16.2010.51
Rigetto dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - ruolo determinante dell'udineza nelle procedure sommarie
12 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.51
Data decisione, Autorità:
12.07.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - ruolo determinante dell'udineza nelle procedure sommarie
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 329 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2010.51
Lugano
12 luglio 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Acquarossa nella causa inc. 140 SO/10 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 17 maggio 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 21 novembre 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ AG un contratto per “la realizzazione e la messa in funzione di una pagina WEB nell'elenco
delle imprese su internet”, per un costo di complessivi fr. 4088.80 pagabili in
due rate;
che RI 1 ha versato a __________ AG fr. 2962.–;
che il 7
luglio 2008 __________ AG ha ceduto a CO 1 il suo credito nei confronti di RI 1
che con
istanza 17 maggio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di
Acquarossa il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al
PE n. __________dell'UEF di Blenio notificatole per l'incasso di fr. 1126.80
oltre interessi e accessori;
che all'udienza
dell'8 giugno 2010 indetta per il contraddittorio, nessuno è comparso, la
convenuta avendo anticipato la sua assenza ed esposto i motivi del rifiuto di pagamento
in uno scritto del 21 maggio 2010;
che
statuendo il 10 giugno 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale
la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che il 14
giugno 2010 RI 1 si è rivolta al Giudice di pace dichiarando di non condividere
la sua decisione;
che l'atto,
trasmesso a questa Camera per essere trattato come ricorso per cassazione, non
è stato oggetto di intimazione;
e
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il
ricorso per cassazione deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 3), le
domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che
in concreto il contenuto dello scritto 14 giugno 2010 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che infatti la ricorrente, anziché indicare
a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli
accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme
Fatti
di diritto, in particolare dell'art. 82 LEF, si limita a manifestare il proprio disappunto, non condividendo il giudizio
impugnato;
che mancando una qualsiasi censura nei
confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di
individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n.
3 ad art. 329);
che, comunque sia, dolendosi della mancata
presa in considerazione di pagamenti dalla stessa effettuati a favore dell'istante,
spettava alla convenuta comprovare le sue allegazioni all'udienza
di contraddittorio indetta dal Giudice di pace per l'8 giugno 2010;
Considerandi
che, infatti,
le parti solo all'udienza possono e devono esporre
verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti a sostegno
delle loro ragioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);
che,
quindi, a ragione il Giudice di pace non ha tenuto conto di quanto esposto
dalla convenuta nello scritto 10 maggio 2010;
che
nondimeno la sentenza impugnata contiene una palese svista redazionale nella
misura in cui contrariamente a quanto figura nei considerandi il giudice di
pace ha pronunciato il rigetto dell'opposizione in via definitiva e non in via
provvisoria;
che
per ragioni di economia processuale si giustifica pertanto di rettificare il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso di pronunciare il rigetto
dell'opposizione in via provvisoria;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2. Il
dispositivo n. 1 della sentenza 10 giugno 2010 del Giudice di pace del circolo
di Acquarossa è così rettificato:
L'istanza è accolta: l'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Blenio è respinta in via provvisoria per fr. 1126.80
più interessi al 6% dal 21 dicembre 2206, fr. 40.– di credito accessorio, fr.
237.– di risarcimento a titolo di mora (art. 106 CO) e fr. 70.– di spese
esecutive.
3. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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