16.2010.45
Rigetto definitivo - transazione giudiziaria prodotta a valere quale titolo esecutivo - contenuto del titolo - obbligo di pagare una determinata somma
4 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.45
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - transazione giudiziaria prodotta a valere quale titolo esecutivo - contenuto del titolo - obbligo di pagare una determinata somma
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2010.45
Lugano
4 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2
giugno 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall' )
contro la sentenza emessa il 21 maggio 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.815 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 5 marzo 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall' );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da CO 1 nei
confronti del marito ARI 1, con accordo del 30 novembre 2009 omologato dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi sono stati autorizzati a vivere
separati dal 4 maggio 2009, l'abitazione coniugale è stata assegnata al marito,
la moglie continuando a versare a quest'ultimo metà della pigione e delle spese
accessorie fino al 31 dicembre 2009;
che con
istanza 5 marzo 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________
dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4570.–oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2010 corrispondenti al saldo della metà della pigione, alle
spese accessorie e al posteggio, di complessivi fr. 1450.– dovuti dall'escussa da
maggio a dicembre 2009 (fr. 5800.– ./. acconti di fr. 1230.–);
che all'udienza
del 21 maggio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza, in base al tenore dell'accordo il suo obbligo di pagare
la metà della pigione non decorreva dal momento della separazione ma solo per le
pigioni successive all'udienza del 30 novembre 2009;
che
statuendo quel medesimo giorno il Pretore ha ritenuto la transazione
giudiziaria quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
limitatamente a fr. 1200.– relativi alla pigione del mese di dicembre 2009,
eventuali arretrati non essendo menzionati;
che con
ricorso per cassazione del 2 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l'annullamento;
che nelle
sue osservazioni del 25 giugno 2010 CO 1 conclude per la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché
la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese
(art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa
autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
che giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che il ricorrente
rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto l'obbligo dell'escussa di
pagare la metà del canone di locazione
unicamente dal 30 novembre
2009, mentre secondo la transazione giudiziaria era palese che si fosse inteso
far continuare la moglie a pagare la metà della pigione dalla separazione;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi
dell'art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad
art. 80);
che in presenza di un tale
titolo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a
meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è
stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è
prescritto;
Considerandi
che il
rigetto definitivo dell'opposizione può solo essere accordato se il titolo
obbliga il debitore al pagamento definitivo di una certa prestazione pecuniaria
(cfr. DTF 135 III 318 consid. 2.3);
che il
giudice del rigetto non deve riesaminare, né interpretare, né completare il
titolo di rigetto definitivo prodotto (DTF 124 III 501 consid. 3a con rinvio a
DTF 113 III 6 consid. 1b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 21 ad art. 80);
che dalla
transazione giudiziaria del 30 novembre 2009 non risulta alcun obbligo di
pagamento relativo a pigioni arretrate e segnatamente con decorrenza dalla separazione
dei coniugi intervenuta il 4 maggio 2009;
che in
mancanza di un valido titolo la decisione del Pretore di non accordare il rigetto
definitivo dell'opposizione per pigioni antecedenti al 30 novembre 2009 non appare
arbitraria;
che ciò
posto il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che il
ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite
di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, son posti a carico del ricorrente,
con obbligo di versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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