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Decisione

16.2010.46

Rigetto dell'opposizione - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica del titoloe secutivio - onere della prova a carico dell'autorità

19 luglio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

6 a M__________;

che

non avendo l'istante fatto fronte a tale onere probatorio, la documentazione

dallo stesso prodotta non può essere parificata a valido titolo esecutivo;

che

ciò posto, il ricorso, che ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove

documentali e un'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo

giudice, deve essere accolto;

Considerandi

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente

reiezione dell'istanza;

che

vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;

che,

per quanto riguarda l'indennità in favore del ricorrente, la stesura del

ricorso non ha cagionato all'interessato particolari costi per la complessità

della causa né verosimili perdite di guadagno;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di

conseguenza la sentenza 11 maggio 2010 del Giudice di pace del circolo della

Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo

carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 30.–.

II. Non

si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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