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Decisione

16.2010.49

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - domanda di revisione - presupposti

9 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2010 sicché la procedura di revisione è quella in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22 dicembre 2009, pag. 15);

che la revisione di una sentenza emanata dalla

Camera di cassazione civile si proponeva alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2

CPC ticinese) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC ticinese);

che una

domanda del genere era ammissibile anche nell'ambito di una procedura sommaria

di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e

massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340);

che in

concreto, per stessa ammissione del richiedente, la sentenza di cui è chiesta

la revisione è stata notificata al destinatario;

che,

di conseguenza, il termine di venti giorni per proporre la revisione della

sentenza è iniziato a decorrere venerdì 28 maggio 2010 ed è scaduto mercoledì

16 giugno 2010;

che ancorché datato 16 giugno il memoriale è stato introdotto il 17 giugno

2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che,

comunque sia, si volesse da ciò prescindere l'esito del giudizio non muterebbe,

l'istante non allegando alcun titolo di revisione;

che, in

Considerandi

effetti, a sostegno della domanda di revisione il richiedente sostiene di avere

trasmesso il 3 maggio 2010 per posta semplice al Tribunale una dichiarazione di

__________ dalla quale risulterebbe la tempestività del suo precedente ricorso;

che di tale

dichiarazione non vi è nessun accenno nel ricorso per cassazione 26 aprile 2010

né una traccia nel relativo incarto;

che

siccome l'onere della prova della tempestività del ricorso incombe al

ricorrente (Cocchi/ Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 131), spettava a quest'ultimo accertarsi

dell'avvenuta consegna di tale dichiarazione a questa Camera prima dell'emanazione

della decisione 18 maggio 2010;

che

in tali circostanze questa Camera non ha trascurato per inavvertenza un documento

che risultava agli atti (art. 340 lett. d CPC ticinese; Anastasi, Il

sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220

segg.);

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese);

che,

nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si

tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese);

che non

si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il

memoriale non è stato notificato;

che,

a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché la domanda di revisione difettasse

sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri

processuali rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC ticinese,

pronuncia: 1. La

domanda di revisione è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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