16.2010.48
Contratto di lavoro - ricevibilità del ricorso per cassazione - nuove prove improponibili
18 giugno 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.48
Data decisione, Autorità:
18.06.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - ricevibilità del ricorso per cassazione - nuove prove improponibili
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
agg. 329 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.48
Lugano
18 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 9 giugno 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.230
(contratto di lavoro) promossa con istanza 8 febbraio 2010 da
CO 1
(rappresentato RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 14 dicembre 2000 CO 1 RI 1con un salario di fr. 3700.– mensili lordi;
che il 30 settembre 2008 RI 1 ha disdetto il rapporto di lavoro per il 30 novembre 2008;
che avendo
CO 1 ricevuto la lettera di licenziamento solo il 2 ottobre 2008, il termine di
disdetta si è protratto fino al 31 dicembre 2008, data fino alla quale il
lavoratore è stato remunerato;
che dal 9
dicembre 2008 alla fine di febbraio 2009 CO 1, affetto da sindrome ansiosa-depressiva,
è stato dichiarato dal proprio medico curante inabile al lavoro;
che con
istanza 8 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 4008.21 lordi oltre interessi
del 5% dal 31 marzo 2009;
che tale importo
corrisponde al salario del mese di marzo 2009 e alla quota parte di tredicesima
per i mesi di gennaio e febbraio 2009 il lavoratore avendo percepito solo le relative
indennità dall'assicuratore malattia;
che all'udienza
del 23 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza, il rapporto di lavoro essendosi concluso il 31 dicembre
2008;
che statuendo
il 9 giugno 2010 il Pretore ha accolto l'istanza obbligando la convenuta a
versare all'istante fr. 3318.60 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2009;
che con lettera
del 14 giugno 2010, indirizzata al Pretore e trasmessa a questa Camera per competenza, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve
contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui
quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 14 giugno 2010 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di
norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria versione dei
fatti, secondo cui essa avrebbe validamente disdetto il rapporto di lavoro il
Fatti
30 settembre 2008, proponendo dei testimoni a comprova di tale sua allegazione;
che,
innanzi tutto, la proposta di nuove prove è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
anche nel merito, le argomentazioni della ricorrente circa l'avvenuta notifica
della disdetta il 30 settembre 2008, fattispecie peraltro espressamente
considerata anche dal Pretore nel suo giudizio, non contengono nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, la ricorrente riproponendo
semplicemente il suo punto di vista;
che per motivare un ricorso per cassazione non basta infatti contrapporre
alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale
valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di
errore qualificato;
che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in
cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura
nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, mentre non si pone problema di
ripetibili all'istante, al quale il ricorso non è stato
intimato.
Considerandi
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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