16.2010.44
Accertamento inesistenza debito - scopo - competenza - foro dell'esecuzione - foro facoltativo - proroga di foro deve essere eccepita dalla parte
27 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.44
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CCC
Titolo:
Accertamento inesistenza debito - scopo - competenza - foro dell'esecuzione - foro facoltativo - proroga di foro deve essere eccepita dalla parte
FORO
PROROGA DI FORO
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 46 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
16.2010.44
Lugano
27 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
maggio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 maggio 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa n. 22-2010-O
(accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza 27 aprile
2010 da
CO 1CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 10 maggio 2007 la società __________ __________ di __________ ha sottoscritto
con CO 1, gerente dell'Osteria __________ a __________, un contratto sulla base
del quale quest'ultima autorizzava la registrazione dei suoi dati nel registro
web della società __________ al costo di fr. 860.– IVA compresa per 12 mesi;
che il 22
gennaio 2007 (recte: 2008) CO 1 si è rivolta alla B __________ manifestando il
proprio disinteresse a qualsiasi iniziativa di quest'ultima;
che il 10 maggio 2009 B __________
ha ceduto a RI 1 il credito di fr. 860.– oltre accessori vantato nei confronti
di CO 1;
che RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il PE n.
__________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 860.– al quale l'escussa
ha interposto opposizione;
che il 27
aprile 2010 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Giubiasco
chiedendo di accertare l'inesistenza del debito nei confronti di RI 1;
che all'udienza
del 7 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta, assente, si è
lasciata precludere;
che
statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha
accertato l'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona con conseguente annullamento del medesimo;
che con
ricorso per cassazione del 20 maggio 2010 RI 1è insorta contro il predetto giudizio
eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, le parti avendo pattuito
la competenza del foro di Zurigo;
che il
ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
in concreto, l'istante ha promosso un'azione di accertamento dell'inesistenza
del debito, la quale conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice
del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione (art. 85a cpv. 1 LEF);
che il
giudice del luogo dell'esecuzione è quello del domicilio del debitore (cfr.
art. 46 cpv. 1 LEF);
che non
essendo tale foro di natura imperativa le parti possono pattuire una proroga di
foro (Brönnimann, Kurzkommentar
zum SchKG, 2009, n. 18 ad art. 85a LEF; D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
1998, n. 24 ad art. 85a LEF);
che in
concreto le parti hanno effettivamente pattuito il foro di Zurigo;
che,
nondimeno, spettava alla convenuta prevalersi tempestivamente davanti al Giudice
Fatti
di pace della clausola di proroga di foro pattuita contrattualmente;
che in
mancanza di un'eccezione da parte della convenuta non appare arbitraria la
conclusione del giudice di pace di ritenersi territorialmente competente;
che l'odierna
contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è irricevibile, l'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni;
che non giova
alla ricorrente il richiamo alla sentenza 7 aprile 2009 di questa Camera (inc.
16.__________), trattandosi di una diversa fattispecie;
che non avendo
evidenziato il titolo di cassazione dell'art. 327 lett. a CPC, il ricorso deve
essere respinto;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è
stato intimato;
per
questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Tasse e
Considerandi
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico della
ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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