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Decisione

16.2010.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'11 febbraio 2010 RI 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di

Riviera contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il

giorno successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta

giorni per “riformulare le vostre richieste in dovuta

forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI

2, membri della comunione ereditaria fu __________,

hanno chiesto che la decisione della Commissione

cantonale di misurazione fosse completata nel senso di assegnare loro la proprietà

del fondo VM __________ (quota di 1/8), VM __________ (quota di 1/5) n. __________

MU __________.

C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha

dichiarato l'azione inammissibile difettando alle istanti la legittimazione ad

agire in giudizio, la parte istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da

quella che aveva inoltrato opposizione davanti alla Commissione cantonale di

misurazione (RI 1) e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della

comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in mancanza di una tempestiva

opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri nel Comune

di __________ alla competente Commissione, l'azione giudiziaria doveva

considerarsi tardiva.

D. Contro la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con

un ricorso per cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio

degli atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti,

richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si

dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice

avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di

esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento

in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite

forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con ricorso per cassazione le

sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ossia solo

decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di

stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti e le

eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1

CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora

accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la

mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella

fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce

pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/Trezzini,

op. cit., pag. 315 nota

378; Olgiati, Le norme generali

per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò premesso il

ricorso per cassazione è ricevibile.

2.

Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i

presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro

rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle

condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve

essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657

consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare

diversamente i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto

sembra dubbio, il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che

il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come

prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto

dubbio è vero (Cocchi/Trezzini,

op. cit., pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il

diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per

analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina

perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93

cpv. 1 CPC). Se mai, ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può

ordinare che la discussione della domanda processuale “sia preceduta da un

unico scambio di atti scritti” (art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo

esonera dal convocare poi le parti.

3.

Nella

fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata

inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole

più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi

delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è

vista respingere l'azio­ne in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza

del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte

che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1

lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale

non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano

impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere

sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi

davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in

diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa,

126.

I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione,

non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne

segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.

4.

Per quanto attiene poi al fatto per le

istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va

rilevato che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto

di proprietà sulla particella n. __________ MU __________, della quale sono

ignoti i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini

nel Comune di __________, la Commissione cantonale di misurazione ha invero

interpellato il Comune di __________ circa l'identità dei proprietari di questo

fondo senza che l'autorità comunale abbia potuto fornire indicazioni utili (cfr.

decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 3). In simile evenienza non può essere

negata alle istanti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria volta a

determinare il loro eventuale diritto di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe

nel registro fondiario come appartenente a proprietario sconosciuto (cfr . DTF

114.

II 32 circa un caso analogo di un fondo intestato a proprietario

sconosciuto e amministrato dalla Delegazione tutoria comunale).

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni

prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di

respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato

del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1

ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è

annullata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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