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Decisione

16.2010.53

Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla qual

30 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'11

febbraio 2010 RI 1 e __________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Riviera

contestando la decisione della Commissione cantonale di misurazione. Il giorno

successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un termine di trenta giorni per

“riformulare le vostre richieste in dovuta forma”. Con istanza del 20 maggio 2010 RI 1, RI 3 e RI 2, membri della

comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto che

la decisione della Commissione cantonale di misurazione

fosse riformata nel senso di assegnare loro la proprietà del fondo n. __________

MU __________.

C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha dichiarato l'azione inammissibile

difettando alle istanti la legittimazione ad agire in giudizio, la parte

istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da quella che aveva inoltrato

opposizione davanti alla Commissione cantonale di misurazione (RI 1 e __________)

e RI 1 non rappresentando validamente gli altri membri della comunione ereditaria fu __________. Egli ha così ritenuto che in

mancanza di una tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei

confini e i registri nel Comune di __________ alla competente Commissione,

l'azione giudiziaria doveva considerarsi tardiva.

D. Contro

la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con un ricorso per

cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il rinvio degli

atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le ricorrenti,

richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, si

dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo giudice

avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di

esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento

in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite

forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con

ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come

istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le

sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti

e le eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv.

1.

CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione.

Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione,

come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato

costituisce pertanto una “sentenza” (v.

Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 378; Olgiati,

Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò

premesso il ricorso per cassazione è ricevibile.

2.

Il

giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti

processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro rappresentanti (art.

97.

n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della

pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere verificata d'ufficio

ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092

consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente i presupposti di

merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio, il giudice ne

ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice non debba

necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99

cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota

377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito

delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura

degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento

del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai,

ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione

della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti”

(art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le

parti.

3.

Nella

fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha

dichiarata inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo

le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto

di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la

quale si è vista respingere l'azio­ne in ordine senza aver potuto prendere

posizione sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura

diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è

nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art.

142.

cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le

sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del

diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto

modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione

in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438

consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce

l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per

cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per

inosservanza del contraddittorio.

4.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero

il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica

equitativamente di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte

convenuta non avendo proposto di respingere il ricorso non può essere tenuta a

sopportare costi, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa

(sulla nozione di “parte”: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art.

156.

e n. 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997

pag. 137 consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per

cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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