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Decisione

16.2010.42

Rigetto dell'opposizione - attestato carenza beni prodotto a valere quale riconoscimento di debito - ricevibilità del ricorso per cassazione

30 giugno 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve

contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui

quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di

cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che

in concreto il contenuto dello scritto 16 aprile 2010 della ricorrente non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che,

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice

di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione

di norme di diritto, la ricorrente si limita a sostanziare la propria

opposizione al precetto esecutivo notificatole da controparte, ovvero perché l'importo

posto in esecuzione non sarebbe dovuto;

che

simile argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede e quindi irricevibile

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è comunque sia ininfluente

ai fini dell'esito della procedura esecutiva promossa dall'istante;

che

a fronte di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, come

in concreto l'attestato carenza beni sul quale l'istante basa la propria

domanda di rigetto (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF), il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito;

che,

nella fattispecie, la convenuta, assente al contraddittorio, non ha sollevato

alcuna eccezione sicché il giudice di pace senza incorrere nell'arbitrio poteva

pronunciare il rigetto dell'opposizione;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

Considerandi

cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni

prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni.

Per

questi motivi

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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