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Decisione

16.2010.45

Rigetto definitivo - transazione giudiziaria prodotta a valere quale titolo esecutivo - contenuto del titolo - obbligo di pagare una determinata somma

4 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che il ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto l'obbligo dell'escussa di

pagare la metà del canone di locazione

unicamente dal 30 novembre

2009, mentre secondo la transazione giudiziaria era palese che si fosse inteso

far continuare la moglie a pagare la metà della pigione dalla separazione;

che nella procedura di

rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni

stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti

indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi

dell'art. 80 LEF (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad

art. 80);

che in presenza di un tale

titolo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a

meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è

stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è

prescritto;

Considerandi

che il

rigetto definitivo dell'opposizione può solo essere accordato se il titolo

obbliga il debitore al pagamento definitivo di una certa prestazione pecuniaria

(cfr. DTF 135 III 318 consid. 2.3);

che il

giudice del rigetto non deve riesaminare, né interpretare, né completare il

titolo di rigetto definitivo prodotto (DTF 124 III 501 consid. 3a con rinvio a

DTF 113 III 6 consid. 1b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 21 ad art. 80);

che dalla

transazione giudiziaria del 30 novembre 2009 non risulta alcun obbligo di

pagamento relativo a pigioni arretrate e segnatamente con decorrenza dalla separazione

dei coniugi intervenuta il 4 maggio 2009;

che in

mancanza di un valido titolo la decisione del Pretore di non accordare il rigetto

definitivo dell'opposizione per pigioni antecedenti al 30 novembre 2009 non appare

arbitraria;

che ciò

posto il ricorso deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che il

ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite

di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, son posti a carico del ricorrente,

con obbligo di versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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