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Decisione

16.2010.51

Rigetto dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - ruolo determinante dell'udineza nelle procedure sommarie

12 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto, in particolare dell'art. 82 LEF, si limita a manifestare il proprio disappunto, non condividendo il giudizio

impugnato;

che mancando una qualsiasi censura nei

confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di

individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della

sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n.

3 ad art. 329);

che, comunque sia, dolendosi della mancata

presa in considerazione di pagamenti dalla stessa effettuati a favore dell'istante,

spettava alla convenuta comprovare le sue allegazioni all'udienza

di contraddittorio indetta dal Giudice di pace per l'8 giugno 2010;

Considerandi

che, infatti,

le parti solo all'udienza possono e devono esporre

verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e

produrre, sotto pena di perenzione, i documenti a sostegno

delle loro ragioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 20 LALEF);

che,

quindi, a ragione il Giudice di pace non ha tenuto conto di quanto esposto

dalla convenuta nello scritto 10 maggio 2010;

che

nondimeno la sentenza impugnata contiene una palese svista redazionale nella

misura in cui contrariamente a quanto figura nei considerandi il giudice di

pace ha pronunciato il rigetto dell'opposizione in via definitiva e non in via

provvisoria;

che

per ragioni di economia processuale si giustifica pertanto di rettificare il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso di pronunciare il rigetto

dell'opposizione in via provvisoria;

che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2. Il

dispositivo n. 1 della sentenza 10 giugno 2010 del Giudice di pace del circolo

di Acquarossa è così rettificato:

L'istanza è accolta: l'opposizione

interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

esecuzioni e fallimenti di Blenio è respinta in via provvisoria per fr. 1126.80

più interessi al 6% dal 21 dicembre 2206, fr. 40.– di credito accessorio, fr.

237.– di risarcimento a titolo di mora (art. 106 CO) e fr. 70.– di spese

esecutive.

3. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano

ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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