16.2010.53
Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla qual
30 agosto 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.53
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, CCC
Titolo:
Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la capacità
CAPACITÀ A STARE IN CAUSA
CAPACITÀ PROCESSUALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 84 CPC-TI
art. 93 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 98 CPC-TI
art. 99 CPC-TI
art. 100 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 146 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.53
Lugano
30 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
giugno 2010 presentato da
RI 1
RI 2
RI 3
membri della comunione ereditaria fu __________
(patrocinate dall' ,
contro il decreto emesso il 27 maggio 2010 dal
Pretore del Distretto di Riviera, nella causa IU.2010.17 (ricorso contro
decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 11 febbraio/20
maggio 2010 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
della procedura volta alla demarcazione dei confini e alla misurazione
particellare ufficiale nel Comune di __________, i coniugi RI 1 e __________
hanno inoltrato il 4 ottobre 2008 tempestiva opposizione contro i piani di
demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________, rivendicando
l'attribuzione in proprietà del fondo __________ MU __________ e della quota di
1/3 della particella 1254 MU __________, in favore degli eredi di __________ (ovvero
la medesima RI 1, RI 3 e RI 2). Secondo gli opponenti il primo fondo sarebbe
stato erroneamente attribuito a CO 1 e il secondo alla Comunione ereditaria fu __________.
Con decisione dell'11 gennaio 2010 la Commissione cantonale di misurazione, designata
dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3186 del 17 giugno 2008, ha parzialmente accolto l'opposizione di RI 1 e __________, attribuendo loro, nella misura di ½
ciascuno, la particella __________ MU __________, mentre l'ha respinta per
quanto attiene alla loro richiesta di rivendicazione della particella 1189
attribuita invece a CO 1.
Fatti
B. L'11
febbraio 2010 RI 1 e __________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera
contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il giorno
successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta giorni per
“riformulare le vostre richieste in dovuta forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI 2, membri della
comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto che
la decisione della Commissione cantonale di misurazione
fosse riformata nel senso di assegnare loro la proprietà del fondo n. __________
MU __________.
C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha dichiarato l'azione inammissibile
difettando alle istanti la legittimazione ad agire in giudizio, la parte
istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da quella che aveva inoltrato
opposizione davanti alla Commissione cantonale di misurazione (RI 1 e __________)
e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in
mancanza di una tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei
confini e i registri nel Comune di __________ alla competente Commissione,
l'azione giudiziaria doveva considerarsi tardiva.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con un ricorso per
cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli
atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti,
richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si
dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice
avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di
esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento
in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite
forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con
ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come
istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le
sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti
e le eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv.
1.
CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione.
Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione,
come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato
costituisce pertanto una “sentenza” (v.
Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378; Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò
premesso il ricorso per cassazione è ricevibile.
2.
Il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti
processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro rappresentanti (art.
97.
n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della
pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere verificata d'ufficio
ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092
consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente i presupposti di
merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio, il giudice ne
ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice non debba
necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99
cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota
377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito
delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura
degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento
del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai,
ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione
della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti”
(art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le
parti.
3.
Nella
fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha
dichiarata inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo
le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto
di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la
quale si è vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere
posizione sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura
diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è
nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art.
142.
cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le
sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del
diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto
modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione
in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438
consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce
l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per
cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per
inosservanza del contraddittorio.
4.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica
equitativamente di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte
convenuta non avendo proposto di respingere il ricorso non può essere tenuta a
sopportare costi, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa
(sulla nozione di “parte”: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art.
156.
e n. 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997
pag. 137 consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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