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Decisione

16.2010.41

Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta quale titolo esecutivo - termine di ricorso - ricorso tardivo

18 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC);

che

Considerandi

nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere

a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo

aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC), mentre non si pone

problema

di ripetibili

all'istante, al quale il ricorso nemmeno è stato notificato;

che,

a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio

della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali

rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 26 aprile 2010 è irricevibile.

2. Non si

prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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