16.2010.42
Rigetto dell'opposizione - attestato carenza beni prodotto a valere quale riconoscimento di debito - ricevibilità del ricorso per cassazione
30 giugno 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.42
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - attestato carenza beni prodotto a valere quale riconoscimento di debito - ricevibilità del ricorso per cassazione
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 329 CPC-TI
art. 82 LEF
art. 149 LEF
Incarto n.
16.2010.42
Lugano
30 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16
aprile 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 9 aprile 2010 dal
Giudice di pace del circolo del Ceresio, nella causa n. 86/2009 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 30 ottobre 2009 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 30 ottobre 2009 CO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso
di fr. 1307.71;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto l'attestato
carenza beni in seguito a fallimento rilasciatole dall'UEF di Viganello il 19
febbraio 2004 per il menzionato importo;
che
all'udienza del 29 gennaio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non
è comparsa e si è lasciata precludere;
che
statuendo il 9 aprile 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido titolo di rigetto dell'opposizione nella documentazione prodotta dall'istante
alla quale l'escussa non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;
che
il 16 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la documentazione
prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art.
Fatti
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni;
che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve
contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui
quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 16 aprile 2010 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, la ricorrente si limita a sostanziare la propria
opposizione al precetto esecutivo notificatole da controparte, ovvero perché l'importo
posto in esecuzione non sarebbe dovuto;
che
simile argomentazione, proposta per la prima volta in questa sede e quindi irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è comunque sia ininfluente
ai fini dell'esito della procedura esecutiva promossa dall'istante;
che
a fronte di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, come
in concreto l'attestato carenza beni sul quale l'istante basa la propria
domanda di rigetto (cfr. art. 149 cpv. 2 LEF), il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito;
che,
nella fattispecie, la convenuta, assente al contraddittorio, non ha sollevato
alcuna eccezione sicché il giudice di pace senza incorrere nell'arbitrio poteva
pronunciare il rigetto dell'opposizione;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
Considerandi
cpv. 1 CPC), ma si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni
prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni.
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster