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Decisione

16.2010.43

Contratto di insegnamento - disdetta del mandato in ogni tempo - tempestività della disdetta - risarcimento del danno

30 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 5

giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto un'istanza di rigetto dell'opposizione introdotta il 16 febbraio 2007 da RI 1 nei

confronti di CO 1. Statuendo con sentenza del 6 dicembre 2007 questa Camera ha

respinto un ricorso per cassazione introdotto da RI 1 (inc. 16.2007.50).

C. Con istanza

del 4 luglio 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5000.– oltre interessi così

come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al

precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 3 novembre

2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza.

D. Statuendo

il 15 aprile 2010 il Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come

contratto di insegnamento al quale erano applicabili anche le norme sul mandato,

ha ritenuto che il contratto fosse stato validamente disdetto il 29 novembre

2006. Ciò posto, egli ha quantificato la mercede di spettanza dell'istante fino

a quel momento in fr. 3000.–, già versati dalla convenuta, donde la reiezione

dell'istanza.

E. Con

ricorso per cassazione del 10 maggio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di

aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente

applicato il diritto sostanziale, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art.

404 cpv. 1 CO senza considerare intempestiva la disdetta della convenuta ai

sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO, tale da averle cagionato il danno fatto valere

in giudizio, o quantomeno nella misura ridotta di fr. 2000.–. Nelle sue

osservazioni del 22 giugno 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata

prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria

degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

3.

Il

Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come contratto d'insegnamento

con caratteristiche del mandato, della compravendita e della locazione, ha

ritenuto applicabile al medesimo in particolare l'art. 404 cpv. 1 CO che

permette alle parti di disdire in ogni momento il contratto, riconoscendo

quindi all'istante la mercede solo sino al 29 novembre 2006, data per la quale

è stata notificata la disdetta. La ricorrente, pur non contestando la qualifica

giuridica attribuita dal primo giudice al contratto in esame, contesta l'applicabilità

al medesimo dell'art. 404 cpv. 1 CO così come la tempestività della disdetta

notificata dalla convenuta, e ritiene di avere diritto al risarcimento del danno

subìto.

4.

La

qualifica e le caratteristiche del contratto concluso tra le parti accertate

dal Pretore non sono in discussione (cfr. sulla natura del contratto

d'insegnamento: DTF 132 III 755 consid. 2.1). La ricorrente contesta per contro

l'applicabilità per analogia dell'art. 404 cpv. 1 CO secondo cui alle parti è

data la possibilità di disdire il contratto in ogni tempo.

Ora, il

diritto di revocare in ogni tempo un mandato secondo l'art. 404 cpv. 1 CO è di

natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115

II 466 consid. 2a). Tale giurisprudenza è invero stata criticata da un parte

della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti

misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico

rapporto di fiducia (cfr. per tutti: Engel,

Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.), non è applicata da qualche

tribunale cantonale e finanche messa in discussione dal Tribunale federale

delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente

lo stesso Tribunale federale ha tenuto conto di tali posizioni ma non ha

ritenuto di scostarsi dalla propria giurisprudenza (sentenze 4A_437/2008

del 10 febbraio 2009 consid. 1.4, 1.5 e 1.6;4A_141/2011 del 6 luglio 2011 consid.

1.

). In tali circostanze la conclusione del Pretore non può ritenersi

arbitraria, tanto più che in concreto l'insegnamento in quanto

tale, e quindi il rapporto di fiducia caratteristico del mandato, non

costituisce un semplice accessorio del contratto ma riveste carattere determinante

come riconosciuto dalla ricorrente medesima.

5.

La

ricorrente ritiene che, comunque sia, quand'anche si applicasse l'art. 401 cpv.

1.

CO, la disdetta era intempestiva con conseguente obbligo per la convenuta di

risarcirle il danno cagionato ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO.

Ora, per

tacere del fatto che davanti al primo giudice l'istante non si è prevalsa del

carattere intempestivo della disdetta, in concreto la ricorrente sostiene l'intempestività

della disdetta poiché notificata “3 mesi dopo l'inizio della scuola” e adduce

di aver dovuto sostenere dei costi relativi all'assunzione dei docenti,

all'acquisto di materiale e alla locazione di locali. Sennonché tali allegazioni

non bastano a dimostrare che la disdetta del mandante è intervenuta in un

momento sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 16 ad art. 404 CO). Contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente, il solo fatto di disdire un contratto prima

della sua scadenza non basta a provare il carattere intempestivo della disdetta,

che è dato solo quando la parte che la notifica procede senza giustificazione,

causando così pregiudizio all'altra parte (Weber,

op. cit., loc. cit. ) tale da comportare il suo obbligo di risarcimento, inteso

quale pagamento delle spese da questa sostenute in previsione del contratto, così

come il risarcimento del mancato guadagno (Weber,

op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Non avendo la ricorrente fornito nessun

elemento dal quale poter dedurre l'intempestività della disdetta e di aver

subito un qualsiasi danno, la conclusione del primo giudice che le ha riconosciuto

solo la mercede per le prestazioni fornite sino alla scadenza del contratto,

non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò

posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve

essere respinto.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :

a) tassa di giustizia fr. 620.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

670.–

sono

posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 400.– di

ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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