16.2010.47
Contratto di carta di credito - ricevibilità del ricorso per cassazione
19 luglio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2010.47
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, CCC
Titolo:
Contratto di carta di credito - ricevibilità del ricorso per cassazione
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.47
Lugano
19 luglio
201010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso” 10 giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 28 maggio 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.76 (contratto
di carta di credito) promossa con istanza 16 marzo 2010 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 18 gennaio 1989 RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 una domanda di rilascio di
una carta di credito VISA;
che
con istanza del 16 marzo 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere
il pagamento di fr. 4271.– così come il rigetto dell'opposizione da questa
interposta al PE n. __________dell'UEF di Ginevra, corrispondenti allo scoperto
maturato sull'utilizzo della menzionata carta di credito;
che
all'udienza del 22 aprile 2010, indetta per la discussione, la convenuta non è
comparsa e si è lasciata precludere;
che
statuendo il 28 maggio 2010 il Pretore, accertata la sussistenza del credito dell'istante
sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dalla
convenuta, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante
fr. 4271.– rigettando l'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo;
che
il 10 giugno 2010 RI 1 si è
rivolta al Pretore chiedendogli spiegazioni del perché una medesima causa possa
essere giudicata in due diversi Cantoni e di informarla su quanto essa debba
fare;
che
il 17 giugno 2010 il Pretore ha trasmesso l'incarto a questa Camera per essere
trattato quale ricorso per cassazione;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena
della nullità (cpv. 3), le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il
motivo di cassazione invocato;
che nello
scritto 17 giugno 2010 RI 1, evocata la sua mancanza di comprensione della
lingua italiana, si stupisce del fatto che l'istituto bancario si sia rivolto
alla giustizia ticinese allorquando una causa analoga sia stata giudicata a Ginevra;
che però
nello stesso scritto fa manifesto difetto la volontà dell'interessata di ricorrere
contro la sentenza del Pretore;
che
difatti l'interessata chiede al Pretore di dirle perché una medesima causa può essere giudicata in due diversi Cantoni (“je vous remercie de me dire pourquoi la
même affaire peut être jugée dans deux cantons différents”) e chiede di essere informata su come
debba comportarsi (“me
renseigner sur ce que je dois faire maintenant”);
che nelle
circostanze descritte il memoriale dell'interessata non può essere trattato
come rimedio giuridico, ma va ritornato al Pretore perché, eventualmente, vi
dia seguito;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le
particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo,
l'atto essendo stato trasmesso a questa Camera senza la volontà dell'interessata;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile.
Fatti
2. L'atto è
ritornato al Pretore ai sensi dei considerandi.
3. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
Considerandi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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