16.2010.52
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 agosto 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.52
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, CCC
Titolo:
Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la capacità - azione contro proprietari sconosciuti
CAPACITÀ A STARE IN CAUSA
CAPACITÀ PROCESSUALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 84 CPC-TI
art. 93 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 98 CPC-TI
art. 99 CPC-TI
art. 100 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 146 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.52
Lugano
30 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
giugno 2010 presentato da
RI 1
RI 2
RI 3
membri della comunione ereditaria fu __________
(patrocinate dall'
contro il decreto emesso il 27 maggio 2010 dal
Pretore del Distretto di Riviera, nella causa inc. IU.2010.16 (ricorso contro
decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 11 febbraio/20
maggio 2010 nei confronti di
CO 1
e
“Proprietari
sconosciuti“ della particella n.__________ MU di
(rappresentati
dalla);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
della procedura volta alla demarcazione dei confini e alla misurazione
particellare ufficiale nel Comune di __________, i coniugi RI 1 hanno inoltrato
il 4 ottobre 2008 tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei
confini e i registri nel Comune di __________, rivendicando l'attribuzione in
proprietà dei fondi VM __________ (quota di 1/8) e VM __________ (quota di
1/5), quest'ultimo in favore degli eredi di __________ (ovvero la medesima RI 1,
RI 3 e RI 2), e della particella n. __________ MU __________. Secondo gli
opponenti i primi due fondi sarebbero stati erroneamente attribuiti a CO 1, mentre
il terzo a proprietari rimasti sconosciuti. Con decisione dell'11 gennaio 2010
la Commissione cantonale di misurazione, designata dal Consiglio di Stato con
risoluzione n. 3186 del 17 giugno 2008, pur accogliendo parzialmente l'opposizione
di RI 1, l'ha di fatto respinta per quanto attiene alla loro richiesta di attribuzione
in proprietà dei tre fondi citati.
Fatti
B. L'11 febbraio 2010 RI 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di
Riviera contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il
giorno successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta
giorni per “riformulare le vostre richieste in dovuta
forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI
2, membri della comunione ereditaria fu __________,
hanno chiesto che la decisione della Commissione
cantonale di misurazione fosse completata nel senso di assegnare loro la proprietà
del fondo VM __________ (quota di 1/8), VM __________ (quota di 1/5) n. __________
MU __________.
C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha
dichiarato l'azione inammissibile difettando alle istanti la legittimazione ad
agire in giudizio, la parte istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da
quella che aveva inoltrato opposizione davanti alla Commissione cantonale di
misurazione (RI 1) e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della
comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in mancanza di una tempestiva
opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune
di __________ alla competente Commissione, l'azione giudiziaria doveva
considerarsi tardiva.
D. Contro la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con
un ricorso per cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio
degli atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti,
richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si
dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice
avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di
esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento
in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite
forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti e le
eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1
CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora
accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la
mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella
fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce
pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 315 nota
378; Olgiati, Le norme generali
per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò premesso il
ricorso per cassazione è ricevibile.
2.
Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i
presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro
rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle
condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve
essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657
consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare
diversamente i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto
sembra dubbio, il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che
il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come
prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto
dubbio è vero (Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il
diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per
analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina
perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93
cpv. 1 CPC). Se mai, ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può
ordinare che la discussione della domanda processuale “sia preceduta da un
unico scambio di atti scritti” (art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo
esonera dal convocare poi le parti.
3.
Nella
fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata
inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole
più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi
delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è
vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza
del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte
che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1
lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale
non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano
impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere
sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi
davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in
diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa,
126.
I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione,
non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne
segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.
4.
Per quanto attiene poi al fatto per le
istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va
rilevato che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto
di proprietà sulla particella n. __________ MU __________, della quale sono
ignoti i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini
nel Comune di __________, la Commissione cantonale di misurazione ha invero
interpellato il Comune di __________ circa l'identità dei proprietari di questo
fondo senza che l'autorità comunale abbia potuto fornire indicazioni utili (cfr.
decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 3). In simile evenienza non può essere
negata alle istanti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria volta a
determinare il loro eventuale diritto di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe
nel registro fondiario come appartenente a proprietario sconosciuto (cfr . DTF
114.
II 32 circa un caso analogo di un fondo intestato a proprietario
sconosciuto e amministrato dalla Delegazione tutoria comunale).
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni
prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di
respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato
del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1
ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è
annullata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster