Lexipedia

Decisione

16.2010.44

Accertamento inesistenza debito - scopo - competenza - foro dell'esecuzione - foro facoltativo - proroga di foro deve essere eccepita dalla parte

27 luglio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di pace della clausola di proroga di foro pattuita contrattualmente;

che in

mancanza di un'eccezione da parte della convenuta non appare arbitraria la

conclusione del giudice di pace di ritenersi territorialmente competente;

che l'odierna

contestazione, sollevata per la prima volta in questa sede, è irricevibile, l'art.

321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che non giova

alla ricorrente il richiamo alla sentenza 7 aprile 2009 di questa Camera (inc.

16.__________), trattandosi di una diversa fattispecie;

che non avendo

evidenziato il titolo di cassazione dell'art. 327 lett. a CPC, il ricorso deve

essere respinto;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è

stato intimato;

per

questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Tasse e

Considerandi

spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico della

ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster