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Decisione

16.2010.48

Contratto di lavoro - ricevibilità del ricorso per cassazione - nuove prove improponibili

18 giugno 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30 settembre 2008, proponendo dei testimoni a comprova di tale sua allegazione;

che,

innanzi tutto, la proposta di nuove prove è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa

sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

anche nel merito, le argomentazioni della ricorrente circa l'avvenuta notifica

della disdetta il 30 settembre 2008, fattispecie peraltro espressamente

considerata anche dal Pretore nel suo giudizio, non contengono nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, la ricorrente riproponendo

semplicemente il suo punto di vista;

che per motivare un ricorso per cassazione non basta infatti contrapporre

alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale

valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di

errore qualificato;

che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in

cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura

nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, mentre non si pone problema di

ripetibili all'istante, al quale il ricorso non è stato

intimato.

Considerandi

Per

questi motivi

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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