16.2010.43
Contratto di insegnamento - disdetta del mandato in ogni tempo - tempestività della disdetta - risarcimento del danno
30 settembre 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.43
Data decisione, Autorità:
30.09.2011, CCC
Titolo:
Contratto di insegnamento - disdetta del mandato in ogni tempo - tempestività della disdetta - risarcimento del danno
DISDETTA INTEMPESTIVA
MANDATO
RISARCIMENTO DANNI
art. 401 CO
art. 404 CO
9
Incarto n.
16.2010.43
Lugano
30 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10
maggio 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 15 aprile 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2008.175 (contratto
di insegnamento) promossa con istanza 4 luglio 2008 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 2006 CO 1 – a quel tempo ancora minorenne – ha sottoscritto
con l'accordo del padre __________, un contratto di “appalto di servizi” con la
RI 1 in virtù del quale quest'ultima si impegnava “a svolgere attività didattica
per il corso di liceo linguistico” per l'anno scolastico 2006/2007 all'Istituto
__________ di __________ dalla stessa gestito, preparando l'alunna all'esame di
idoneità alla 5ª classe del
liceo linguistico. La retta annuale pattuita era di fr. 8000.–, di cui fr.
3000.– quale tassa di iscrizione pagata da CO 1 contestualmente alla sottoscrizione
del contratto. Il 29 novembre 2006, __________, insoddisfatto delle prestazioni
fornite dall'Istituto, ha comunicato a RI 1 la sua intenzione di disdire con
effetto immediato il contratto, con il conseguente abbandono del corso di liceo
linguistico da parte della figlia CO 1 e il diniego di pagamento di ulteriori
importi oltre alla tassa di iscrizione già versata. Viste le resistenze in
merito al pagamento della differenza di fr. 5000.– RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale
l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Il 5
giugno 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto un'istanza di rigetto dell'opposizione introdotta il 16 febbraio 2007 da RI 1 nei
confronti di CO 1. Statuendo con sentenza del 6 dicembre 2007 questa Camera ha
respinto un ricorso per cassazione introdotto da RI 1 (inc. 16.2007.50).
C. Con istanza
del 4 luglio 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5000.– oltre interessi così
come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza del 3 novembre
2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza.
D. Statuendo
il 15 aprile 2010 il Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come
contratto di insegnamento al quale erano applicabili anche le norme sul mandato,
ha ritenuto che il contratto fosse stato validamente disdetto il 29 novembre
2006. Ciò posto, egli ha quantificato la mercede di spettanza dell'istante fino
a quel momento in fr. 3000.–, già versati dalla convenuta, donde la reiezione
dell'istanza.
E. Con
ricorso per cassazione del 10 maggio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC ticinese. La ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art.
404 cpv. 1 CO senza considerare intempestiva la disdetta della convenuta ai
sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO, tale da averle cagionato il danno fatto valere
in giudizio, o quantomeno nella misura ridotta di fr. 2000.–. Nelle sue
osservazioni del 22 giugno 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata
prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria
degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
3.
Il
Pretore, qualificato il contratto concluso dalle parti come contratto d'insegnamento
con caratteristiche del mandato, della compravendita e della locazione, ha
ritenuto applicabile al medesimo in particolare l'art. 404 cpv. 1 CO che
permette alle parti di disdire in ogni momento il contratto, riconoscendo
quindi all'istante la mercede solo sino al 29 novembre 2006, data per la quale
è stata notificata la disdetta. La ricorrente, pur non contestando la qualifica
giuridica attribuita dal primo giudice al contratto in esame, contesta l'applicabilità
al medesimo dell'art. 404 cpv. 1 CO così come la tempestività della disdetta
notificata dalla convenuta, e ritiene di avere diritto al risarcimento del danno
subìto.
4.
La
qualifica e le caratteristiche del contratto concluso tra le parti accertate
dal Pretore non sono in discussione (cfr. sulla natura del contratto
d'insegnamento: DTF 132 III 755 consid. 2.1). La ricorrente contesta per contro
l'applicabilità per analogia dell'art. 404 cpv. 1 CO secondo cui alle parti è
data la possibilità di disdire il contratto in ogni tempo.
Ora, il
diritto di revocare in ogni tempo un mandato secondo l'art. 404 cpv. 1 CO è di
natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115
II 466 consid. 2a). Tale giurisprudenza è invero stata criticata da un parte
della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti
misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico
rapporto di fiducia (cfr. per tutti: Engel,
Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.), non è applicata da qualche
tribunale cantonale e finanche messa in discussione dal Tribunale federale
delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente
lo stesso Tribunale federale ha tenuto conto di tali posizioni ma non ha
ritenuto di scostarsi dalla propria giurisprudenza (sentenze 4A_437/2008
del 10 febbraio 2009 consid. 1.4, 1.5 e 1.6;4A_141/2011 del 6 luglio 2011 consid.
1.
). In tali circostanze la conclusione del Pretore non può ritenersi
arbitraria, tanto più che in concreto l'insegnamento in quanto
tale, e quindi il rapporto di fiducia caratteristico del mandato, non
costituisce un semplice accessorio del contratto ma riveste carattere determinante
come riconosciuto dalla ricorrente medesima.
5.
La
ricorrente ritiene che, comunque sia, quand'anche si applicasse l'art. 401 cpv.
1.
CO, la disdetta era intempestiva con conseguente obbligo per la convenuta di
risarcirle il danno cagionato ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO.
Ora, per
tacere del fatto che davanti al primo giudice l'istante non si è prevalsa del
carattere intempestivo della disdetta, in concreto la ricorrente sostiene l'intempestività
della disdetta poiché notificata “3 mesi dopo l'inizio della scuola” e adduce
di aver dovuto sostenere dei costi relativi all'assunzione dei docenti,
all'acquisto di materiale e alla locazione di locali. Sennonché tali allegazioni
non bastano a dimostrare che la disdetta del mandante è intervenuta in un
momento sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 16 ad art. 404 CO). Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente, il solo fatto di disdire un contratto prima
della sua scadenza non basta a provare il carattere intempestivo della disdetta,
che è dato solo quando la parte che la notifica procede senza giustificazione,
causando così pregiudizio all'altra parte (Weber,
op. cit., loc. cit. ) tale da comportare il suo obbligo di risarcimento, inteso
quale pagamento delle spese da questa sostenute in previsione del contratto, così
come il risarcimento del mancato guadagno (Weber,
op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Non avendo la ricorrente fornito nessun
elemento dal quale poter dedurre l'intempestività della disdetta e di aver
subito un qualsiasi danno, la conclusione del primo giudice che le ha riconosciuto
solo la mercede per le prestazioni fornite sino alla scadenza del contratto,
non può essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò
posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve
essere respinto.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 620.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
670.–
sono
posti a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 400.– di
ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster