi
nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere
a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo
aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone
problema
di ripetibili
all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio
della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali
rende la domanda senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è irricevibile.
2. Non si
prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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