16.2010.46
Rigetto dell'opposizione - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica del titoloe secutivio - onere della prova a carico dell'autorità
19 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.46
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - risoluzione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica del titoloe secutivio - onere della prova a carico dell'autorità
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2010.46
Lugano
19 luglio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 22
maggio 2010 presentato da
RI 1,
contro la sentenza emessa l'11 maggio 2010 dal
Giudice di pace del circolo della Navegna, nella causa n. 87-2010 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 27 aprile 2010 dallo
CO 1
(rappresentato dall'RA
1,);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 27 aprile 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della
Navegna il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE
n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 70.–;
che tale
importo corrisponde alla multa e alle spese poste a carico del convenuto con
risoluzione n. __________ del 20 febbraio 2009 della Sezione della circolazione
per avere posteggiato il proprio veicolo superando la durata di parcheggio autorizzata;
che all'udienza
dell'11 maggio 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto, unico
comparente, ha proposto di respingere l'istanza poiché sprovvista di un valido
titolo esecutivo, non avendo egli ricevuto la decisione in questione;
che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertata la
presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante
e ritenuto che “ le eccezioni sollevate in udienza dal convenuto sfuggono alla
competenza del giudice del rigetto”, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 22 maggio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica
al destinatario;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehlin in: Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del
titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e
l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel
titolo medesimo (D. Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi
l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D.
Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che
la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior
ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver
ricevuto la decisione e vi siano indizi per ritenere che la stessa gli sia
effettivamente pervenuta (D.
Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che
in concreto, la decisione di multa non è stata notificata al domicilio del
convenuto in via R__________ 8 a M__________, ove risiede dal 2007,
correttamente indicato nel PE e nell'istanza, bensì in via __________ O__________
Fatti
6 a M__________;
che
non avendo l'istante fatto fronte a tale onere probatorio, la documentazione
dallo stesso prodotta non può essere parificata a valido titolo esecutivo;
che
ciò posto, il ricorso, che ha evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove
documentali e un'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo
giudice, deve essere accolto;
Considerandi
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con la conseguente
reiezione dell'istanza;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;
che,
per quanto riguarda l'indennità in favore del ricorrente, la stesura del
ricorso non ha cagionato all'interessato particolari costi per la complessità
della causa né verosimili perdite di guadagno;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto e di
conseguenza la sentenza 11 maggio 2010 del Giudice di pace del circolo della
Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.–, anticipata dalla parte istante, rimane a suo
carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 30.–.
II. Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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