16.2010.49
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - domanda di revisione - presupposti
9 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.49
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - domanda di revisione - presupposti
REVISIONE DELLA SENTENZA
art. 131 CPC-TI
art. 340 let. d CPC-TI
art. 341 CPC-TI
art. 342 CPC-TI
art. 25 LALEF
Incarto n.
16.2010.49
Lugano
9 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 16
giugno 2010 presentata dall'
RI 1
contro la sentenza emessa il 18 maggio 2010 da
questa Camera (inc. n. 16.2010.40) nella causa inc. 36-2010-S (rigetto dell'opposizione)
che lo oppone allo
CO 1
(rappresentato
dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza del 9 febbraio
2010 introdotta dallo CO 1 con sentenza del 2 aprile 2010 il Giudice di pace
del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona volta all'incasso
di fr. 100.– per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale relativa all'imposta
cantonale e federale 2005;
che
il ricorso per cassazione presentato il 26 aprile 2010 daRI 1 contro il giudizio
appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 18
maggio 2010 poiché tardivo;
che il 16 giugno 2010 RI 1ha introdotto una domanda di revisione a questa Camera, alla quale allega una
dichiarazione di una testimone a dimostrazione della tempestività del ricorso
per cassazione;
che
la domanda di revisione non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre
Fatti
2010 sicché la procedura di revisione è quella in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22 dicembre 2009, pag. 15);
che la revisione di una sentenza emanata dalla
Camera di cassazione civile si proponeva alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2
CPC ticinese) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC ticinese);
che una
domanda del genere era ammissibile anche nell'ambito di una procedura sommaria
di rigetto dell'opposizione in virtù del rinvio di cui all'art. 25 vLALEF (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e
massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340);
che in
concreto, per stessa ammissione del richiedente, la sentenza di cui è chiesta
la revisione è stata notificata al destinatario;
che,
di conseguenza, il termine di venti giorni per proporre la revisione della
sentenza è iniziato a decorrere venerdì 28 maggio 2010 ed è scaduto mercoledì
16 giugno 2010;
che ancorché datato 16 giugno il memoriale è stato introdotto il 17 giugno
2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio) sicché lo stesso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che,
comunque sia, si volesse da ciò prescindere l'esito del giudizio non muterebbe,
l'istante non allegando alcun titolo di revisione;
che, in
Considerandi
effetti, a sostegno della domanda di revisione il richiedente sostiene di avere
trasmesso il 3 maggio 2010 per posta semplice al Tribunale una dichiarazione di
__________ dalla quale risulterebbe la tempestività del suo precedente ricorso;
che di tale
dichiarazione non vi è nessun accenno nel ricorso per cassazione 26 aprile 2010
né una traccia nel relativo incarto;
che
siccome l'onere della prova della tempestività del ricorso incombe al
ricorrente (Cocchi/ Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 131), spettava a quest'ultimo accertarsi
dell'avvenuta consegna di tale dichiarazione a questa Camera prima dell'emanazione
della decisione 18 maggio 2010;
che
in tali circostanze questa Camera non ha trascurato per inavvertenza un documento
che risultava agli atti (art. 340 lett. d CPC ticinese; Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220
segg.);
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese);
che,
nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente la riscossione di oneri si
tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese);
che non
si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il
memoriale non è stato notificato;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché la domanda di revisione difettasse
sin dall'inizio della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri
processuali rende la domanda senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC ticinese,
pronuncia: 1. La
domanda di revisione è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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